Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 14/02/1948 |
Numero: | 153 |
Sommario |
Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati [...] |
Art. 2. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione dell'Accordo |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 3 gennaio 1948 conformemente all'art. 3, n. 2, del [...] |
§ 94.1.52 - D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 153 [1] .
Approvazione dell'Accordo fra il Governo Italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati Uniti e relativo annesso, conclusi a Roma il 3 gennaio 1948.
(G.U. 24 marzo 1948, n. 70)
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati Uniti e relativo annesso, conclusi a Roma il 3 gennaio 1948.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione dell'Accordo.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 3 gennaio 1948 conformemente all'art. 3, n. 2, del suddetto Accordo.
[1] Ratificato dalla