Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.4 avvocati |
Data: | 24/11/1990 |
Numero: | 392 |
Sommario |
Art. 1. Diritto dell'avvocato e del procuratore |
Art. 2. Obbligo del cliente |
Art. 3. Giudizi non compiuti |
Art. 4. Inderogabilità della tariffa |
Art. 5. Criteri generali per la liquidazione |
Art. 6. Determinazione del valore della controversia |
Art. 7. Pluralità dei difensori |
Art. 8. Cause trattate dal solo procuratore |
Art. 9. Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore |
Art. 10. Praticanti procuratori ammessi al patrocinio dinanzi alle preture |
Art. 11. Procedimenti davanti ad organi speciali |
Art. 12. Procedimenti davanti agli arbitri |
Art. 13. Procedimenti speciali |
Art. 14. Cause in materia di rapporti di lavoro |
Art. 15. Rimborso spese generali |
§ 59.4.40 - D.M. 24 novembre 1990, n. 392.
Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali.
(G.U. 21 dicembre 1990, n. 297)
Art. unico.
E' approvata la deliberazione in data 30 marzo 1990 del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Visto l'articolo unico della
Visto l'art. 3 del
Visto l'art. 1 della
Visto la delibera del Consiglio nazionale forense del 28 giugno 1985 approvata con decreto ministeriale 31 ottobre 1985 che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e penale e per prestazioni stragiudiziali;
Ritenuta la necessità di modificare organicamente le tariffe (e radicalmente quelle penali) e di aumentarle congruamente per il nuovo biennio, al fine di almeno accostarle all'aumento del costo della vita, mai integralmente riconosciuto, correggendo altresì alcune delle precedenti disposizioni;
Delibera
Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione:
1) degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ed amministrativa;
2) degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali;
3) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale.
Tariffa degli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Diritto dell'avvocato e del procuratore
Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella A, ed al procuratore gli onorari e i diritti indicati nell'allegata tabella B.
Art. 2. Obbligo del cliente
Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.
Art. 3. Giudizi non compiuti
Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.
Art. 4. Inderogabilità della tariffa
Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.
Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.
II - ONORARI DI AVVOCATO
Art. 5. Criteri generali per la liquidazione
Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.
Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.
Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
Nei casi di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, anche se non interviene riunione di cause, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte, fino ad un massimo di dieci, del 20%.
Nella ipotesi che, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto e diritto rispetto all'oggetto della causa l'avvocato avrà diritto da parte dei clienti in tali situazioni al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.
All'atto della decisione definitiva, la liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile dovrà essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.
Art. 6. Determinazione del valore della controversia
Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.
Art. 7. Pluralità dei difensori
Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.
III - ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE
Art. 8. Cause trattate dal solo procuratore
Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella A, ridotti alla metà.
Art. 9. Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore
Quando l'avvocato esercita nella causa anche le funzioni di procuratore, devono essergli liquidati, oltre gli onorari di avvocato, anche gli onorari e diritti indicati nella tabella B.
Art. 10. Praticanti procuratori ammessi al patrocinio dinanzi alle preture
Ai praticanti procuratori, ammessi al patrocinio dinanzi alle preture del distretto della corte di appello, deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti al procuratore.
IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11. Procedimenti davanti ad organi speciali
Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.
Art. 12. Procedimenti davanti agli arbitri
Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.
Art. 13. Procedimenti speciali
Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.
Art. 14. Cause in materia di rapporti di lavoro
Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera L. 150.000 gli onorari sono ridotti alla metà.
Art. 15. Rimborso spese generali
All'avvocato ed al procuratore è dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti.
Tabella A
Onorari di avvocato
I - Cause avanti ai giudici conciliatori
|
Minimo |
Massimo |
|
lire |
lire |
1) Per l'intero giudizio: cause di valore fino a L. 250.000 |
63.000 |
125.000 |
cause di valore da L. 250.001 a L. 500.000 |
100.000 |
200.000 |
cause di valore da L. 500.001 a L. 1.000.000 |
125.000 |
250.000 |
Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice conciliatore e nelle cause accessorie o di garanzia - se hanno un valore superiore a L. 1.000.000 - sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.
