§ 67.4.12C - Legge 27 dicembre 1973, n. 845.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, recante interventi per il porto di Palermo e proroga delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:27/12/1973
Numero:845


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, numero 659, recante interventi per il porto di Palermo, con le seguenti modificazioni:
Art. 2.      Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato dalle leggi 7 febbraio 1968, n. 26, e 18 marzo 1968, n. 403, [...]


§ 67.4.12C - Legge 27 dicembre 1973, n. 845. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, recante interventi per il porto di Palermo e proroga delle disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni.

(G.U. 31 dicembre 1973, n. 334)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, numero 659, recante interventi per il porto di Palermo, con le seguenti modificazioni:

     Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

     "Art. 5 bis.

     I termini stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'art. 11 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, per la presentazione ai competenti uffici del genio civile delle domande e della documentazione intese ad ottenere i benefici previsti dal predetto articolo, sono stabiliti, rispettivamente al 30 maggio 1974 e 30 ottobre 1974".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato dalle leggi 7 febbraio 1968, n. 26, e 18 marzo 1968, n. 403, prorogate dalla legge 12 dicembre 1970, n. 979, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1982.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.