Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.12 notariato |
Data: | 24/03/1932 |
Numero: | 241 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e degli articoli 40 a 46 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, circa il conferimento di [...] |
Art. 2. [1] |
Art. 3. La disposizione di cui al precedente art. 2 si applica anche ai notari che abbiano ottenuto trasferimento anteriormente alla data della presente legge |
Art. 4. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno |
§ 59.12.10 - Legge 24 marzo 1932, n. 241.
Norme per le nomine ed i trasferimenti dei notari.
(G.U. 2 aprile 1932, n. 77)
NORME PER LE NOMINE ED I TRASFERIMENTI DEI NOTARI
NORME PER LE NOMINE ED I TRASFERIMENTI DEI NOTARI
Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della
Per la scelta si tiene conto dei requisiti di capacità e di condotta professionale, morale e politica e cioè dei risultati dell'esame di concorso per la prima nomina e dell'esame di idoneità o di abilitazione al notariato, dell'anzianità di esercizio effettivo, dell'attitudine ed operosità dimostrate, della estimazione pubblica goduta, dei titoli legali, delle pubblicazioni, delle funzioni di coadiutore iniziatesi anteriormente al 1° luglio 1925, delle funzioni di aiutante effettivo e permanente previste negli art. 167 della
Tra i titoli legali sono da annoverare l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, l'esercizio di funzioni giudiziarie e amministrative e l'insegnamento di discipline giuridiche.
Nella scelta è in facoltà del ministro di non tener conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso anche se abbiano diritti di preferenza a termini degli art. 12 e 13 del Regio
La disposizione di cui al precedente art. 2 si applica anche ai notari che abbiano ottenuto trasferimento anteriormente alla data della presente legge.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 12 del