II - Cause avanti al pretore.
|
Minimo |
Massimo |
|
lire |
lire |
2) Studio controversia |
68.000 |
225.000 |
3) Consultazioni col cliente |
34.000 |
113.000 |
4) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti |
28.000 |
58.000 |
5) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta |
58.000 |
179.000 |
6) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii |
23.000 |
44.000 |
7) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) |
44.000 |
179.000 |
8) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.) |
188.000 |
438.000 |
9) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio |
58.000 |
230.000 |
10) Opera prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta anche in sede stragiudiziale |
48.000 |
179.000 |
Gli onorari stabiliti nei numeri da 2 al 10 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 3.000.000; per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 e fino a L. 5.000.000 gli onorari minimi e massimi sono aumentati del 15%, con arrotondamento per eccesso alle L. 1.000.
Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore e nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.
III - Cause avanti al tribunale, agli organi equiparati ed agli organi di giustizia tributaria.
|
Minimo |
Massimo |
|
lire |
lire |
11) Studio della controversia |
98.000 |
325.000 |
12) Consultazioni con cliente |
49.000 |
163.000 |
13) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti |
40.000 |
84.000 |
14) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta |
84.000 |
258.000 |
15) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii |
33.000 |
64.000 |
16) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) |
64.000 |
258.000 |
17) Memorie depositate fino alla udienza di precisazione delle conclusioni |
75.000 |
150.000 |
18) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.) |
270.000 |
630.000 |
19) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio |
84.000 |
332.000 |
20) Opera prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta anche in sede stragiudiziale |
69.000 |
258.000 |
IV - Cause avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado.
|
Minimo |
Massimo |
|
lire |
lire |
21) Studio della controversia |
98.000 |
405.000 |
22) Consultazioni con cliente |
49.000 |
203.000 |
23) Ricerca documenti |
40.000 |
105.000 |
24) Redazione del ricorso |
133.000 |
550.000 |
25) Istanza di sospensione |
40.000 |
105.000 |
26) Deduzioni di costituzione |
95.000 |
285.000 |
27) Redazione motivi aggiunti |
133.000 |
550.000 |
28) Atto di intervento |
40.000 |
105.000 |
29) Memorie difensive |
267.000 |
875.000 |
30) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio |
84.000 |
455.000 |
Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui sopra in quanto analogicamente applicabili.
V - Cause avanti alla corte di appello.
|
Minimo |
Massimo |
|
lire |
lire |
31) Studio controversia |
157.000 |
405.000 |
32) Consultazioni col cliente |
79.000 |
203.000 |
33) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti |
64.000 |
109.000 |
34) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta |
134.000 |
368.000 |
35) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii |
48.000 |
92.000 |
36) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) |
103.000 |
360.000 |
37) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni |
100.000 |
200.000 |
38) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.) |
375.000 |
875.000 |
39) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio |
132.000 |
455.000 |
40) Opera prestata per la conciliazione quando è avvenuta anche in sede stragiudiziale |
105.000 |
360.000 |
VI - Coefficienti di applicazione.
A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 11 a 40 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 10.000.000.
B) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono aumentati del 50% e quelli massimi del 100%.
C) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati.
D) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono raddoppiati e i massimi sono aumentati del 200%.
E) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 150% e gli onorari massimi del 300%.
F) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 200% e gli onorari massimi del 400%.
G) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 300% e gli onorari massimi del 500%.
H) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 400% e i massimi del 700%.
I) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 600% e gli onorari massimi del 900%.
L) Per le cause di valore oltre L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione possono essere nei minimi e nei massimi aumentati con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non potranno comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
M) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 ridotti del 25%, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000, a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale: in tal caso il giudice può liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da D) a F).
