§ 58.14.44 - Circolare 18 febbraio 1998, n. 21/98.
Piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro. Art. 26, legge 24 giugno 1997, n. 196. D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:18/02/1998
Numero:21

§ 58.14.44 - Circolare 18 febbraio 1998, n. 21/98.

Piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro. Art. 26, legge 24 giugno 1997, n. 196. D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280.[1]

 

Alle Agenzie regionali Impiego

Sardegna

Basilicata

Sicilia

Puglia

Calabria

Abruzzo

Campania

Molise

Lazio

Toscana

Alle Direzione regionali Lavoro

Sardegna

Basilicata

Sicilia

Puglia

Calabria

Abruzzo

Campania

Molise

Lazio

Toscana

Alle Direzioni provinciali Lavoro delle regioni di

Sardegna

Basilicata

Sicilia

Puglia

Calabria

Abruzzo

Campania

Molise

e

Massa Carrara

Frosinone

Roma

Latina

Viterbo

e, p.c.

Agli Assessorati al Lavoro Regioni

Sardegna

Basilicata

Sicilia

Puglia

Calabria

Abruzzo

Campania

Molise

Alle Amministrazioni Provinciali di

Massa Carrara

Latina

Frosinone

Viterbo

Roma

All'I.N.P.S. Direzione centrale Prestazioni temporanee

Via Ciro il Grande n. 20

Roma

 

     Si fa seguito alle precedenti direttive già diramate inerenti all'oggetto e ai messaggi inviati dall'istituto nazionale della previdenza sociale alle sedi periferiche, per precisare, d'intesa con il predetto Istituto, quanto segue.

 

1. Borse di lavoro.

     Considerate le difficoltà operative incontrate in alcuni territori dalle aziende nel reperimento dei giovani disponibili a svolgere le attività proposte e tenuto conto anche dei tempi occorrenti al perfezionamento dei provvedimento di definizione delle corrispondenti, tariffe per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le imprese possono attivare le borse di lavoro autorizzate dalle Sedi INPS entro il 28 febbraio p.v..

     Al fine di fornire gli opportuni chiarimenti richiesti circa i requisiti dei giovani aspiranti all'inserimento nelle aziende attraverso lo strumento delle borse di lavoro, non si può che ribadire quanto contenuto nel decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 secondo il quale i requisiti anagrafici (età ricompresa tra i 21 e 32 anni) e di anzianità di iscrizione (iscrizione alla prima classe delle liste di collocamento da più di trenta mesi) devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 1997.

     I giovani devono essere comunque residenti nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 280 del 1997 (vedi circolare 10 settembre 1997, n. 119/97), e l'iscrizione nelle liste di collocamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ricomprese nella provincia nella quale l'azienda è stata ammessa alle borse di lavoro deve parimenti risultare. alla data dei 31 ottobre 1997.

     Nel contempo si confermano le direttive emanate dall'INPS con messaggio n. 4710 del 16 gennaio 1998 per cui le attività devono svolgersi esclusivamente nell'ambito della provincia per la quale l'impresa è stata ammessa, fatti salvi eventuali brevi periodi di formazione".

 

2. Lavori di pubblica utilità.

     Al fine di poter procedere alla emanazione dei provvedimenti successivi alla fase di approvazione dei progetti di lavori di pubblica utilità, con particolare riguardo alla possibilità per le CRI di proporre la revisione della suddivisione delle risorse finanziarie, verificato l'andamento dei piano straordinario entro il primo trimestre 1998 e tenuto conto delle difficoltà operative emerse nelle fasi procedurali precedenti all'avvio dei progetti, si precisa che l'avvio degli stessi può essere effettuato entro il termine dei 31 marzo 1998.

     In conseguenza delle sopraindicate direttive i termini previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2, concernenti il monitoraggio sull'andamento dei piano straordinario finalizzato all'emanazione dell'eventuale decreto di redistribuzione delle risorse non utilizzate e al previsto rapporto al Parlamento sull'attuazione dei piano, risultano differiti rispettivamente al 15 aprile e al 15 marzo.

 


[1] Circolare emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego.