§ 63.4.D - Legge 22 marzo 1971, n. 198.
Modifica dell'art. 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente la Società finanziaria sarda (SFIRS).


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.4 interventi per singole aree
Data:22/03/1971
Numero:198


Sommario
Art. unico.      L'art. 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, è modificato come segue:


§ 63.4.D - Legge 22 marzo 1971, n. 198. [1]

Modifica dell'art. 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente la Società finanziaria sarda (SFIRS).

(G.U. 30 aprile 1971, n. 108)

 

     Art. unico.

     L'art. 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, è modificato come segue:

     "Per promuovere ed assistere le iniziative economiche e, particolarmente, le iniziative industriali conformi al piano ed ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2461 del codice civile.

     A tal fine, la società finanziaria potrà:

     a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o costituendi;

     b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle società o enti ai quali partecipa.

     Collateralmente e compatibilmente alla realizzazione dello scopo primario precisato nel primo comma, la società potrà assumere speciali incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli.

     Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna - che può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano -, enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari nonchè - in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale - singoli o società private.

     Alla Regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del consiglio di amministrazione e, tra questi, del presidente.

     In complesso, alla Regione ed agli enti pubblici o di diritto pubblico è riservata la nomina di tre quarti di tali componenti.

     Alla Regione è del pari riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.

     Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 30 giugno di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, alla Regione per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo.

     Sono estese alla società finanziaria le esenzioni ed agevolazioni fiscali che le vigenti disposizioni accordano alle società industriali operanti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni; nonchè le esenzioni prevedute nell'art. 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, in relazione all'art. 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.