Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 18/02/1998 |
Numero: | 21 |
§ 58.14.44 - Circolare 18 febbraio 1998, n. 21/98.
Piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro. Art. 26, legge 24 giugno 1997, n. 196. D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280.[1]
Alle Agenzie regionali Impiego
Sardegna
Basilicata
Sicilia
Puglia
Calabria
Abruzzo
Campania
Molise
Lazio
Toscana
Alle Direzione regionali Lavoro
Sardegna
Basilicata
Sicilia
Puglia
Calabria
Abruzzo
Campania
Molise
Lazio
Toscana
Alle Direzioni provinciali Lavoro delle regioni di
Sardegna
Basilicata
Sicilia
Puglia
Calabria
Abruzzo
Campania
Molise
e
Massa Carrara
Frosinone
Roma
Latina
Viterbo
e, p.c.
Agli Assessorati al Lavoro Regioni
Sardegna
Basilicata
Sicilia
Puglia
Calabria
Abruzzo
Campania
Molise
Alle Amministrazioni Provinciali di
Massa Carrara
Latina
Frosinone
Viterbo
Roma
All'I.N.P.S. Direzione centrale Prestazioni temporanee
Via Ciro il Grande n. 20
Roma
Si fa seguito alle precedenti direttive già diramate inerenti all'oggetto e ai messaggi inviati dall'istituto nazionale della previdenza sociale alle sedi periferiche, per precisare, d'intesa con il predetto Istituto, quanto segue.
1. Borse di lavoro.
Considerate le difficoltà operative incontrate in alcuni territori dalle aziende nel reperimento dei giovani disponibili a svolgere le attività proposte e tenuto conto anche dei tempi occorrenti al perfezionamento dei provvedimento di definizione delle corrispondenti, tariffe per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le imprese possono attivare le borse di lavoro autorizzate dalle Sedi INPS entro il 28 febbraio p.v..
Al fine di fornire gli opportuni chiarimenti richiesti circa i requisiti dei giovani aspiranti all'inserimento nelle aziende attraverso lo strumento delle borse di lavoro, non si può che ribadire quanto contenuto nel
I giovani devono essere comunque residenti nei territori indicati nell'articolo 1 del
Nel contempo si confermano le direttive emanate dall'INPS con messaggio n. 4710 del 16 gennaio 1998 per cui le attività devono svolgersi esclusivamente nell'ambito della provincia per la quale l'impresa è stata ammessa, fatti salvi eventuali brevi periodi di formazione".
2. Lavori di pubblica utilità.
Al fine di poter procedere alla emanazione dei provvedimenti successivi alla fase di approvazione dei progetti di lavori di pubblica utilità, con particolare riguardo alla possibilità per le CRI di proporre la revisione della suddivisione delle risorse finanziarie, verificato l'andamento dei piano straordinario entro il primo trimestre 1998 e tenuto conto delle difficoltà operative emerse nelle fasi procedurali precedenti all'avvio dei progetti, si precisa che l'avvio degli stessi può essere effettuato entro il termine dei 31 marzo 1998.
In conseguenza delle sopraindicate direttive i termini previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2, concernenti il monitoraggio sull'andamento dei piano straordinario finalizzato all'emanazione dell'eventuale decreto di redistribuzione delle risorse non utilizzate e al previsto rapporto al Parlamento sull'attuazione dei piano, risultano differiti rispettivamente al 15 aprile e al 15 marzo.
[1] Circolare emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego.