§ 59.1.5 - D.P.R. 30 aprile 1981, n. 350.
Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.1 agronomi e forestali
Data:30/04/1981
Numero:350


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.
Art. 1.  Pubblici dipendenti iscritti nell'albo con annotazione a margine
Art. 2.  Pubblici dipendenti iscritti nell'albo senza annotazione a margine
Art. 3.  Assemblea degli iscritti
Art. 4.  Assemblea per l'approvazione dei conti
Art. 5.  Assemblea per la elezione del consiglio
Art. 6.  Seggio elettorale
Art. 7.  Votazione
Art. 8.  Chiusura della votazione
Art. 9.  Scrutinio
Art. 10.  Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle cariche
Art. 11.  Riunioni del consiglio dell'ordine
Art. 12.  Elezioni dei consigli degli ordini di nuova costituzione
Art. 13.  Fusioni di ordini
Art. 14.  Riunioni e convegni
Art. 15.  Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale
Art. 16.  Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale
Art. 17.  Riunioni e convegni
Art. 18.  Requisiti per l'iscrizione nell'albo
Art. 19.  Divieto di iscrizione in più albi - Trasferimenti
Art. 20.  Reiscrizione
Art. 21.  Tessera di riconoscimento
Art. 22.  Timbro professionale
Art. 23.  Sospensione dall'esercizio professionale
Art. 24.  Radiazione
Art. 25.  Invito a comparire
Art. 26.  Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare
Art. 27.  Trattazione del ricorso
Art. 28.  Verbale delle sedute
Art. 29.  Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale
Art. 30.  Controversie
Art. 31.  Notificazioni e comunicazioni
Art. 32.  Formazione del nuovo albo


§ 59.1.5 - D.P.R. 30 aprile 1981, n. 350.

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

(G.U. 9 luglio 1981, n. 187)

 

     Art. unico.

     E' approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

 

 

REGOLAMENTO

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 1. Pubblici dipendenti iscritti nell'albo con annotazione a margine

     I dottori agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto - ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - possono iscriversi all'albo con annotazione a margine, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

     Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine consegna all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito all'espletamento dell'incarico stesso.

 

          Art. 2. Pubblici dipendenti iscritti nell'albo senza annotazione a margine

     I professionisti di cui all'articolo precedente, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia invece consentito l'esercizio della libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine la relativa dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza: tale dichiarazione è conservata nei rispettivi fascicoli personali e deve essere rinnovata entro sessanta giorni dalla sua eventuale scadenza.

     In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, della dichiarazione di cui al primo comma, il consiglio dell'ordine, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, invita l'interessato a provvedere al più presto e, comunque, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'invito stesso. Trascorso inutilmente detto termine, il consiglio dispone l'apposizione a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, dandone comunicazione all'interessato ed invitandolo a restituire, immediatamente, il timbro professionale.

 

Titolo II

ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

 

          Art. 3. Assemblea degli iscritti

     L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale.

     Il presidente del consiglio dell'ordine, ove il numero degli iscritti sia superiore a trecento, può disporre che della convocazione di cui al comma precedente sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale locale una prima volta almeno dieci giorni ed una seconda volta almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. In tal caso la pubblicazione tiene luogo dell'avviso di cui al comma che precede.

     Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio.

     Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal vice presidente e qualora anche quest'ultimo ne sia impedito o sia assente, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo, ovvero - in caso di pari anzianità - dal più anziano di età.

     Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice.

     L'assemblea delibera, su richiesta di almeno la metà dei presenti, a scrutinio segreto.

     Il processo verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.

 

          Art. 4. Assemblea per l'approvazione dei conti

     L'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno ed i relativi documenti debbono essere depositati presso gli ordini almeno quindici giorni prima con facoltà per gli iscritti di prenderne visione.

 

          Art. 5. Assemblea per la elezione del consiglio [1]

     [Con raccomandata spedita a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dal l'esercizio professionale, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, il presidente comunica la data dell'assemblea degli iscritti per la elezione del consiglio dell'ordine in prima e seconda convocazione, la durata delle operazioni di voto e la data dell'eventuale votazione di ballottaggio.

     La seconda convocazione è fissata a non meno di otto giorni dalla data della prima.

     Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente e il segretario del consiglio uscente o chi ne fa le veci ai sensi del precedente art. 3, comma quarto e quinto.

     Il presidente stabilisce, all'atto della convocazione, la durata delle operazioni di voto fino ad un massimo di tre giorni consecutivi.]

 

          Art. 6. Seggio elettorale

     Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori [effettivi e due [2]] supplenti.

     [Lo scrutatore più anziano per iscrizione nell'albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di età] [3].

     [Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio] [4].

     Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal presidente.

     Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

 

          Art. 7. Votazione

     [Il voto viene espresso per mezzo di una scheda nella quale l'elettore indica i nomi dei candidati in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere] [5].

     Le schede, predisposte in un unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore al momento della votazione.

     [Non è ammesso il voto per delega nè per corrispondenza] [6].

     Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato.

     Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonchè delle schede non ancora utilizzate.

 

          Art. 8. Chiusura della votazione [7]

     [Nel giorno stabilito come ultimo ovvero come unico per le elezioni, decorse le ore fissate per la votazione, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori determina, in base alle risultanze dell'elenco degli elettori ed alle schede non utilizzate, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validità dell'assemblea.

     Quando l'assemblea in prima convocazione non risulti valida, il presidente del seggio non dà inizio alle operazioni di scrutinio e, disposta la custodia, in separati plichi sigillati, delle schede utilizzate e di quelle non utilizzate, convoca l'assemblea alla data precedentemente fissata.

     Nel caso in cui l'assemblea non risulti alida neppure in seconda convocazione, il presidente del seggio ne dà immediata comunicazione al presidente del consiglio dell'ordine il quale - informato il Ministro di grazia e giustizia - procede alla determinazione delle date per nuove elezioni: queste dovranno aver luogo a non meno di un mese e non più di tre mesi di distanza dalle elezioni precedenti.]

 

          Art. 9. Scrutinio

     [Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Immediatamente dopo il presidente dell'ordine, assistito da due scrutatori dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono pubblicamente e senza interruzione. Completato lo spoglio delle schede, il presidente forma una graduatoria dei candidati che hanno riportato voti ed accerta se il numero di coloro che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi corrisponde o supera quello dei consiglieri da eleggere] [8].

     [Ove il risultato dello scrutinio lo consenta, il presidente procede all proclamazione. Qualora il numero dei candidati che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi non raggiunga quello dei consiglieri da eleggere, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio tra tutti i candidati che, per senza conseguire la predetta maggioranza, hanno riportato voti] [9].

     [I candidati non aventi annotazione a margine hanno la preferenza ai sensi dell'art. 19, nono comma, della legge] [10].

     Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

 

          Art. 10. Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle cariche

     Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall'art. 15 della legge, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche.

     La riunione del consiglio è presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.

     Alla riunione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11, secondo, terzo e quarto comma.

 

          Art. 11. Riunioni del consiglio dell'ordine

     Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.

     Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi membri.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

     Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è sottoscritto da entrambi.

 

          Art. 12. Elezioni dei consigli degli ordini di nuova costituzione

     Il commissario straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministro di grazia e giustizia, il quale - verificata la sussistenza del numero di iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine - incarica lo stesso commissario di indire l'assemblea per l'elezione del consiglio.

     Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, iscritto nell'albo.

 

          Art. 13. Fusioni di ordini

     La fusione di due o più ordini di provincie viciniori è disposta dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti.

     I presidenti degli ordini provinciali interessati trasmettono, entro trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti, nonchè gli archivi degli ordini medesimi.

     Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgerà con le modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

     Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.

 

          Art. 14. Riunioni e convegni

     Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge il consiglio dell'ordine può promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.

 

Titolo III

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI

DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

 

          Art. 15. Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale [11]

     [Il consiglio di ogni ordine provinciale comunica alla commissione di cui all'art. 27, ultimo comma, della legge le generalità, il domicilio e i dati di iscrizione all'albo del candidato designato, nonchè il numero degli iscritti all'ordine.

     La commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei designati e proclama eletti i primi undici, secondo il numero dei voti riportati da ciascuno in base ai criteri previsti dall'art. 27, comma terzo, della legge.