N) Gli arrotondamenti verranno calcolati, per eccesso, alle L. 1.000.
VII - Cause avanti alla Corte di cassazione ed altre magistrature superiori.
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Minimo |
Massimo |
|
lire |
lire |
41) Studio della controversia |
123.000 |
263.000 |
42) Consultazioni col cliente |
62.000 |
132.000 |
43) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie |
123.000 |
263.000 |
44) Discussione |
123.000 |
263.000 |
Nelle cause di straordinaria importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.
VIII - Cause davanti alla Corte costituzionale.
|
Minimo |
Massimo |
|
lire |
lire |
45) Studio della controversia |
188.000 |
525.000 |
46) Consultazioni col cliente |
94.000 |
263.000 |
47) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie |
188.000 |
525.000 |
48) Discussione |
188.000 |
525.000 |
Nelle cause di straordinaria importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.
IX - Coefficienti di applicazione.
A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 41 a 48 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 1.000.000.
B) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 3.000.000 gli onorari sono aumentati della metà.
C) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 fino a L. 5.000.000 gli onorari sono aumentati del 75%.
D) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000 fino a L. 10.000.000 gli onorari sono raddoppiati.
E) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono triplicati ed i massimi quadruplicati.
F) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati.
G) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono raddoppiati ed i massimi sono aumentati del 200%.
H) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 150% ed i massimi sono aumentati del 300%.
I) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 200% ed i massimi sono aumentati del 400%.
L) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 300% ed i massimi sono aumentati del 500%.
M) Per le cause superiori a L. 1.000.000.000 e fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 400% ed i massimi del 700%.
N) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 600% e gli onorari massimi del 900%.
O) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione possono essere nei minimi e nei massimi aumentati con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non potranno comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
P) Per le cause di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari sono ridotti di 1/5.
Q) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 10.000.000, ridotti del 25%, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale: in tal caso il giudice può liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da H) a L).
R) Gli arrotondamenti verranno calcolati, per eccesso, alle L. 1.000.
X - Procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari.
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Minimo |
Massimo |
|
lire |
lire |
49) Procedimenti speciali e concorsuali, per tutta l'opera prestata: |
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a) davanti ai pretori |
22.000 |
134.000 |
b) davanti ai tribunali |
70.000 |
223.000 |
c) davanti le corti di appello |
87.000 |
279.000 |
50) Procedimenti di ingiunzione |
19.000 |
115.000 |
51) Procedure esecutive immobiliari e quelle di cui al |
|
|
a) davanti al pretore |
22.000 |
134.000 |
b) davanti ai tribunali |
70.000 |
223.000 |
52) Procedure esecutive mobiliari e procedure per affari tavolari (III capo del |
35.000 |
112.000 |
53) L'onorario di cui ai precedenti numeri 49, 50, 51 e 52 è soggetto alle variazioni di cui ai coefficienti di applicazione del paragrafo IX, in relazione al valore dell'oggetto del ricorso o a quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede. |
|
|
Gli onorari di cui al n. 49 possono essere raddoppiati nei procedimenti di straordinaria importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate ed analogo raddoppio può essere praticato per gli onorari di cui al n. 51 se le procedure esecutive comportano una complessa ed articolata attività dell'avvocato.
Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi II, III, V della presente tabella.
XI - Trasferta.
54) Per il trasferimento fuori della propria residenza sono dovute le spese e l'indennità così come previste nella tabella degli onorari stragiudiziali.
