Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 14/06/2010 |
Numero: | 121 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è sostituito dall'allegato al presente regolamento |
Art. 2. 1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, fabbricato anteriormente [...] |
§ 67.4.431 - D.M. 14 giugno 2010, n. 121.
Regolamento di attuazione della direttiva 2009/26/CE della Commissione del 6 aprile 2009, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio in materia di equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.
(G.U. 29 luglio 2010, n. 175 - S.O. n. 172)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in data 10 maggio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
1. L'allegato A al
1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, fabbricato anteriormente alla data del 6 aprile 2010, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformità alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 6 aprile 2010.
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 10