§ 59.9.1 - R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.
Regolamento per la professione di geometra


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.9 geometri
Data:11/02/1929
Numero:274


Sommario
Art. 1.      Il titolo di geometra spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di [...]
Art. 2.      Presso ogni locale associazione sindacale dei geometri legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle [...]
Art. 3.      La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alle associazioni sindacali [...]
Art. 4.      Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario
Art. 5.      La domanda per l'iscrizione è diretta al comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed [...]
Art. 6.      Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della [...]
Art. 7.      Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, [...]
Art. 8.      L'albo, stampato a cura del comitato, deve essere comunicato alle cancellerie della corte d'appello e dei tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si [...]
Art. 9.      Il comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione
Art. 10.      La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal comitato, su domanda o in seguito a dimissioni [...]
Art. 11.      Le pene disciplinari che il comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono
Art. 12.      L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, in [...]
Art. 13.      Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il comitato, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. [...]
Art. 14.      Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione
Art. 15.      Le decisioni del comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera [...]
Art. 16.      L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue
Art. 17.      Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di [...]
Art. 18.      Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili
Art. 19.      La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie
Art. 20.      La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni colonici, di cui alla lettera e) dell'art. 16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna [...]
Art. 21.      Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla [...]
Art. 22.      Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate anche le mansioni proprie del geometra, potranno [...]
Art. 23.      I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei regi decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra [...]
Art. 24.      L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi al regno con le leggi 26 [...]
Art. 25.      Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dall'autorità giudiziaria e dalle [...]
Art. 26.      Spetta all'associazione sindacale
Art. 27.      I comitati sono sottoposti alla vigilanza del ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori [...]
Art. 28.      Coloro, i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di [...]
Art. 29.      Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei geometri, in base alle domande che gli [...]


§ 59.9.1 - R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

Regolamento per la professione di geometra

(G.U. 15 marzo 1929, n. 63)

 

 

     Art. 1.

     Il titolo di geometra spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

 

          Art. 2.

     Presso ogni locale associazione sindacale dei geometri legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.

 

          Art. 3.

     La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali vi attendono a mezzo di un comitato composto da cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di 7 membri negli altri casi. Fanno parte del comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

     I componenti del comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che l'associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

     Il comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

 

          Art. 4.

     Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

     a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

     b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale;

     c) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

     In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della nazione.

 

          Art. 5.

     La domanda per l'iscrizione è diretta al comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:

     1) atto di nascita;

     2) certificato di residenza;

     3) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

     4) certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

     5) uno dei diplomi indicati nell'art. 1°.

 

          Art. 6.

     Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

 

          Art. 7.

     Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

     I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

     Gli impiegati suddetti non possono, però, anche se inscritti nell'albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

     Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende.

     E' riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

     Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario.

     La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una commissione.

 

          Art. 8.

     L'albo, stampato a cura del comitato, deve essere comunicato alle cancellerie della corte d'appello e dei tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al pubblico ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della commissione centrale, di cui all'art. 15.

     Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché di sospensione dall'esercizio della professione.

 

          Art. 9.

     Il comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

     L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del regno.

 

          Art. 10.

     La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal comitato, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore del re, nei casi:

     a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;

     b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

 

          Art. 11.

     Le pene disciplinari che il comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

     a) l'avvertimento;

     b) la censura;

     c) la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

     d) la cancellazione dall'albo.

     L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del comitato.

     La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

     Il comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.

 

          Art. 12.

     L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del comitato, ad iniziativa di uno o più membri.

     Il presidente del comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

     In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

     Nel giorno fissato il comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

     Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

 

          Art. 13.

     Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il comitato, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

     Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

 

          Art. 14.

     Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

     Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del codice di procedura penale.

     Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

     Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

 

          Art. 15.

     Le decisioni del comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunciano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

     Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al procuratore del re, alla commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti, di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (1), e dall'art. 4 del regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 (2). Però, quando la commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione del sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, del sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio del sindacato nazionale dei geometri. I detti membri devono essere iscritti nell'albo dei geometri; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.

     Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente è concesso al direttorio del sindacato nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.

     Contro le decisioni della commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

 

          Art. 16.

     L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

     a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

     b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

     c) misura e divisione di fondi rustici;

     d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

     e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

     f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;

     g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

     h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

     i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

     l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

     m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

     n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);

     o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

     p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

     q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

 

          Art. 17.

     Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli articoli 18 a 24.

 

          Art. 18.

     Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.

     Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere:

     1) la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;

     2) la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali, solo in quanto la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;

     3) la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali.

     La funzione peritale od arbitramentale, di cui alla lettera p) dell'indicato art. 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o).

 

          Art. 19.

     La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.

     La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente.

 

          Art. 20.

     La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni colonici, di cui alla lettera e) dell'art. 16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera g) dello stesso art. 16, sono comuni ai periti agrari con le medesime limitazioni stabilite nel detto art. 16.

     Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera h) e le curatele di cui alla lettera i) del predetto art. 16.

     Le funzioni peritali ed arbitramentali, di cui alla lettera p) dell'art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei commi precedenti.

 

          Art. 21.

     Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, nonché le disposizioni del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431, per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sarà consentito di proseguire in tali prestazioni.

 

          Art. 22.

     Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

 

          Art. 23.

     I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei regi decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

 

          Art. 24.

     L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 (1), e 19 dicembre 1920, n. 1778 (2).

     Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l'art. 74 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nel precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione.

     Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o che abbiano ivi la loro residenza da almeno un anno, alla data della entrata in vigore del presente regolamento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno dalla iscrizione.

 

          Art. 25.

     Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo, salvo il disposto dell'art. 7.

     Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti inscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia e l'incarico.

 

          Art. 26.

     Spetta all'associazione sindacale:

     a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del re;

     b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per i lavori pubblici;

     c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la commissione centrale, costituita nel modo indicato dall'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento, approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

     L'associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare.

     La stessa associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.

 

          Art. 27.

     I comitati sono sottoposti alla vigilanza del ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le corti di appello e dei procuratori del re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.

     Il ministro per la giustizia e gli affari di culto può inoltre, con suo decreto, sciogliere il comitato, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del comitato sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non si sia provveduto alla nomina di un nuovo comitato.

     Egualmente, nel caso di scioglimento del consiglio direttivo dell'associazione sindacale, il ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.

 

          Art. 28.

     Coloro, i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di geometra e di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa, possono ottenere la iscrizione.

     A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i relativi documenti, al ministero della pubblica istruzione entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'erario dello Stato della somma di lire 300.

     Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una commissione, nominata dal ministro per la pubblica istruzione e composta di cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti.

     La commissione, qualora giudichi favorevolmente, trasmette la domanda al comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente nell'albo; in caso contrario, il comitato respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso alla commissione centrale in conformità all'art. 15.

     Il ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della commissione, di cui al presente articolo.

 

          Art. 29.

     Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei geometri, in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

     Formato l'albo, il ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa col ministro per le corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare i comitati menzionati nell'art. 3.

     Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarrà affidata al presidente del tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.

     Contro le decisioni adottate dal presidente del tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorso alla commissione centrale, in conformità dell'art. 15.