Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 28/12/1970 |
Numero: | 1080 |
Sommario |
Art. 1. Ai fini della determinazione del trattamento economico previsto dall'art. 16-ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, lo stipendio [...] |
Art. 2. E' fatto divieto di corrispondere al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, anche se fuori ruolo, indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la [...] |
Art. 3. La tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori [...] |
Art. 4. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli hanno effetto: sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita; [...] |
Art. 5. Con effetto dal 1° luglio 1970 sono soppresse: le indennità per spese di rappresentanza e per funzioni speciali di cui alle tabelle B e C e alla lettera B della tabella D annesse alla legge 24 [...] |
Art. 6. Con effetto dal 1° luglio 1970, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, al quale compete dalla stessa data uno stipendio di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alla [...] |
Art. 7. La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito con l'art. 19 della legge 28 ottobre [...] |
Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1970. |
§ 71.3.116 - D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080.
Norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.
(G.U. 7 gennaio 1971, n. 4, S.O.).
Ai fini della determinazione del trattamento economico previsto dall'art. 16-ter della
E' fatto divieto di corrispondere al personale di cui alla
L'importo delle indennità, dei proventi o dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente in conto entrate al Tesoro.
La tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata al
Gli aumenti periodici, già maturati nella funzione o qualifica di appartenenza, sono computati sulla base del nuovo stipendio.
Entro i limiti dei miglioramenti economici acquisiti in attuazione del primo comma, il personale predetto dovrà rimborsare ratealmente alle amministrazioni, enti, aziende e società interessati l'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi non più dovuti in base al disposto dell'art. 2, eventualmente già riscossi per prestazioni effettuate dopo il 1° luglio 1970.
Il numero e l'ammontare delle rate saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.
(Omissis) [1].
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli hanno effetto: sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita; sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del
Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere computati gli stipendi e gli altri emolumenti pensionabili spettanti al 30 giugno 1970.
Con effetto dal 1° luglio 1970 sono soppresse: le indennità per spese di rappresentanza e per funzioni speciali di cui alle tabelle B e C e alla lettera B della tabella D annesse alla
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21 del
Per il personale, di cui all'art. 10, primo comma, della
Con effetto dal 1° luglio 1970, al personale di cui alla
La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art. 44 della
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, per gli anni 1970 e 1971, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1970.
Tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare nonché degli avvocati e procuratori dello Stato
Magistratura ordinaria
Funzioni |
Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
Corte di cassazione: |
|
Primo presidente |
15.810.000 |
Procuratore generale, Presidente aggiunto, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche |
14.010.000 |
Presidente di sezione ed equiparati |
12.540.000 |
Consiglieri ed equiparati |
10.200.000 |
Corte di appello: |
|
Consiglieri ed equiparati |
8.670.000 |
Tribunale: |
|
Giudici ed equiparati |
7.650.000 |
Aggiunti giudiziari |
5.100.000 |
Uditori giudiziari (dopo 6 mesi) |
3.570.000 |
Uditori giudiziari |
3.060.000 |
Magistrati del consiglio di stato, della corte dei conti, della giustizia militare e avvocati e procuratori dello Stato
Funzioni |
Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti e avvocato generale dello Stato |
14.010.000 |
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato |
12.540.000 |
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato |
10.200.000 |
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina |
8.670.000 |
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato |
7.650.000 |
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina |
6.732.000 |
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato |
6.120.000 |
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di terza classe, sostituti procuratori dello Stato |
5.100.000 |
Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato |
3.570.000 |
[1] Comma abrogato dall'art. 18 della
[2] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1 della