Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.15 ragionieri |
Data: | 27/10/1953 |
Numero: | 1068 |
Sommario |
Art. unico. E' approvato l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia. |
Art. 1. Oggetto della professione |
Art. 2. Esercizio della professione |
Art. 3. Incompatibilità |
Art. 4. Obbligo del segreto professionale |
Art. 5. Vigilanza sull'esercizio della professione |
Art. 6. Circoscrizione territoriale |
Art. 7. Composizione del Consiglio del Collegio - Eleggibilità dei consiglieri |
Art. 8. Cariche del Consiglio |
Art. 9. Attribuzioni del presidente |
Art. 10. Attribuzioni del Consiglio |
Art. 11. Riunioni consiliari |
Art. 12. Decadenza dalla carica di consigliere |
Art. 13. Delegazione del Collegio |
Art. 14. Sostituzione dei componenti del Consiglio |
Art. 15. Scioglimento del Consiglio |
Art. 16. Collegio dei revisori dei conti |
Art. 17. Assemblea |
Art. 18. Convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei conti |
Art. 19. Convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei revisori dei conti |
Art. 20. Reclami contro i risultati delle elezioni |
Art. 21. Assemblee straordinarie |
Art. 22. Sede e composizione del Consiglio nazionale |
Art. 23. Cariche |
Art. 24. Incompatibilità - Sostituzione dei componenti |
Art. 25. Attribuzioni |
Art. 26. Riunioni consiliari |
Art. 27. Notificazione delle decisioni |
Art. 28. Reclami |
Art. 29. Albo ed elenco dei non esercenti |
Art. 30. Divieto di iscrizione in più albi - Anzianità |
Art. 31. Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale |
Art. 32. Domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale |
Art. 33. Trasferimento di residenza |
Art. 34. Cancellazione dall'albo o dall'elenco |
Art. 35. Responsabilità disciplinare degli iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali - Azione disciplinare |
Art. 36. Pene disciplinari |
Art. 37. La censura |
Art. 38. Casi di radiazione |
Art. 39. Casi di sospensione |
Art. 40. Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale |
Art. 41. Istruttoria nel procedimento disciplinare |
Art. 42. Ricusazione ed astensione |
Art. 43. Notificazione delle deliberazioni |
Art. 44. Ricorso al Consiglio nazionale |
Art. 45. Riammissione dei radiati |
Art. 46. Prescrizione dell'azione disciplinare |
Art. 47. Criteri per la determinazione degli onorari |
Art. 48. Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali |
Art. 49. Deposito di documenti presso il Consiglio del Collegio |
Art. 50. Notificazioni e comunicazioni |
Art. 51. Prima formazione dell'albo e dell'elenco |
Art. 52. Attuali iscritti nell'albo |
Art. 53. Rinnovazione dei Consigli dei Collegi |
§ 59.15.3 - D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068. [1]
Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale.
(G.U. 11 febbraio 1954, n. 34)
E' approvato l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.
Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto della professione
A coloro che sono iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali è riconosciuta competenza tecnica in materia di ragioneria, di tecnica commerciale e di economia aziendale nonchè in materia di amministrazione e di tributi. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:
a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie contabili e le consulenze tecniche;
c) la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e di ogni documento contabile delle imprese;
d) i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime;
e) le funzioni di sindaco delle società commerciali e degli altri enti;
f) le divisioni di patrimoni, la compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione;
g) i piani di contabilità per aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali;
h) le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia contabile e amministrativa.
L'autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra ai ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrano nella competenza dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei procuratori o che la amministrazione pubblica conferisce, per legge, ai propri dipendenti.
L'elencazione di cui alpresente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei ragionieri e periti commerciali, nè quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti.
Art. 2. Esercizio della professione
Il ragioniere e perito commerciale non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo.
Art. 3. Incompatibilità
L'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di agente di cambio, di esattore di pubblici tributi e d'incaricato di gestioni esattoriali.
L'iscrizione nell'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.
Art. 4. Obbligo del segreto professionale [2]
I ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 351e342 del codice di procedura penale e249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti.
Art. 5. Vigilanza sull'esercizio della professione
L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale spetta al Ministro per la grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte d'appello.
Titolo II
I COLLEGI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Art. 6. Circoscrizione territoriale
In ogni circondario nel cui territorio esercitano la professione almeno quindici ragionieri e periti commerciali è costituito, con sede nel Comune capoluogo, un Collegio professionale retto da un Consiglio.
