§ 96.2.15 - D.L. 3 dicembre 1977, n. 876 .
Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.2 disciplina generale
Data:03/12/1977
Numero:876


Sommario
Art. 1.      Nei settori del commercio e del turismo, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 96.2.15 - D.L. 3 dicembre 1977, n. 876 [1].

Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo.

(G.U. 7 dicembre 1977, n. 333).

 

     Art. 1.

     Nei settori del commercio e del turismo, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; le condizioni ed i singoli periodi di cui innanzi devono essere accertati, preventivamente alle assunzioni, con provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative [2].

     Ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si applica la disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 3 febbraio 1978, n. 18.

Per una proroga delle disposizioni di cui al presente decreto vedi la L. 24 novembre 1978, n. 737 e la L. 26 novembre 1979, n. 598.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.