Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 13/10/1965 |
Numero: | 1171 |
Sommario |
Art. unico. Il testo dell'art. 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente |
§ 71.2.5e - Legge 13 ottobre 1965, n. 1171.
Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente l'istituzione ed il funzionamento del tribunale per i minorenni.
(G.U. 30 ottobre 1965, n. 272).
Il testo dell'art. 20 del regio
Art. 20. (Sospensione condizionale della pena)
La sospensione condizionale della pena può essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.