Se il numero dei ragionieri e periti commerciali è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di un Collegio vicino determinato dal Consiglio nazionale.
Art. 7. Composizione del Consiglio del Collegio - Eleggibilità dei consiglieri
Il Consiglio del Collegio è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cinquanta, di sette se superano i cinquanta ma non i cento, di nove se superano i cento ma non i trecento, di undici se superano i trecento ma non i cinquecento, di quindici se superano i cinquecento.
Gli iscritti nell'albo eleggono il Consiglio; sono eleggibili quando abbiano almeno cinque anni di anzianità professionale.
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 8. Cariche del Consiglio
Ciascun Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Se il Consiglio è composto almeno di sette membri, si deve eleggere anche un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'albo e, a pari anzianità, il più anziano per età.
Art. 9. Attribuzioni del presidente
Il presidente ha la rappresentanza del Collegio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente ordinamento.
Art. 10. Attribuzioni del Consiglio
Il Consiglio del Collegio, oltre le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme di legge:
a) vigila per la osservanza della legge professionale o di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;
c) vigila per la tutela del titolo e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonchè per il decoro e per la indipendenza del Collegio;
d) delibera i provvedimenti disciplinari;
e) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo, nonchè tra questi ed i loro clienti;
f) dà pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;
g) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Collegio;
h) designa i rappresentanti del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
i) delibera la convocazione dell'assemblea;
l) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese del Collegio, una tassa annuale ed una tassa per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonchè una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Art. 11. Riunioni consiliari
Il presidente del Collegio convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.
Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 12. Decadenza dalla carica di consigliere
I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.
Art. 13. Delegazione del Collegio
Il Consiglio del Collegio, di cui all'art. 6, secondo comma, avuto riguardo al numero di coloro che vi esercitano la professione, può nominare, nel circondario in cui non esista l'albo, una delegazione di uno o più professionisti che rappresenta il Consiglio nei rapporti con le autorità giudiziarie ed amministrative.
Art. 14. Sostituzione dei componenti del Consiglio
Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni, o per altre cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.
I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti del Consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare la assemblea per la elezione dell'intero Consiglio.
Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio.
Art. 15. Scioglimento del Consiglio
Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non sia in grado di funzionare, o se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.
In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.
Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.
Art. 16. Collegio dei revisori dei conti
Ogni collegio con cento iscritti ha un Collegio di revisori dei conti.
Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti.
Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio, riferendone all'assemblea.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 17. Assemblea
L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno quindici giorni prima, è spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede del Collegio per la durata di detto termine.
Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tener luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblica in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive.
Salvo il disposto dell'articolo 19, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, ed, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.
Il presidente e il segretario del Consiglio sono rispettivamente il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.
Constatata la validità dell'assemblea, qualora un quinto dei presenti ne faccia domanda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea.
Quest'ultima disposizione non si applica per la elezione del Consiglio del Collegio.
Art. 18. Convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei conti
L'assemblea generale degli iscritti nell'albo o nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.
Art. 19. Convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei revisori dei conti
Per l'elezione del Consiglio del Collegio, il presidente convoca l'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 29, comma quinto.
L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza.
L'assemblea è valida se interviene almeno un sesto degli iscritti nell'albo. Per la validità dell'assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci.
I componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiori a quello delle persone da eleggere. In caso di parità, è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
Non è ammesso il voto per delega.
E' ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera. L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni, al segretario del Consiglio, il quale la chiude in una busta immediatamente. Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma col bollo dell'ufficio.
Le buste sono consegnate al presidente dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione.
L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che nella busta è contenuta la scheda di votazione. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo avere fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.
Decorse cinque ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale.
Art. 20. Reclami contro i risultati delle elezioni
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'albo del Collegio può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.
Art. 21. Assemblee straordinarie
Il presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo o nell'elenco del Collegio. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il Tribunale, il quale designa il professionista che deve presiederla.
Titolo III
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 22. Sede e composizione del Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.
Esso è composto di undici membri eletti dai Consigli dei Collegi fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'albo.
Ogni Consiglio di Collegio non può eleggere più di un candidato.
A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione di cento.
Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti nell'albo, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'albo, la data di nascita e l'indirizzo del candidato designato, ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti. La Commissione, verificata la osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.
I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.
I Consigli dei Collegi devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale.
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.
Art. 23. Cariche
Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario.
Art. 24. Incompatibilità - Sostituzione dei componenti
Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio di un Collegio e del Consiglio nazionale.
