§ 59.1.7 - Legge 10 febbraio 1992, n. 152.
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.1 agronomi e forestali
Data:10/02/1992
Numero:152


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'art. 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'art. 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'art. 8 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Il terzo comma dell'art. 10 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. L'art. 19 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. La rubrica del titolo II della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituita dalla seguente:
Art. 8.      1. Il secondo comma dell'art. 27 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. Il primo comma dell'art. 30 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. Il primo comma dell'art. 33 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. Il terzo comma dell'art. 54 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale, previsto dall'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è finalizzato [...]
Art. 13.      1. Le commissioni giudicatrici di cui all'art. 2 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono nominate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono [...]
Art. 14.      1. Con modalità definite mediante apposito regolamento, da adottarsi nelle forme di cui all'art. 12, comma 2, nella prima attuazione della presente legge è tenuta una sessione speciale [...]
Art. 15.      1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di [...]


§ 59.1.7 - Legge 10 febbraio 1992, n. 152.

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

(G.U. 24 febbraio 1992, n. 45, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 1 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1 (Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale). 1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'art. 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'art. 3.

     2. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2 (Attività professionali). 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

     a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

     b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonchè delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

     c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

     d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonchè dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

     e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

     f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonchè le consegne e riconsegne di fondi rustici;

     g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

     h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

     i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

     l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonchè la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

     m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

     n) la valutazione per la liquidazione degli usi civili e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

     o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;

     p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

     q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;

     r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna;

     i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

     s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

     t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

     u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

     v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonchè ai giardini e alle opere a verde in generale;

     z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonchè di ambienti naturali;

     aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

     bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

     cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

     2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

     3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonchè gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

     4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nè di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti".

 

          Art. 3.

     1. L'art. 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3 (Esercizio della professione). 1. Presso ciascun ordine provinciale di cui all'art. 9 è istituito l'albo dei dottori agronomi e forestali.

     2. Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'art. 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo.

     3. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo.

     4. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.

     5. Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attività professionali di cui all'art. 2.

     6. Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato".

 

          Art. 4.

     1. L'art. 8 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8 (Personale del consiglio dell'ordine nazionale e dei consigli degli ordini). 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento".

 

          Art. 5.

     1. Il terzo comma dell'art. 10 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni".

 

          Art. 6.

     1. L'art. 19 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "Art. 19 (Assemblea per l'elezione del consiglio). 1. La data, l'ora e il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica.

     2. Ove si rilevi opportuno, può disporsi l'apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.

     3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

     4. Il voto è personale, diretto e segreto.

     5. Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

     6. Qualunque sia il numero di voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza quei candidati che non abbiano rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'art. 10.

     7. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il maggiore per età.

     8. Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne proclama il risultato e il presidente dell'ordine ne dà immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.

     9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'art. 54".

 

          Art. 7.

     1. La rubrica del titolo II della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituita dalla seguente:

     "Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e federazioni regionali degli ordini".

     2. Dopo l'art. 21 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è aggiunto il seguente:

     "Art. 21-bis (Federazione regionale degli ordini). 1. In ogni regione è costituita la federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede nel capoluogo.

     2. Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali è consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni viciniori. Solo in questo caso è consentita la costituzione di federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le federazioni regionali. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini.

     3. Sono organi della federazione: l'assemblea, il consiglio e il presidente.

     4. L'assemblea è composta dai componenti dei consigli degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componente il consiglio dell'ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica.

     5. Il consiglio è composto dai presidenti degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di presidente dell'ordine provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico. In caso di necessità, i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vicepresidente dell'ordine o, in caso di impossibilità di questi, altro consigliere dell'ordine.

     6. Il presidente è nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento, è sostituito dal più anziano per iscrizione all'albo dei consiglieri della federazione in carica. Il presidente resta in carica due anni, semprechè mantenga la qualità di componente il consiglio, ed è rieleggibile".

     3. Dopo l'art. 21-bis della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è aggiunto il seguente:

     "Art. 21-ter. (Funzioni della federazione regionale). 1. La federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni:

     a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;

     b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;

     c) assume iniziative, con funzione di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;

     d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;

     e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;

     f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;

     g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione".

     4. Dopo l'art. 21-ter della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è aggiunto il seguente:

     "Art. 21-quater. (Funzioni degli organi della federazione regionale). 1. E' di competenza dell'assemblea della federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali;

     a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione;

     b) fissare le direttive generali per l'attività della federazione;

     c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.

     2. L'assemblea è convocata in via ordinaria nella seconda metà di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti l'assemblea non inferiore a un terzo.

     3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

     4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi.

     5. Ogni componente dispone di un voto.

     6. Ciascun componente può farsi sostituire da altro componente l'assemblea mediante delega scritta; non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe.

     7. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

     a) elegge nel suo seno il presidente;

     b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e i criteri di riparto;

     c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;

     d) delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi uffici nonchè sull'assunzione del personale;

     e) in generale provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all'uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

     8. Le riunioni del consiglio della federazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

     9. Il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre; presiede le riunioni del consiglio e dell'assemblea.

     10. Il presidente è inoltre tenuto a convocare il consiglio entro quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno".

 

          Art. 8.

     1. Il secondo comma dell'art. 27 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "La designazione ha luogo entro i trenta giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica".

     2. Il terzo comma dell'art. 27 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "A ciascun ordine spetta un voto sino a cento iscritti; da centouno a cinquecento iscritti, un voto più un voto ogni duecento iscritti o frazione di duecento oltre i primi cento; da cinquecentouno iscritti in poi, tre voti più un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre i primi cinquecento".

 

          Art. 9.

     1. Il primo comma dell'art. 30 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione".

 

          Art. 10.

     1. Il primo comma dell'art. 33 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "Non è consentita l'iscrizione in più albi provinciali dei dottori agronomi e forestali".

 

          Art. 11.

     1. Il terzo comma dell'art. 54 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato".

 

          Art. 12.

     1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale, previsto dall'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è finalizzato all'accertamento della conoscenza delle normative che regolano l'attività professionale nonchè ad una verifica delle capacità di uso del sapere tecnico-professionale e dell'attitudine all'esercizio della professione.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sentito il Ministro della pubblica istruzione, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un regolamento che definisce i contenuti specifici dell'esame e le norme concernenti lo svolgimento delle prove.

 

          Art. 13.

     1. Le commissioni giudicatrici di cui all'art. 2 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono nominate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte da un presidente, designato dalla federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonchè da quattro membri liberi professionisti designati dalla medesima federazione e da tre membri scelti tra i professori ordinari o associati della facoltà di agraria avente sede nella città in cui si svolge l'esame o, in mancanza, nella città più vicina.

     2. Il giudizio complessivo sul candidato deve essere espresso collegialmente dalla commissione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

          Art. 14.

     1. Con modalità definite mediante apposito regolamento, da adottarsi nelle forme di cui all'art. 12, comma 2, nella prima attuazione della presente legge è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione, consistente in un colloquio di idoneità, alla quale sono ammessi i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici che richiedano l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, come modificato dalla presente legge, che presentino i seguenti requisiti:

     a) possesso del titolo di studio di cui all'art. 1 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge;

     b) svolgimento continuativo come dipendenti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno cinque anni di una delle attività di cui all'art. 2 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge.

 

          Art. 15.

     1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, conseguenti alle modificazioni ed integrazioni apportate dalla presente legge alla citata legge n. 3 del 1976.