Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.2 locazioni diverse |
Data: | 27/06/1966 |
Numero: | 453 |
Sommario |
Art. 1. Il termine del 30 giugno 1966, di cui alle disposizioni dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, ed alle disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 17 [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 60.2.h - Legge 27 giugno 1966, n. 453. [1]
Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane.
(G.U. 30 giugno 1966, n. 159).
Il termine del 30 giugno 1966, di cui alle disposizioni dell'art. 1 della
La proroga di cui sopra ha efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino alla data del 31 dicembre 1966 continuano ad osservarsi le disposizioni di cui al rispettivo art. 2 delle leggi indicate nel primo comma.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del