§ 63.2.2 - Legge 22 dicembre 1951, n. 1575.
Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.2 cassa per il Mezzogiorno
Data:22/12/1951
Numero:1575


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Ai fini dell'esclusione della ritenuta prevista nella tabella F (voce 4 del titolo V) allegata alla legge 17 luglio 1951, n. 575, i mandati di pagamento a favore della [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 63.2.2 - Legge 22 dicembre 1951, n. 1575. [1]

Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno.

(G.U. 19 gennaio 1952, n. 16)

 

 

     Art. 1. [2]

     La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'art. 8 della citata legge e successive modificazioni e integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati dal predetto Istituto.

     Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svolgimento di tale attività sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a metà.

     Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa e debbono essere corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'esclusione della ritenuta prevista nella tabella F (voce 4 del titolo V) allegata alla legge 17 luglio 1951, n. 575, i mandati di pagamento a favore della Cassa del Mezzogiorno godono dello stesso trattamento fatto ai mandanti di pagamento a favore delle Amministrazioni statali.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 31 della L. 29 luglio 1957, n. 634.