Tabella B - Onorari e diritti di procuratore
I - Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali davanti ai giudici ordinari, ai giudici amministrativi e speciali, agli arbitri ed autorità, commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali. |
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|
Lire |
1) Per la disamina |
4.000 |
2) Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di risposta e per l'intervento |
16.000 |
3) Per la rinnovazione e riassunzione della domanda |
4.000 |
4) Per la chiamata di un terzo in causa |
4.000 |
5) Per ogni autentica di firma |
4.000 |
6) Per esame della procura notarile |
4.000 |
7) Per la iscrizione delle cause a ruolo |
4.000 |
8) Per la costituzione in giudizio |
4.000 |
9) Per l'esame degli scritti difensivi e della documentazione della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza |
4.000 |
10) Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie, comparsa conclusionale, note illustrative) per ognuna |
4.000 |
11) Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio |
4.000 |
12) Per l'esame di ogni sentenza, e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza |
4.000 |
13) Per l'esame della sentenza o dell'ordinanza collegiale |
4.000 |
14) Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge |
4.000 |
15) Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dello indice |
4.000 |
16) Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo onorario non è cumulabile con quelli previsti dal n. 11, dal n. 12 nella ipotesi di ordinanza di rinvio consensuale) |
6.000 |
17) Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al collegio, per ogni ora o frazione di ora |
8.000 |
18) Per le consultazioni col cliente |
12.000 |
19) Per la corrispondenza informativa col cliente, oltre al rimborso delle spese |
12.000 |
20) Per le notificazioni di ogni atto. Se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute per ogni persona in più |
2.000 |
21) Per ritiro di ogni atto notificato e disamina |
4.000 |
22) Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta |
20.000 |
23) Per la intimazione ai testimoni |
4.000 |
24) Per la designazione del consulente tecnico di parte |
4.000 |
25) Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria per ogni udienza, per ogni ora o frazione di ora |
8.000 |
26) Per la richiesta dei documenti e certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato) |
4.000 |
27) Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata) |
2.000 |
28) Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria |
4.000 |
29) Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria |
4.000 |
30) Per sottoporre atti e documenti alla registrazione (per ognuno) |
4.000 |
31) Per sottoporre atti e documenti al bollo e legalizzazione |
2.000 |
Tale diritto è dovuto per ogni atto e documento fino al numero di dieci. Per ogni atto e documento in più fino al numero di venti |
1.000 |
32) Per ogni iscrizione al F.A.L. della provincia, nella Gazzetta Ufficiale o in altre stampe periodiche |
4.000 |
33) Per la proposizione della querela di falso |
4.000 |
34) Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti |
4.000 |
Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio) |
4.000 |
Se l'esame dura oltre un'ora è dovuto in più il diritto di vacazione. |
|
35) Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 del codice di procedura civile al consulente tecnico |
4.000 |
36) Per la redazione della nota spese |
4.000 |
37) Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato |
4.000 |
38) Per l'assegnazione della causa a |
4.000 |
39) Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito |
4.000 |
40) Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale |
4.000 |
41) Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge |
4.000 |
42) Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei numeri del presente paragrafo |
4.000 |
I diritti di cui alle voci 1, 15, 18, 19 e 36 sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza. |
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II - Processo di esecuzione. |
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Lire |
43) Per la richiesta di copia in forma esecutiva |
4.000 |
44) Per la disamina di ogni titolo esecutivo |
4.000 |
45) Per ogni atto di precetto e di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario |
16.000 |
46) Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento, per la richiesta della esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al processo di esecuzione |
4.000 |
Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più |
2.000 |
47) Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aereomobili |
16.000 |
48) Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare |
8.000 |
49) Per l'assistenza all'esecuzione per consegna o rilascio |
20.000 |
50) Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di intimazione ad altri creditori o per ogni istanza di fallimento di insinuazione al credito in procedure concorsuali |
16.000 |
51) Per la compilazione di ciascuna nota di iscrizione o di trascrizione nell'ufficio ipotecario o in altri pubblici registri |
4.000 |
52) Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento nei casi previsti dalla legge o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo di immobili |
4.000 |
53) Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo dei mobili nei casi previsti dalla legge |
4.000 |
54) Per la richiesta di ogni altra trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri |
4.000 |
55) Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nominativo |
8.000 |
