Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.1 agevolazioni e contributi |
Data: | 18/07/1959 |
Numero: | 555 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 4 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. I contributi a favore delle imprese artigiane, di cui all'art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono estesi alle opere murarie, in quanto queste concorrano, in modo diretto, alla [...] |
Art. 3. Il primo comma dell'art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito con il seguente: |
Art. 4. Il contributo di cui all'art. 18, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dalla presente legge, può essere concesso anche per l'ampliamento delle piccole e medie industrie. |
Art. 5. Nel quinto comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, le parole: "anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali", sono sostituite dalle seguenti: [...] |
Art. 6. [2] |
Art. 7. Dopo il nono comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 8. I commi decimo e undicesimo dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti: |
Art. 9. [3] |
Art. 10. All'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono aggiunti i seguenti due commi: |
Art. 11. L'esenzione fiscale di cui all'art. 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è prorogata al 1965. |
Art. 12. All'art. 40 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 13. Il limite di popolazione dei Comuni, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, è elevato a 10.000 abitanti. |
§ 63.1.9 - Legge 18 luglio 1959, n. 555. [1]
Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno.
(G.U. 4 agosto 1959, n. 186)
L'art. 4 della
"In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei Ministri sentito il Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la "Cassa" a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi ed iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri la "Cassa" può anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle succitate esigenze.
Il Comitato può altresì autorizzare la "Cassa" a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo".
I contributi a favore delle imprese artigiane, di cui all'art. 11 della
Il primo comma dell'art. 18 della
"Nei territori di cui all'art. 3 della
Il contributo di cui all'art. 18, primo comma, della
Il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui allo stesso articolo, ultimo comma, è elevabile al 20 per cento della spesa documentata se l'acquisto riguarda impianti (macchinari ed attrezzature) costruiti da aziende operanti nei territori di cui all'art. 3 della
Nel quinto comma dell'art. 21 della
La "Cassa" per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali.
La ""Cassa"" è altresì autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali.
La ""Cassa"" è inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.
Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della ""Cassa"", determina i criteri e le modalità per la concessione dei benefici previsti nel presente articolo.
Dopo il nono comma dell'art. 21 della
"I Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla
I commi decimo e undicesimo dell'art. 21 della
"Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno.
I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo comma dell'art. 5 della
I piani sono pubblicati in ciascun Comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1150.
Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
I Consorzi, di cui al presente articolo, sono Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio che le esercita attraverso un'apposita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'industria e commercio".
Nell'ambito delle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'art. 21 della
Il contributo per le opere di cui all'art. 19 della citata
All'art. 24 della
"I tassi di interesse, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art. 14 della
Per consentire l'adozione dei tassi di interesse suddetti, la "Cassa" per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere agli Istituti di credito, di cui al comma precedente, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'onere relativo farà carico al Tesoro dello Stato o formerà oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1961".
L'esenzione fiscale di cui all'art. 34 della
All'art. 40 della
"Formeranno oggetto del conguaglio di cui al primo comma anche gli oneri eventuali derivanti alla "Cassa" dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi dei prestiti esteri, dei tassi d'interessi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno".
Il limite di popolazione dei Comuni, di cui al primo comma dell'art. 3 della
L'inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili, di cui al secondo comma dell'art. 3 della predetta
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 11 della