§ 69.2.11 - D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 10.
Conglobamento parziale del trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:11/01/1956
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Le tabelle dalle retribuzioni spettanti al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, [...]
Art. 2.      Per il personale indicato nel precedente articolo, l'indennità di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale [...]
Art. 3.      Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono estese, in quanto applicabili, al personale di cui al [...]
Art. 4.      Gli assegni personali, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 giugno 1952 richiamato nel precedente art. 3, che, ai sensi [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...]


§ 69.2.11 - D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 10.

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

(G.U. 18 gennaio 1956, n. 14)

 

 

     Art. 1.

     Le tabelle dalle retribuzioni spettanti al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e dal regio decreto 4 aprile 1935, n. 497, sono sostituite con quelle annesse al presente decreto.

 

          Art. 2.

     Per il personale indicato nel precedente articolo, l'indennità di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 400, ed il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati nelle retribuzioni di cui al precedente art. 1, sono soppressi.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono estese, in quanto applicabili, al personale di cui al presente decreto.

     Restano ferme le norme dell'art. 8 dei decreti Ministeriali 6 luglio 1948 e 23 giungo 1952, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1948, n. 197, e del 3 novembre 1952, n. 255.

 

          Art. 4.

     Gli assegni personali, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 giugno 1952 richiamato nel precedente art. 3, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano, riassorbibili con gli aumenti di retribuzione, non vengono ridotti e riassorbiti in sede di prima applicazione del presente decreto.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.

 

Tabelle

(Omissis