56) Per l'esame di ogni certificato ipotecario |
8.000 |
57) Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale |
8.000 |
58) Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo |
8.000 |
59) Per l'esame di ogni certificato catastale |
8.000 |
Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al P.R.A. Se le prestazioni di cui ai numeri 55, 56, 58 e 59 richiedono più di un'ora, è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di vacazione. |
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60) Per ottenere la pubblicità di avvisi |
4.000 |
61) Per l'esame di ciascuna domanda o dei titoli relativi prodotti dai creditori intervenuti nel processo |
4.000 |
62) Per il deposito di somme |
4.000 |
63) Per la domanda di vendita dei beni pignorati |
4.000 |
64) Per ogni comparizione davanti al giudice della esecuzione quando è disposta dal giudice stesso o dalla legge |
6.000 |
65) Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai giudici o altri pubblici ufficiali |
4.000 |
66) Per l'assistenza all'incanto |
8.000 |
67) Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare |
8.000 |
68) Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria |
4.000 |
69) Per concorrere alla distribuzione del prezzo |
4.000 |
70) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare |
8.000 |
71) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare |
16.000 |
72) Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato della vendita mobiliare o immobiliare |
4.000 |
73) Per la partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare, per ogni udienza |
16.000 |
74) Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare |
4.000 |
L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui ai numeri 64 e 65. |
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75) Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel procedimento esecutivo o in procedure concorsuali, per ogni ora o frazione di ora |
6.000 |
76) Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni. |
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III - Procedimenti speciali. |
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Lire |
77) Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio (con esclusione delle cause in materia matrimoniale) o di competenza del giudice tutelare sono dovute al procuratore dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento |
22.000 |
78) Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni dal paragrafo I della presente tabella. |
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IV - Diritto di vacazione.
79) Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di essere è di L. 12.000.
La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera.
Non sono ammesse più di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.
Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione.
V - Coefficienti di applicazione.
a) I diritti e gli onorari stabiliti nei paragrafi da I a III e nel paragrafo VIII della presente tabella si riferiscono alle cause di valore da L. 250.000 a L. 500.000.
b) Per le cause di valore inferiore a L. 250.000 essi sono ridotti di un quinto.
c) Per le cause di valore da L. 500.000 fino a L. 1.000.000 essi sono aumentati del 75%.
d) Per le cause di valore da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 essi sono aumentati del 200%.
e) Per le cause di valore da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 essi sono aumentati del 250%.
f) Per le cause di valore da L. 5.000.000 a L. 10.000.000 essi sono aumentati del 300%.
g) Per le cause di valore da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 essi sono aumentati del 400%.
h) Per le cause di valore da L. 50.000.000 a L. 100.000.000 essi sono aumentati del 500%.
i) Per le cause di valore da L. 100.000.000 a L. 200.000.000 essi sono aumentati del 700%.
l) Per le cause di valore da L. 200.000.000 a L. 500.000.000 essi sono aumentati del 900%.
m) Per le cause di valore da L. 500.000.000 a L. 1.000.000.000 essi sono aumentati del 1000%.
n) Per le cause di valore da L. 1.000.000.000 a L. 3.000.000.000 essi sono aumentati del 1200%.
o) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 essi sono aumentati del 1.400%.
p) Per le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non le L. 100.000.000 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo.
q) Gli arrotondamenti verranno calcolati per eccesso, alle L. 500.
VI - Prestazioni del procuratore domiciliatario.
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Lire |
80) Al procuratore solo esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia: nei giudizi avanti la pretura, al tribunale o giurisdizioni equiparate, alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate |
57.000 |
nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni equiparate |
94.000 |
VII - Indennità di trasferta.
81) Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta così come previsto nella tariffa stragiudiziale.
Questo diritto non compete al procuratore che avendo ottenuto l'autorizzazione di che all'art. 10 ultima parte della legge sull'ordinamento professionale debba recarsi al capoluogo per compiere atti del suo ministero.
VIII - Diritti di collazione degli scritti.
|
Lire |
82) Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie: |
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nel caso di impiego della dattilografia |
2.000 |
nel caso di impiego della stampa |
4.000 |
nel caso di utilizzo di copisteria, secondo fattura. |
|
Il Consiglio dell'ordine fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso delle spese di scritturazione e di fotocopiatura.