     I risultati delle elezioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio dell'Ordine nazionale.]

 

          Art. 16. Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale

     Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato ed, in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

 

          Art. 17. Riunioni e convegni

     Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'Ordine nazionale coordina le iniziative dei consigli dell'ordine previste dall'art. 14 del presente regolamento, può organizzare riunioni, convegni e congressi a livello nazionale, e può disporre la partecipazione di propri rappresentanti a riunioni internazionali interessanti la categoria.

 

Titolo IV

ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

 

          Art. 18. Requisiti per l'iscrizione nell'albo

     La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta bollata, è diretta al consiglio dell'ordine, e va corredata dei seguenti documenti:

     1) certificato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale, o sua copia autentica:

     2) certificato penale generale;

     3) certificato di residenza;

     4) dichiarazione concernente lo stato giuridico professionale;

     5) ricevuta del versamento effettuato presso la segreteria dell'ordine della tassa di iscrizione fissata dal consiglio dell'ordine.

     6) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

     L'aspirante che non sia cittadino italiano, in luogo del certificato di cui al precedente n. 1), deve produrre attestazione del Ministero degli affari esteri, comprovante l'esistenza del trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.

     Gli impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione sono esonerati dalla presentazione del certificato penale.

 

          Art. 19. Divieto di iscrizione in più albi - Trasferimenti

     Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.

     In caso di cambiamento di residenza l'iscritto è tenuto a chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo dell'ordine provinciale competente, dandone comunicazione con lettera raccomandata al consiglio dell'ordine di appartenenza entro il termine di sessanta giorni. Alla domanda di trasferimento dell'iscrizione va allegata una dichiarazione dell'ordine di appartenenza, attestante l'assenza delle circostanze indicate all'art. 33, ultimo comma, della legge.

     In caso di accoglimento della domanda, l'interessato è tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio dell'ordine nel cui albo viene trasferito: nel nuovo albo è conservata l'anzianità risultante dall'albo di provenienza.

     Il consiglio dell'ordine di provenienza è tenuto a trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.

 

          Art. 20. Reiscrizione

     Per ottenere la reiscrizione all'albo l'interessato - oltre a comprovare la cessazione della causa che ne aveva determinato la cancellazione - deve dimostrare di essere tuttora in possesso degli altri requisiti prescritti per l'iscrizione e produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 18, primo comma.

 

          Art. 21. Tessera di riconoscimento

     Il presidente del consiglio dell'ordine, a spese dell'iscritto nell'albo, gli rilascia una tessera di riconoscimento, con l'indicazione della sua situazione giuridico-professionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3.

     La tessera munita di fotografia recante il timbro a secco del consiglio dell'ordine, è firmata dal presidente e dal segretario del consiglio ed indica il numero d'ordine di iscrizione del titolare.

     Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, il presidente del consiglio dell'ordine presso il quale il professionista ha ottenuto il trasferimento rilascia all'interessato una nuova tessera di riconoscimento: il professionista è tenuto a restituire all'ordine di provenienza, nel più breve termine, la tessera precedentemente rilasciatagli.

 

          Art. 22. Timbro professionale

     Il consiglio dell'ordine rilascia all'iscritto nell'albo che ne faccia richiesta, ed a spese del medesimo, un timbro recante la denominazione dell'ordine nonchè il cognome, il nome ed il numero d'ordine di iscrizione dell'interessato. Per il professionista iscritto all'albo con annotazione a margine, il timbro viene consegnato all'interessato secondo le modalità stabilite dall'art. 1.

     Nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto deve restituire il timbro rilasciatogli dall'ordine di provenienza e può richiederne un altro all'ordine presso cui è trasferito.

 

Titolo V

SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

 

          Art. 23. Sospensione dall'esercizio professionale

     La sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale comporta la restituzione al consiglio dell'ordine della tessera di riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata di esecuzione della sanzione.

     Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma precedente, il consiglio dell'ordine lo invita, con lettera raccomandata, a provvedere al più presto: trascorsi inutilmente quindici giorni, il consiglio dell'ordine ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine e per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

 

          Art. 24. Radiazione

     La radiazione dall'albo dell'iscritto comporta la restituzione al consiglio della tessera di riconoscimento e del timbro professionale.

