§ 59.12.10 - Legge 24 marzo 1932, n. 241.
Norme per le nomine ed i trasferimenti dei notari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:24/03/1932
Numero:241


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e degli articoli 40 a 46 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, circa il conferimento di [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      La disposizione di cui al precedente art. 2 si applica anche ai notari che abbiano ottenuto trasferimento anteriormente alla data della presente legge
Art. 4.      La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno


§ 59.12.10 - Legge 24 marzo 1932, n. 241.

Norme per le nomine ed i trasferimenti dei notari.

(G.U. 2 aprile 1932, n. 77)

 

NORME PER LE NOMINE ED I TRASFERIMENTI DEI NOTARI

 

 

NORME PER LE NOMINE ED I TRASFERIMENTI DEI NOTARI

 

     Art. 1.

     Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e degli articoli 40 a 46 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, circa il conferimento di posti di notaro mediante concorso per titoli, continueranno ad applicarsi per altri due concorsi.

 

          Art. 2. [1]

     Per la scelta si tiene conto dei requisiti di capacità e di condotta professionale, morale e politica e cioè dei risultati dell'esame di concorso per la prima nomina e dell'esame di idoneità o di abilitazione al notariato, dell'anzianità di esercizio effettivo, dell'attitudine ed operosità dimostrate, della estimazione pubblica goduta, dei titoli legali, delle pubblicazioni, delle funzioni di coadiutore iniziatesi anteriormente al 1° luglio 1925, delle funzioni di aiutante effettivo e permanente previste negli art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 283 del relativo regolamento approvato con Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e del servizio prestato negli archivi notarili od in altri uffici aventi affinità col notariato. Si tiene conto, altresì, del servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918 e nelle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale e delle ricompense conseguite, dell'iscrizione al partito nazionale fascista, delle ferite per la causa nazionale o della partecipazione alla marcia su Roma purché risultino dal relativo brevetto e concorra l'iscrizione ininterrotta al partito nazionale fascista rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dell'appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della corte d'appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

     Tra i titoli legali sono da annoverare l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, l'esercizio di funzioni giudiziarie e amministrative e l'insegnamento di discipline giuridiche.

     Nella scelta è in facoltà del ministro di non tener conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso anche se abbiano diritti di preferenza a termini degli art. 12 e 13 del Regio Decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. Questa disposizione non si applica ai concorrenti che chiedano di essere trasferiti dalla sede ad essi assegnata per effetto di iscrizione di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 10.

 

          Art. 3.

     La disposizione di cui al precedente art. 2 si applica anche ai notari che abbiano ottenuto trasferimento anteriormente alla data della presente legge.

 

          Art. 4.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 12 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666.