Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.2 cassa per il Mezzogiorno |
Data: | 19/03/1955 |
Numero: | 105 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente testo |
Art. 2. L'art. 5, lettera a), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificato dall'art. 1 della legge 27 novembre 1951, n. 1611, è sostituito dal seguente testo |
Art. 3. A carico delle somme di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri ai quali i Comuni, con [...] |
§ 63.2.a - Legge 19 marzo 1955, n. 105. [1]
Modificazioni all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'art. 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla legge 27 novembre 1951, n. 1611, contenente "norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare".
(G.U. 29 marzo 1955, n. 72).
L'art. 3 della
"La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle provincie di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonchè ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina".
L'art. 5, lettera a), della
"a) a tutti i Comuni delle provincie di Frosinone e Latina, ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto".
A carico delle somme di cui all'art. 6, ultimo comma, della
Analogamente, quando nei Comuni innanzi indicati si provveda alla costruzione di asili infantili col sistema dei cantieri di lavoro o cantieri scuola, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri che a norma di legge spettano all'ente gestore dei cantieri, facendo gravare la relativa spesa sulle somme indicate nel precedente comma.
La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi previste.
La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo sarà determinata annualmente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposti a termini della citata
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] L'art. 13 della