Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.2 cassa per il Mezzogiorno |
Data: | 22/12/1951 |
Numero: | 1575 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. Ai fini dell'esclusione della ritenuta prevista nella tabella F (voce 4 del titolo V) allegata alla legge 17 luglio 1951, n. 575, i mandati di pagamento a favore della [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 63.2.2 - Legge 22 dicembre 1951, n. 1575. [1]
Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno.
(G.U. 19 gennaio 1952, n. 16)
La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del primo comma dell'art. 26 della
Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svolgimento di tale attività sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a metà.
Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa e debbono essere corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.
Ai fini dell'esclusione della ritenuta prevista nella tabella F (voce 4 del titolo V) allegata alla
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 31 della