Tariffa penale - Norme generali
Art. 1.
Per la determinazione dell'onorario dovrà tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.
Per le cause che richiedono un particolare impegno, e per la complessità dei fatti e per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
Qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso una manifesta sproporzione, i massimi potranno essere determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'ordine.
Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.
Art. 2.
Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato avrà ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.
Art. 3.
Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20%.
Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.
Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.
Art. 4.
Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato avrà diritto alla indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.
Art. 5.
Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, avrà diritto anche alle funzioni procuratorie previste dalla tariffa civile.
Art. 6.
Oltre agli onorari spetta al difensore quanto previsto nell'art. 4 ed il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, varie).
Art. 7.
Al procuratore sono dovuti gli stessi onorari e le stesse indennità previsti per l'avvocato.
Detti onorari ed indennità sono ridotti alla metà per gli iscritti nel registro dei praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture.
Art. 8.
All'avvocato e al procuratore è dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei suoi onorari.
Tabella
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Minimo |
Massimo |
|
lire |
lire |
1. Corrispondenza e sessioni. |
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1.1 Informativa, anche telefonica, per ognuna |
10.000 |
20.000 |
1.2 In studio con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione |
30.000 |
60.000 |
1.3 In studio collegialmente, o fuori studio con il cliente, con colleghi, consulenti, giudici, per ogni sessione |
40.000 |
80.000 |
2. Esame e studio |
40.000 |
80.000 |
L'onorario è dovuto: in occasione della prima sessione, prima della partecipazione ad ogni attività istruttoria ed al dibattimento; dopo la notifica di decreti, ordini o mandati; dopo la comunicazione di deposito di richieste, di atti, di sentenze; all'atto della redazione di istanze, memorie, richieste, motivi dell'impugnazione ed in ogni dettagliata relazione scritta sullo stato della procedura richiesta dal cliente. |
||
3. Indennità di accesso al carcere, ad uffici, di attesa |
20.000 |
30.000 |
Per ogni ora o frazione di ora, con un minimo di L. 20.000; l'indennità di attesa è dovuta per un massimo di otto ore giornaliere. |
||
4. Partecipazione ad attività istruttorie. Per ognuna |
40.000 |
80.000 |
5. Onorario per la fase dibattimentale e per la discussione |
300.000 |
1.000.000 |
6. Istanze, memorie, richieste, motivi di impugnazione, pareri che esauriscono l'attività |
100.000 |
500.000 |
La tariffa riguarda i giudizi dinanzi al tribunale; per i giudizi dinanzi al pretore verrà applicato il moltiplicatore dello 0,75; per quelli dinanzi alla corte d'appello dell'1,25; per quelli dinanzi alla corte d'assise e d'assise d'appello del 2,0 e per quelli dinanzi alle magistrature superiori del 2,5.
Onorari ed indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale (civile e penale, amministrativa)
Norme generali
Art. 1.
Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella.
Gli onorari stessi sono ridotti alla metà per chi è soltanto procuratore e ad un quarto per chi è praticamente abilitato al patrocinio.
In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.
Art. 2.
I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, in quanto tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.
Art. 3.
Se più avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.
Art. 4.
Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, debbono ritenersi presenti il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi morali conseguiti dal cliente. Nelle pratiche di particolari importanza e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio.
Art. 5.
Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.
Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non superiore a L. 100.000.000.
Se il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale esso sarà determinato in via equitativa.
Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore; si fa riferimento al passivo definitivamente accertato quando l'assistenza è prestata a favore del cliente imprenditore.
Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
Art. 6.
Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.
Art. 7.
Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, verrà stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.
Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.
Art. 8.
All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba trasferirsi fuori sede, sono dovute le spese di viaggio, rimborsate nel loro ammontare maggiorate del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie, le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base alle tariffe di albergo di prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie, nonchè gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennità di trasferta da un minimo di L. 10.000 a un massimo di L. 15.000 per ogni ora o frazione di ora con un massimo di otto ore al giorno.