In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinunzia alla carica di componente del Consiglio del Collegio.
A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati, dal Consiglio nazionale, i candidati, compresi nella graduatoria formata a termini dell'art. 22, comma quinto, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei Consigli dei Collegi che avevano designato il componente da sostituire.
Art. 25. Attribuzioni
Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:
a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) coordina e promuove le attività dei Consigli dei Collegi per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
c) vigila per il regolare funzionamento dei Consigli dei Collegi;
d) decide sulla riunione degli albi e sulla loro separazione;
e) designa i rappresentanti dei ragionieri e periti commerciali presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
f) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli albi e negli elenchi per le spese del proprio funzionamento;
g) decide in via amministrativa su ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dei Collegi in materia di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonchè in materia disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dei Collegi;
h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 26. Riunioni consiliari
Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo a richiesta di almeno cinque membri.
Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
In caso di assenza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.
Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 27. Notificazione delle decisioni
Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati, al pubblico ministero presso la Corte di appello della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene nonchè al Consiglio del Collegio ed al Ministero di grazia e giustizia.
Art. 28. Reclami
Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione nell'albo o nell'elenco e di cancellazione, nonchè in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del Consiglio del Collegio possono essere impugnate davanti al Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.
Il Tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
L'appello dalla sentenza del Tribunale è deciso con la osservanza delle medesime forme.
Titolo IV
GLI ALBI E GLI ELENCHI: CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI
Art. 29. Albo ed elenco dei non esercenti
Il Consiglio di ciascun Collegio custodisce l'albo dei ragionieri e periti commerciali.
Il Consiglio, entro il primo trimestre di ogni anno, provvede alla revisione dell'albo da esso tenuto ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme.
L'albo, a cura del Consiglio del Collegio, deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai Capi della Corte di appello, dei Tribunali e delle Preture del distretto, nonchè agli altri Consigli dei Collegi.
L'albo deve contenere il cognome, il nome, la paternità, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è stata disposta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità dell'iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione nell'albo.
Coloro che, a norma dell'art. 3, non possono esercitare la professione pur avendone i requisiti, sono iscritti a loro richiesta in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma precedente.
Art. 30. Divieto di iscrizione in più albi - Anzianità
Non si può essere iscritti che in un solo albo di ragionieri e periti commerciali. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.
La data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.
Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.
Art. 31. Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale [3]
1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti politici;
c) essere di condotta irreprensibile;
d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;
e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;
f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
g) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma 1.
3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della
4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, nonchè la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
Art. 32. Domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale
La domanda per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, redatta su carta bollata e corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento, nonchè dalla ricevuta di pagamento della prescritta tassa, deve essere diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
Il rigetto della domanda, per motivi di incompatibilità o di condotta, non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.
Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.
La deliberazione adottata su relazione di un consigliere, è motivata e deve essere notificata, entro quindici giorni, allo interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale.
Contro tale deliberazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.
Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel terzo comma del presente articolo, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.
Art. 33. Trasferimento di residenza
Il ragioniere e perito commerciale che trasferisce la residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza.
In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo precedente.
Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia sospeso dall'esercizio della professione.
Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Titolo V
CANCELLAZIONE DALL'ALBO O
DALL'ELENCO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 34. Cancellazione dall'albo o dall'elenco
Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio del Collegio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:
1) nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 3;
2) quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 31, salvi i casi di radiazione;
3) quando l'iscritto trasferisce la residenza fuori della circoscrizione del Collegio presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile.
Il Consiglio del Collegio pronuncia la cancellazione dall'elenco speciale nel caso di rinuncia ed in quelli indicati ai numeri 2 e 3 del presente articolo.
La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia e di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.
Le deliberazioni del Consiglio del Collegio sono notificate entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale.
L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.
Il ricorso ha effetto sospensivo.
Il ragioniere e perito commerciale cancellato dall'albo o dall'elenco speciale ha diritto di esservi reiscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.
Art. 35. Responsabilità disciplinare degli iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali - Azione disciplinare
Il ragioniere e perito commerciale che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.
Salvo il disposto dell'art. 38, commi secondo e terzo, il Consiglio del Collegio che custodisce l'albo o l'elenco speciale in cui l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, oppure su richiesta degli interessati.
Se l'incolpato è membro del Consiglio del Collegio, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio costituito nella sede della Corte di appello e, se egli appartiene a quest'ultimo, al Consiglio costituito nella sede della Corte di appello vicina, determinata dal Consiglio nazionale.
