Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.1 locazioni abitative |
Data: | 30/09/1963 |
Numero: | 1307 |
Sommario |
Art. 1. Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà spettante al pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti dagli immobili ad uso di abitazione - [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 60.1.12 – L. 30 settembre 1963, n. 1307. [1]
Attribuzione al pretore della competenza a differire l'esecuzione degli sfratti.
(G.U. 2 ottobre 1963, n. 258).
Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà spettante al pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti dagli immobili ad uso di abitazione - ai sensi dell'art. 5 della
Durante la proroga il locatario è tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione.
La proroga non è concessa se il locatario è moroso al momento della fissazione della esecuzione o altrimenti inadempiente.
La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Il termine di un biennio di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1965 dall'art. 1 della