     Si applica la disposizione di cui al secondo comma del precedente art. 23.

 

          Art. 25. Invito a comparire

     L'invito a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine è comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la comparizione e deve contenere:

     1) le generalità dell'incolpato;

     2) la menzione circostanziata degli addebiti;

     3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, sarà proceduto in sua assenza;

     4) il termine, non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito, entro il quale l'interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memoria e documenti;

     5) la data e la sottoscrizione del presidente.

 

Titolo VI

IMPUGNAZIONI

 

          Art. 26. Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare

     Il ricorso al consiglio dell'Ordine nazionale è presentato o notificato nel termine prescritto dall'art. 54della legge al consiglio dell'ordine competente; se ricorrente è il professionista, all'originale in bollo del ricorso sono allegate due copie in carta libera.

     Il segretario del consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e lo trasmette senza indugio in copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, se ricorrente è il professionista, ovvero al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

     Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:

     a) della indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della elezione cui si riferisce e, se del caso, della proclamazione del risultato elettorale;

     b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.

     Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 26, e successive modificazioni, e contiene l'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio dell'Ordine nazionale. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'Ordine nazionale.

     Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine per un periodo non inferiore a trenta giorni nel quale il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è consentita la proposizione di motivi aggiunti.

     Il consiglio dell'ordine, decorsi i termini di cui al comma precedente, trasmette nei quindici giorni successivi, al consiglio dell'Ordine nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma e alle proprie conclusioni, nonchè il fascicolo degli atti con le deduzioni e i documenti.

     Il consiglio dell'Ordine nazionale, ricevuti dal consiglio dell'ordine il ricorso e gli atti relativi, comunica entro otto giorni al ricorrente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del consiglio dell'ordine, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue repliche.

 

          Art. 27. Trattazione del ricorso

     Decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale nomina entro trenta giorni il relatore e fissa la seduta di trattazione per una data compresa nei trenta giorni successivi.

     Il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale, prima della nomina del relatore, può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritiene opportune. In tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.

 

          Art. 28. Verbale delle sedute

     Il verbale delle sedute del consiglio dell'Ordine nazionale, redatto dal segretario, è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso e contiene:

     a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la seduta;

     b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

     c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

     d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

 

          Art. 29. Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale

     Qualora nell'albo di un ordine non risultino iscritti dottori forestali aventi i requisiti richiesti dal quarto comma dell'art. 58 della legge, oppure risultino in numero insufficiente per la integrazione dei collegi giudicanti del tribunale e della corte d'appello, il Consiglio superiore della magistratura, o per sua delega, il presidente della corte d'appello del distretto sceglie dottori forestali tra gli iscritti negli albi di altri ordini dello stesso distretto o di altri distretti viciniori.

 

Titolo VII

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

 

          Art. 30. Controversie

     Il consiglio dell'ordine, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali svolte dagli iscritti, ha la facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 31. Notificazioni e comunicazioni

     Salvo che non sia altrimenti disposto le comunicazioni prescritte dal presente regolamento sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'ordine per un periodo di novanta giorni, salvo quanto prescritto dal quarto comma dell'art. 26.

     Le notificazioni sono eseguite, anche per mezzo del servizio postale, da un ufficiale giudiziario su richiesta della segreteria del consiglio dell'ordine.

 

          Art. 32. Formazione del nuovo albo

     Per la formazione del nuovo albo ai sensi degli articoli 3,30e31 della legge, il consiglio dell'ordine è tenuto a richiedere a ciascun iscritto dichiarazione attestante il proprio stato giuridico professionale. La richiesta viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed, in mancanza di risposta entro i sessanta giorni dalla data del ricevimento, il consiglio dell'ordine dispone d'ufficio la cancellazione dell'iscritto dall'albo, dandone comunicazione con lo stesso mezzo all'interessato.

     L'iscritto cancellato dall'albo potrà chiedere la reiscrizione, ai sensi dell'art. 35 della legge.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[2] Parole abrogate dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[3] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[4] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[5] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[6] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[7] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[8] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[9] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[10] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[11] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.