Al procuratore l'indennità sopra indicata è dovuta limitatamente alla metà, ed al praticante procuratore al quarto.
Art. 9.
Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno, su conforme parere del competente consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non è derogabile.
Art. 10.
Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.
Art. 11.
All'avvocato ed al procuratore spetta per ogni pratica un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari.
Tariffa forense in materia stragiudiziale (civile e penale)
1 - Prestazioni di consulenza.
A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici, che non importino informativa e studio particolare: minimo L. 16.000 massimo L. 119.000.
B) Pareri che importino informativa e studio particolare:
a) pareri orali:
fino a L. 3.000.000: da L. 38.000 a L. 189.000;
da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 80.000 a L. 263.000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 98.000 a L. 458.000;
da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 195.000 a L. 656.000.
b) pareri scritti:
fino a L. 3.000.000: da L. 38.000 a L. 378.000;
da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 146.000 a L. 563.000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 209.000 a L. 1.176.000;
da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 334.000 a L. 1.890.000.
2 - Prestazioni di assistenza.
a) Posizione ad archivio: diritto fisso L. 10.000.
b) Per ogni lettera, telegramma e com. telef. (oltre al rimborso delle spese). Secondo il contenuto e valore: da L. 5.000 a L. 20.000.
c) Esame e studio della pratica:
fino a L. 3.000.000: da L. 57.000 a L. 345.000;
da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 172.000 a L. 518.000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 228.000 a L. 1.071.000;
da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 680.000 a L. 1.743.000.
d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora). In studio, anche telefoniche: dal minimo di L. 30.000 al massimo di L. 60.000. In studio collegialmente o fuori di studio: dal minimo di L. 40.000 al massimo di L. 80.000.
e) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce:
fino a L. 3.000.000: da L. 19.000 a L. 141.000;
da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 47.000 a L. 210.000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 54.000 a L. 471.000;
da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 87.000 a L. 705.000.
f) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica:
dal 3% al 6% fino a L. 10.000.000;
dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a L. 50.000.000;
dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a L. 100.000.000;
dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a L. 500.000.000;
dall'1% al 3% sul maggior valore fino a L. 1.000.000.000;
dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a L. 2.000.000.000;
dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a L. 5.000.000.000;
dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre L. 5.000.000.000.
L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula ed alla redazione.
Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%.
3 - Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc.
Dal minimo di L. 45.000 al massimo di L. 840.000.
4 - Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza.
Dallo 0,50% al 5% a seconda dell'attività prestata e del risultato conseguito con il minimo di L. 50.000.
5 - Assistenza in procedure arbitrali irrituali.
Gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti in sede giudiziaria.
6 - Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari, l'onorario sarà calcolato secondo l'art. 7 delle norme sulla base delle entrate lorde.
Sino a L. 1.500.000 dal 3% al 5% con un minimo di L. 50.000. Sulle entrate successive: sino a L. 5.000.000 dall'1,50% al 2%. Sulle successive: dallo 0,50% all'1%.
7 - Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti.
I diritti ed onorari corrispondenti della tariffa giudiziaria civile.
Per le pratiche di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari della prima colonna sono ridotti della metà.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 100.000.000 e fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 25%.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 50%.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 75%.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 100%.
Per le pratiche di valore superiore a L. 1.000.000.000 gli onorari per le singole voci possono essere aumentati nei minimi e nei massimi, con criterio rigidamente proporzionale al valore della pratica e in relazione all'attività prestata, ma non potranno comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
I compensi per le prestazioni di assistenza, previsti nel punto 2 della relativa tabella, non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella stessa.
Disposizione comune alla tariffa forense civile, penale e stragiudiziale
Termine di pagamento delle parcelle
Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella o del preavviso di parcella senza che gli importi esposti siano stati contestati nella congruità, in caso di mancato pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito nella