Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.1 locazioni abitative |
Data: | 23/12/1964 |
Numero: | 1356 |
Sommario |
Art. 1. I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati fino al 31 dicembre 1964 ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 1 della legge 21 [...] |
Art. 2. La scadenza dei contratti di locazione di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1962, n. 1716, è prorogata fino al 31 dicembre 1965 |
Art. 3. Sono validi i patti in deroga alle norme di cui al precedente art. 1 stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto |
Art. 4. Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, escluso ogni [...] |
Art. 5. I canoni delle locazioni e delle sublocazioni di immobili urbani, nei quali si eserciti dal conduttore o dal subconduttore un'attività artigiana con le caratteristiche [...] |
Art. 6. La facoltà spettante al pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 settembre 1963, n. 1307, è estesa agli immobili adibiti alle [...] |
Art. 7. Il presente decreto, salve le disposizioni dell'art. 5, entrerà in vigore il 1° gennaio 1965, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge nello stesso [...] |
§ 60.1.14 – D.L. 23 dicembre 1964, n. 1356. [1]
Disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani.
(G.U. 23 dicembre 1964, n. 318).
I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati fino al 31 dicembre 1964 ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 1 della
Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel primo comma è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.
La scadenza dei contratti di locazione di cui all'art. 1 della
Sono validi i patti in deroga alle norme di cui al precedente art. 1 stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della
I canoni delle locazioni e delle sublocazioni di immobili urbani, nei quali si eserciti dal conduttore o dal subconduttore un'attività artigiana con le caratteristiche previste dalla
Nei rapporti di cui al comma precedente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 3 e 4 della
La facoltà spettante al pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti, ai sensi dell'art. 1 della
Il presente decreto, salve le disposizioni dell'art. 5, entrerà in vigore il 1° gennaio 1965, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della
[2] Il termine del 7 novembre 1965 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1968 dall'art. 7 del