§ 8.4.101 - Direttiva 6 aprile 2009, n. 26.
Direttiva n. 2009/26/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.4 trasporti marittimi
Data:06/04/2009
Numero:26


Sommario
Art. 1. L’allegato A della direttiva n. 96/98/CE è sostituito dall’allegato della presente direttiva
Art. 2. Un dispositivo, figurante nella colonna 1 dell’allegato A.1 della direttiva 96/98/CE come "nuova voce" o trasferito dall’allegato A.2 all’allegato A.1 di detta direttiva, che sia stato prodotto [...]
Art. 3.  Recepimento
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 8.4.101 - Direttiva 6 aprile 2009, n. 26.

Direttiva n. 2009/26/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo

(G.U.U.E. 6 maggio 2009, n. L 113)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo [1], in particolare l’articolo 17,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Ai fini della direttiva 96/98/CE, si applicano i testi aggiornati delle convenzioni internazionali e delle norme tecniche relative alle prove.

 

(2) Successivamente al 30 giugno 2008, data dell’ultima modifica della direttiva 96/98/CE, sono entrate in vigore alcune modifiche alle convenzioni internazionali e alle norme tecniche per le prove, che occorre recepire nella direttiva a fini di chiarezza.

 

(3) L’organizzazione marittima internazionale e gli enti di normazione europei hanno adottato alcune norme tecniche, comprese delle norme dettagliate per le prove, per diversi componenti dell’equipaggiamento elencati nell’allegato A.2 della direttiva 96/98/CE o che, pur non figurando in tale elenco, sono considerati pertinenti nell’ambito della suddetta direttiva. Tali componenti dell’equipaggiamento dovrebbero pertanto essere inclusi nell’allegato A.1 o trasferiti dall’allegato A.2 all’allegato A.1, in funzione dei casi.

 

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 96/98/CE.

 

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS),

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

L’allegato A della direttiva n. 96/98/CE è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

Un dispositivo, figurante nella colonna 1 dell’allegato A.1 della direttiva 96/98/CE come "nuova voce" o trasferito dall’allegato A.2 all’allegato A.1 di detta direttiva, che sia stato prodotto anteriormente alla data di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva conformemente alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può essere commercializzato e utilizzato a bordo di un’unità natante comunitaria nei due anni successivi alla data di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

 

     Art. 3. Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 aprile 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 aprile 2010.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 4.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 5.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)