Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.2 locazioni diverse |
Data: | 17/12/1965 |
Numero: | 1394 |
Sommario |
Art. 1. La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogata dall'art. 1 del decreto-legge [...] |
Art. 2. Per quanto non previsto dall'articolo precedente continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, in materia di locazioni di immobili ad uso di albergo, pensione o [...] |
Art. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1°gennaio 1966 |
§ 60.2.f - Legge 17 dicembre 1965, n. 1394. [1]
Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso albergo, pensione o locanda.
(G.U. 27 dicembre 1965, n. 321).
La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogata dall'art. 1 del
Per quanto non previsto dall'articolo precedente continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, in materia di locazioni di immobili ad uso di albergo, pensione o locanda, le disposizioni del
Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1°gennaio 1966.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[1] Abrogata dall'art. 1 del