§ 71.3.72 - Legge 3 febbraio 1957, n. 16.
Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:03/02/1957
Numero:16


Sommario
Art. 1.      La denominazione di "usciere di conciliazione" contenuta in leggi e regolamenti è sostituita da quella di "messo di conciliazione".
Art. 2.      L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 252 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è sostituito dal seguente:


§ 71.3.72 - Legge 3 febbraio 1957, n. 16. [1]

Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione.

(G.U. 18 febbraio 1957, n. 45).

 

     Art. 1.

     La denominazione di "usciere di conciliazione" contenuta in leggi e regolamenti è sostituita da quella di "messo di conciliazione".

 

          Art. 2.

     L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, è sostituito dal seguente:

     "Al messo di conciliazione spettano i diritti di cronologico e di notificazione, nonché l'indennità di trasferta nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli ufficiali giudiziari ed in misura pari alla metà".

 

          Art. 3.

     L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, è sostituito dal seguente:

     "Al messo di conciliazione, chiamato, nei casi previsti dalla legge, ad adempiere le funzioni di ufficiale giudiziario, competono i diritti, la indennità di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'Erario che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 252 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è sostituito dal seguente:

     "Il messo di conciliazione deve tenere un registro cronologico per gli atti di notificazione conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.