§ 59.2.2 - Legge 30 novembre 1939, n. 1886.
Istituzione dell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.2 albi professionali
Data:30/11/1939
Numero:1886


Sommario
Art. 1.      È istituito presso il Ministero delle finanze l'albo nazionale degli abilitati ad assumere appalti per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 2.      Presso il Ministero delle finanze è costituita una commissione che provvede all'esame delle domande di iscrizione ed alla revisione dei requisiti degli appaltatori già [...]
Art. 3.      Gli appaltatori che all'entrata in vigore della presente legge siano titolari di gestioni delle imposte di consumo, possono ottenere l'iscrizione all'albo qualora [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      L'iscrizione all'albo è soggetta ad una tassa annuale di concessione governativa, nella misura di lire cinquanta
Art. 6.      Della avvenuta costituzione dell'albo sarà dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 59.2.2 - Legge 30 novembre 1939, n. 1886. [1]

Istituzione dell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo

(G.U. 26 dicembre 1939, n. 298)

 

 

     Art. 1.

     È istituito presso il Ministero delle finanze l'albo nazionale degli abilitati ad assumere appalti per la riscossione delle imposte di consumo.

     Per assumere la concessione in appalto della riscossione delle imposte di consumo è richiesta l'iscrizione all'albo nazionale.

     Per ottenere l'iscrizione all'albo occorre dimostrare di avere l'idoneità morale, finanziaria e tecnico professionale a ben condurre la gestione delle imposte di consumo e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 77 del testo unico per la finanza locale approvato con il R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

     Il Governo è autorizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100, ad emanare con decreto reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, le norme per la formazione e per la tenuta dell'albo.

 

          Art. 2.

     Presso il Ministero delle finanze è costituita una commissione che provvede all'esame delle domande di iscrizione ed alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti, e che delibera in merito alle ammissioni ed alla cancellazione degli iscritti.

     La cancellazione degli appaltatori dall'albo oltre che per decadenza dichiarata ai sensi degli artt. 85 e 87 del testo unico per la finanza locale, è anche deliberata per indegnità morale e politica e per litigiosità.

     Le deliberazioni della commissione vengono ratificate e rese esecutive dal Ministro per finanze con provvedimento non motivato e insindacabile.

 

          Art. 3.

     Gli appaltatori che all'entrata in vigore della presente legge siano titolari di gestioni delle imposte di consumo, possono ottenere l'iscrizione all'albo qualora comprovino di aver esercitate senza rilievi le effettive funzioni di appaltatore delle imposte di consumo.

     Coloro che non conseguiranno l'iscrizione all'albo potranno continuare nelle gestioni sino alla scadenza del contratto in corso, purché non intervengano motivi di decadenza a norma degli artt. 85 e 87 del testo unico per la finanza locale.

 

          Art. 4. [2]

     La commissione di cui al precedente art. 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

     a) del direttore generale dei servizi per la finanza locale, presidente;

     b) del direttore capo della divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

     c) del direttore capo della divisione dell'albo degli appaltatori delle imposte di consumo presso il Ministero delle finanze;

     d) di un ispettore superiore per i servizi della finanza locale;

     e) di un esperto designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza della categoria degli appaltatori delle imposte di consumo.

     Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze di gruppo A e di grado non inferiore al nono.

     I componenti indicati alle lettere a), b), c) possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono.

 

          Art. 5.

     L'iscrizione all'albo è soggetta ad una tassa annuale di concessione governativa, nella misura di lire cinquanta.

     La tassa è riscossa in modo ordinario presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede l'appaltatore.

     Per mantenere in vigore la iscrizione all'albo i richiedenti debbono entro il 31 dicembre di ogni anno esibire al Ministero delle finanze la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa per il successivo anno.

     In difetto di ciò e se l'interessato non abbia chiesto prima del 31 dicembre dell'anno in corso la cancellazione dall'albo, egli incorre nelle sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato col R.D. 26 marzo 1936, numero 1418, e si procede alla cancellazione dall'albo di ufficio.

     La misura dei diritti per il rilascio dei certificati di iscrizione all'albo sarà determinata con decreti del Ministro per le finanze ed i relativi proventi affluiranno al bilancio di entrata.

     Per le spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dall'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo e per quelle inerenti alla commissione di cui all'art. 2, viene stanziato annualmente un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

 

          Art. 6.

     Della avvenuta costituzione dell'albo sarà dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

     Dalla data di pubblicazione di tale avviso resta abrogato il n. 19 dell'art. 77 del testo unico per la finanza locale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 24 agosto 1945, n. 578.