Art. 36. Pene disciplinari
Le pene disciplinari che il Consiglio può, secondo i casi, applicare sono:
1) la censura;
2) la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;
3) la radiazione.
Art. 37. La censura
La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.
Art. 38. Casi di radiazione [4]
La radiazione è pronunciata contro il ragioniere e perito commerciale che abbia, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione.
La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo o dall'elenco.
Importano parimenti la radiazione di diritto:
1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o la interdizione dalla professione per una eguale durata;
2) il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del Codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
La radiazione nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo è dichiarata dal Consiglio del Collegio, sentito, ove lo creda, l'interessato.
Art. 39. Casi di sospensione
Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma terzo, numeri 1, 2 e 3;
c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.
La sospensione è dichiarata dal Consiglio del Collegio, sentito, ove lo creda, il professionista.
Il Consiglio del Collegio, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale, nonchè a carico degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dal presente ordinamento. La sospensione inflitta per quest'ultimo motivo è revocata, con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.
Nei casi previsti nelle lettere a), b) e c) del presente articolo ed in quello di omesso pagamento dei contributi la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo.
Il ragioniere e perito commerciale cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza.
Art. 40. Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale
Il ragioniere e perito commerciale iscritto nell'albo o nell'elenco che sia stato sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.
Art. 41. Istruttoria nel procedimento disciplinare
Ferme le disposizioni di cui agli articoli 38, ultimo comma, e 39, secondo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
Art. 42. Ricusazione ed astensione
I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi indicati nell'art. 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.
Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.
Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesta l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello viciniore.
Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio del Collegio cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
Art. 43. Notificazione delle deliberazioni
Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, nonchè al procuratore generale presso la Corte di appello e al Ministero di grazia e giustizia.
Art. 44. Ricorso al Consiglio nazionale
Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.
Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.
Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.
Art. 45. Riammissione dei radiati
Il ragioniere e perito commerciale radiato dall'albo o dall'elenco può essere riammesso, purchè siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
Si applicano le disposizioni dell'art. 32.
Art. 46. Prescrizione dell'azione disciplinare
L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
Titolo VI
GLI ONORARI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Art. 47. Criteri per la determinazione degli onorari
I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai ragionieri e periti commerciali, sono stabiliti con tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo della Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale.[Omissis]
Art. 48. Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali
I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede, della urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.
Art. 49. Deposito di documenti presso il Consiglio del Collegio
I ragionieri e periti commerciali non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari o dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.
Su reclamo dell'interessato, il Consiglio ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 50. Notificazioni e comunicazioni
Le notificazioni prescritte dal presente ordinamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata.
Art. 51. Prima formazione dell'albo e dell'elenco
Per la prima formazione dell'albo e dell'elenco gli interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente ordinamento, presenteranno, nella cancelleria della Corte d'appello, domanda di iscrizione.
Decorso tale termine, il presidente della Corte d'appello provvede alla costituzione di una commissione straordinaria composta di un magistrato di appello, che la presiede, e di quattro ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo da almeno dieci anni. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designato dal presidente.
La commissione prende in esame le domande e forma un albo ed un elenco per ciascun circondario del distretto, osservate le norme di cui all'art. 6 del presente ordinamento. La formazione dell'albo e dell'elenco dev'essere compiuta entro quattro mesi dalla costituzione della commissione.
Le decisioni della commissione sono impugnabili dall'interessato e dal pubblico ministero davanti al Tribunale del luogo dove ha sede la commissione che ha emesso la deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa.
Si osservano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 28.
Art. 52. Attuali iscritti nell'albo
Coloro che all'entrata in vigore del presente ordinamento sono compresi nell'albo dei ragionieri sono iscritti, a domanda, nell'albo o nell'elenco indicati nell'art. 29 e conservano l'anzianità della precedente iscrizione.
Art. 53. Rinnovazione dei Consigli dei Collegi
I Consigli dei Collegi in carica al giorno dell'entrata in vigore del presente ordinamento continuano nell'esercizio delle loro funzioni fino alla rinnovazione dei Consigli secondo le norme delpresente ordinamento.
La rinnovazione dovrà aver luogo entro un anno dalla sua entrata in vigore.
[1] Abrogato dall'art. 76 del
[2] Articolo così modificato dall'art. unico della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 21 gennaio 1999, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede la radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali che abbiano riportato condanna penale per i reati indicati nel secondo comma dello stesso articolo.