Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 03/02/1957 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. La denominazione di "usciere di conciliazione" contenuta in leggi e regolamenti è sostituita da quella di "messo di conciliazione". |
Art. 2. L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. Il primo comma dell'art. 252 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è sostituito dal seguente: |
§ 71.3.72 - Legge 3 febbraio 1957, n. 16. [1]
Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione.
(G.U. 18 febbraio 1957, n. 45).
La denominazione di "usciere di conciliazione" contenuta in leggi e regolamenti è sostituita da quella di "messo di conciliazione".
L'art. 2 del
"Al messo di conciliazione spettano i diritti di cronologico e di notificazione, nonché l'indennità di trasferta nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli ufficiali giudiziari ed in misura pari alla metà".
L'art. 3 del
"Al messo di conciliazione, chiamato, nei casi previsti dalla legge, ad adempiere le funzioni di ufficiale giudiziario, competono i diritti, la indennità di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'Erario che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito".
Il primo comma dell'art. 252 del testo organico approvato con
"Il messo di conciliazione deve tenere un registro cronologico per gli atti di notificazione conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia".
[1] Abrogata dall'art. 24 del