§ 63.2.a - Legge 19 marzo 1955, n. 105.
Modificazioni all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'art. 5 della legge 29 dicembre 1948, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.2 cassa per il Mezzogiorno
Data:19/03/1955
Numero:105


Sommario
Art. 1.      L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente testo
Art. 2.      L'art. 5, lettera a), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificato dall'art. 1 della legge 27 novembre 1951, n. 1611, è sostituito dal seguente testo
Art. 3.      A carico delle somme di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri ai quali i Comuni, con [...]


§ 63.2.a - Legge 19 marzo 1955, n. 105. [1]

Modificazioni all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'art. 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla legge 27 novembre 1951, n. 1611, contenente "norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare".

(G.U. 29 marzo 1955, n. 72).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente testo:

     "La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle provincie di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonchè ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina".

 

          Art. 2.

     L'art. 5, lettera a), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificato dall'art. 1 della legge 27 novembre 1951, n. 1611, è sostituito dal seguente testo:

     "a) a tutti i Comuni delle provincie di Frosinone e Latina, ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto".

 

          Art. 3.

     A carico delle somme di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri ai quali i Comuni, con popolazione non superiore a 5000 abitanti e ricadenti nei territori indicati all'art. 3 della stessa, devono far fronte a proprio carico per la costruzione di scuole materne ed elementari per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui all'art. 1, lettera a), della legge 9 agosto 1954, n. 645. [2]

     Analogamente, quando nei Comuni innanzi indicati si provveda alla costruzione di asili infantili col sistema dei cantieri di lavoro o cantieri scuola, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri che a norma di legge spettano all'ente gestore dei cantieri, facendo gravare la relativa spesa sulle somme indicate nel precedente comma.

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi previste.

     La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo sarà determinata annualmente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposti a termini della citata legge 9 agosto 1954, n. 645.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] L'art. 13 della L. 18 luglio 1959, n. 555 ha elevato a 10.000 abitanti il limite di cui al presente comma.