Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.2 istituti di prevenzione e pena |
Data: | 27/04/1955 |
Numero: | 400 |
Sommario |
Art. 1. Al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dal [...] |
Art. 2. Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 69.2.10 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 400.
Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.
(G.U. 20 maggio 1955, n. 115)
Al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dal regio
retribuzione fino a L. 15.000 : L. 3000;
retribuzione da L. 15.001 a L. 20.000: L. 4000;
retribuzione superiore a L. 20.000: L. 5000.
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.