§ 59.4.14 - D.Lgs.Lgt. 22 febbraio 1946, n. 170.
Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:22/02/1946
Numero:170


Sommario
Art. 1.      Gli onorari di avvocato e gli onorari e diritti di procuratore stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle tabelle A e B ad essa allegate, sono aumentati del [...]
Art. 2.      Il Primo presidente della Corte d'appello, su proposta del Consiglio dell'Ordine forense, fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso per le spese di [...]
Art. 3.      L'art. 57 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente


§ 59.4.14 - D.Lgs.Lgt. 22 febbraio 1946, n. 170.

Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.

(G.U. 18 aprile 1946, n. 91)

 

 

     Art. 1.

     Gli onorari di avvocato e gli onorari e diritti di procuratore stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle tabelle A e B ad essa allegate, sono aumentati del duecento per cento, compreso in tale aumento quello del settanta per cento stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276.

 

          Art. 2.

     Il Primo presidente della Corte d'appello, su proposta del Consiglio dell'Ordine forense, fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso per le spese di scritturazione, di cui al paragrafo 6°, n. 73, comma secondo, della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e vi apporta tutte le modificazioni del caso.

 

          Art. 3.

     L'art. 57 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori stabilisce ogni due anni per la propria circoscrizione i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare.

     "Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere, per quelle dei Consigli degli ordini, del Consiglio nazionale forense".