§ 63.1.9 - Legge 18 luglio 1959, n. 555.
Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:18/07/1959
Numero:555


Sommario
Art. 1.      L'art. 4 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      I contributi a favore delle imprese artigiane, di cui all'art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono estesi alle opere murarie, in quanto queste concorrano, in modo diretto, alla [...]
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito con il seguente:
Art. 4.      Il contributo di cui all'art. 18, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dalla presente legge, può essere concesso anche per l'ampliamento delle piccole e medie industrie.
Art. 5.      Nel quinto comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, le parole: "anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali", sono sostituite dalle seguenti: [...]
Art. 6.  [2]
Art. 7.      Dopo il nono comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente comma:
Art. 8.      I commi decimo e undicesimo dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 9.  [3]
Art. 10.      All'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono aggiunti i seguenti due commi:
Art. 11.      L'esenzione fiscale di cui all'art. 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è prorogata al 1965.
Art. 12.      All'art. 40 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente comma:
Art. 13.      Il limite di popolazione dei Comuni, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, è elevato a 10.000 abitanti.


§ 63.1.9 - Legge 18 luglio 1959, n. 555. [1]

Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno.

(G.U. 4 agosto 1959, n. 186)

 

     Art. 1.

     L'art. 4 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

     "In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei Ministri sentito il Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la "Cassa" a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi ed iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri la "Cassa" può anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle succitate esigenze.

     Il Comitato può altresì autorizzare la "Cassa" a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo".

 

          Art. 2.

     I contributi a favore delle imprese artigiane, di cui all'art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono estesi alle opere murarie, in quanto queste concorrano, in modo diretto, alla trasformazione ed ammodernamento delle aziende.

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito con il seguente:

     "Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, la "Cassa" per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente contributi fino al 20 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriali".

 

          Art. 4.

     Il contributo di cui all'art. 18, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dalla presente legge, può essere concesso anche per l'ampliamento delle piccole e medie industrie.

     Il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui allo stesso articolo, ultimo comma, è elevabile al 20 per cento della spesa documentata se l'acquisto riguarda impianti (macchinari ed attrezzature) costruiti da aziende operanti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 5.

     Nel quinto comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, le parole: "anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali", sono sostituite dalle seguenti: "anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse".

 

          Art. 6. [2]

     La "Cassa" per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali.

     La ""Cassa"" è altresì autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali.

     La ""Cassa"" è inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.

     Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della ""Cassa"", determina i criteri e le modalità per la concessione dei benefici previsti nel presente articolo.

 

          Art. 7.

     Dopo il nono comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente comma:

     "I Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali".

 

          Art. 8.

     I commi decimo e undicesimo dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno.

     I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

     I piani sono pubblicati in ciascun Comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

     I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1150.

     Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

     I Consorzi, di cui al presente articolo, sono Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio che le esercita attraverso un'apposita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'industria e commercio".

 

          Art. 9. [3]

     Nell'ambito delle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, i contributi di cui all'art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 18 luglio 1959, n. 555, possono essere concessi per il sorgere e l'ampliarsi di industrie di qualunque dimensione, limitatamente ad una prima quota di investimento non superiore ai 6 miliardi di lire.

     Il contributo per le opere di cui all'art. 19 della citata legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso solo per quelle che non vengono eseguite dal Consorzio.

 

          Art. 10.

     All'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono aggiunti i seguenti due commi:

     "I tassi di interesse, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ai sensi dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, per i mutui concessi dagli Istituti di credito indicati nella legge stessa, si applicano anche ai finanziamenti accordati sui fondi di rotazione previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102, e successive integrazioni.

     Per consentire l'adozione dei tassi di interesse suddetti, la "Cassa" per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere agli Istituti di credito, di cui al comma precedente, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'onere relativo farà carico al Tesoro dello Stato o formerà oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1961".

 

          Art. 11.

     L'esenzione fiscale di cui all'art. 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è prorogata al 1965.

 

          Art. 12.

     All'art. 40 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente comma:

     "Formeranno oggetto del conguaglio di cui al primo comma anche gli oneri eventuali derivanti alla "Cassa" dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi dei prestiti esteri, dei tassi d'interessi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno".

 

          Art. 13.

     Il limite di popolazione dei Comuni, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, è elevato a 10.000 abitanti.

     L'inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili, di cui al secondo comma dell'art. 3 della predetta legge 19 marzo 1955, n. 105, nei programmi approvati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e di urgenza ai sensi ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 29 settembre 1962, n. 1462.