§ 71.3.116 - D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080.
Norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:28/12/1970
Numero:1080


Sommario
Art. 1.      Ai fini della determinazione del trattamento economico previsto dall'art. 16-ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, lo stipendio [...]
Art. 2.      E' fatto divieto di corrispondere al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, anche se fuori ruolo, indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la [...]
Art. 3.      La tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori [...]
Art. 4.      Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli hanno effetto: sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita; [...]
Art. 5.      Con effetto dal 1° luglio 1970 sono soppresse: le indennità per spese di rappresentanza e per funzioni speciali di cui alle tabelle B e C e alla lettera B della tabella D annesse alla legge 24 [...]
Art. 6.      Con effetto dal 1° luglio 1970, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, al quale compete dalla stessa data uno stipendio di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alla [...]
Art. 7.      La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito con l'art. 19 della legge 28 ottobre [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1970.


§ 71.3.116 - D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080.

Norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

(G.U. 7 gennaio 1971, n. 4, S.O.).

 

     Art. 1.

     Ai fini della determinazione del trattamento economico previsto dall'art. 16-ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, lo stipendio annuo onnicomprensivo spettante, in misura definitiva, ai funzionari direttivi aventi qualifica di direttore generale o equiparata è fissato, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro, nonché delle responsabilità inerenti alla funzione esercitata, in lire 10.200.000.

 

          Art. 2.

     E' fatto divieto di corrispondere al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, anche se fuori ruolo, indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato ovvero dipendano da effettive prestazioni di lavoro, consentite dalle norme vigenti, le quali non costituiscano esplicazione delle funzioni proprie dell'ordine o istituto di appartenenza.

     L'importo delle indennità, dei proventi o dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente in conto entrate al Tesoro.

 

          Art. 3.

     La tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756, è sostituita, con effetto dal 1° luglio 1970, da quella allegata al presente decreto.

     Gli aumenti periodici, già maturati nella funzione o qualifica di appartenenza, sono computati sulla base del nuovo stipendio.

     Entro i limiti dei miglioramenti economici acquisiti in attuazione del primo comma, il personale predetto dovrà rimborsare ratealmente alle amministrazioni, enti, aziende e società interessati l'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi non più dovuti in base al disposto dell'art. 2, eventualmente già riscossi per prestazioni effettuate dopo il 1° luglio 1970.

     Il numero e l'ammontare delle rate saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 4.

     Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli hanno effetto: sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita; sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; sull'assegno alimentare.

     Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere computati gli stipendi e gli altri emolumenti pensionabili spettanti al 30 giugno 1970.

 

          Art. 5.

     Con effetto dal 1° luglio 1970 sono soppresse: le indennità per spese di rappresentanza e per funzioni speciali di cui alle tabelle B e C e alla lettera B della tabella D annesse alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni; l'indennità mensile di cui alla legge 14 marzo 1968, numero 156, l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni; le altre norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

     Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

     Per il personale, di cui all'art. 10, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, in servizio al 30 giugno 1970, resta fermo anche il trattamento previsto dall'art. 2 lettera D della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 [2] .

 

          Art. 6.

     Con effetto dal 1° luglio 1970, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, al quale compete dalla stessa data uno stipendio di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse ancora trovato nella qualifica o funzione immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.

 

          Art. 7.

     La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito con l'art. 19 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, considerate per gli anni 1970 e 1971 nei fondi di cui ai capitoli n. 3523 e n. 3528 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, per gli anni 1970 e 1971, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1970.

 

 

     Tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare nonché degli avvocati e procuratori dello Stato

     Magistratura ordinaria

Funzioni

Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970

Corte di cassazione:

 

Primo presidente

15.810.000

Procuratore generale, Presidente aggiunto, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

14.010.000

Presidente di sezione ed equiparati

12.540.000

Consiglieri ed equiparati

10.200.000

Corte di appello:

 

Consiglieri ed equiparati

8.670.000

Tribunale:

 

Giudici ed equiparati

7.650.000

Aggiunti giudiziari

5.100.000

Uditori giudiziari (dopo 6 mesi)

3.570.000

Uditori giudiziari

3.060.000

     Magistrati del consiglio di stato, della corte dei conti, della giustizia militare e avvocati e procuratori dello Stato

Funzioni

Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970

Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti e avvocato generale dello Stato

14.010.000

Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato

12.540.000

Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato

10.200.000

Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina

8.670.000

Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato

7.650.000

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina

6.732.000

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato

6.120.000

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di terza classe, sostituti procuratori dello Stato

5.100.000

Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato

3.570.000

 


[1] Comma abrogato dall'art. 18 della L. 2 dicembre 1979, n. 97.

[2] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1 della L. 6 agosto 1984, n. 425.