§ 98.1.38308 - Circolare 10 settembre 1997, n. 119/97 .
Piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro. Art. 26, L. 24 giugno 1997, n. 196. D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280 .


Settore:Normativa nazionale
Data:10/09/1997
Numero:119

§ 98.1.38308 - Circolare 10 settembre 1997, n. 119/97 .

Piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro. Art. 26, L. 24 giugno 1997, n. 196. D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280 .

 

Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

Si informa che nella G.U. 27 agosto 1997, n. 199 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280 di attuazione della delega prevista dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Si ritiene opportuno fornire al riguardo alcune indicazioni.

 

 

Il piano straordinario

Destinatari

Il piano straordinario è rivolto a giovani in cerca di prima occupazione con età compresa tra i 21 e i 32 anni iscritti da più di trenta mesi nella prima classe delle liste di collocamento, ossia a giovani che risultano iscritti nelle liste di collocamento alla classe, individuata al fine delle rilevazioni statistiche, come 1B. Solo nel caso in cui il numero dei giovani iscritti alla classe 1B sia inferiore a quello necessario per l'attivazione di lavori di pubblica utilità si potrà attingere per gli avviamenti alla classe 1A delle liste di collocamento. Per le borse di lavoro, in caso di mancato reperimento da parte delle imprese di giovani inoccupati e iscritti alla classe 1B con i requisiti culturali necessari, verrà presa in considerazione la possibilità di consentire l'utilizzo anche dei giovani iscritti nella classe 1A, previa verifica da parte delle strutture del Ministero del Lavoro della predetta difficoltà di reperimento.

Le Sezioni Circoscrizionali devono rilasciare, su richiesta dei giovani, la certificazione attestante il possesso, alla data del 31 ottobre 1997, dei requisiti sopra menzionati, secondo lo schema allegato alla presente circolare.

Appare utile ricordare che, essendo il piano straordinario diretto alle regioni meridionali e alle province con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, i giovani inoccupati da inserire nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro devono risiedere nei territori indicati nell'art. 1 del D.Lgs. n. 280 del 1997.

Si sottolinea, in particolare, il fatto che i giovani che partecipano ai lavori di pubblica utilità e alle borse di lavoro non vengono cancellati dalle liste di collocamento e vengono iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge 28 novembre 1996, n. 608, così come modificata dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 21.

Si ricorda che gli enti proponenti e le imprese devono provvedere ad assicurare presso L'I.N. A.I.L. i giovani contro gli infortuni e le malattie professionali per il periodo di loro utilizzo e devono garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

I lavori di pubblica utilità

L'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 280 del 1997 prevede espressamente, per le modalità di attuazione dei lavori di pubblica utilità, l'applicazione dell'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con particolare riferimento alle misure previste per garantire la tempestività degli interventi per la promozione e attivazione dei progetti.

Pertanto, per quanto riguarda il trattamento economico delle persone impegnate in lavori di pubblica utilità, si richiama la disciplina citata.

Le Agenzie di promozione di lavoro e di impresa sono specificatamente indicate dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 280 del 1997; è prevista, inoltre, la possibilità di individuare altre agenzie con apposito decreto ministeriale entro il 15 settembre 1997. A tal fine, le regioni, le province e gli organismi interessati devono inviare al Ministero del lavoro - Direzione generale per l'impiego - una apposita istanza scritta, corredata dalla documentazione necessaria per l'accertamento dei requisiti richiesti di esperienza e capacità tecnica delle agenzie che si propongono. Nel caso si tratti di designare società partecipate dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 280 del 1997 e da società pubbliche con analoghe finalità promozionali, le regioni e le province interessate possono trasmettere alla citata Direzione generale per l'impiego una richiesta scritta.

I lavori di pubblica utilità possono essere attivati nei settori indicati nell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 280 del 1997 e secondo gli ambiti e le tipologie previsti dal decreto ministeriale che si allega in copia.

È opportuno precisare che, nel caso di scioglimento dei Consigli comunali, provinciali o regionali, in luogo delle deliberazioni consiliari, sarà ritenuta sufficiente la delibera della Giunta ovvero del Commissario Governativo.

Per i casi in cui fosse indispensabile l'approvazione dell'organo consiliare, le predette delibere saranno accolte con riserva di essere poi ratificate dagli organi non appena ricostituiti.

Per maggiore chiarezza si ritiene opportuno illustrare sinteticamente le varie fasi procedurali per l'attivazione dei lavori di pubblica utilità.

- Entro la data improrogabile del 27 ottobre 1997 i progetti devono essere presentati alla C.C.I. se di ambito territoriale interregionale e alla C.R.I. se di ambito territoriale locale.

I progetti, compilati secondo il modello A allegato al decreto legislativo, devono essere corredati:

a) dalla dichiarazione della agenzia di promozione lavoro e di impresa di cui all'art. 4, comma 2;

b) dalla dichiarazione verranno fornite ai giovani adeguate informazioni circa le disposizioni vigenti in tema di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 1, comma 6);

c) dalla dichiarazione di aver preso visione dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 280 del 1997 (l'impegno dei giovani nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato);

d) dallo schema di bando di avviso al pubblico redatto secondo lo schema allegato;

e) dalla dichiarazione di impegno ad assicurare i giovani contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'I.N. A.I.L. e per la responsabilità civile verso terzi.

Si rammenta che gli enti promotori possono indicare tra i requisiti richiesti nel bando di cui alla precedente lettera d), la residenza nei Comuni della Sezione circoscrizionale nell'ambito della quale si svolge il lavoro di pubblica utilità.

Si sottolinea, inoltre, la necessità che gli enti proponenti indichino come requisiti per l'inserimento dei giovani esclusivamente titoli di studio o attestati di qualifica aventi valore legale (art. 4, comma 6).

Si precisa che possono essere avviati anche giovani in possesso del titolo di istruzione o di formazione professionale richiesto dallo specifico progetto seppure diverso da quello risultante dalla qualifica di iscrizione alle liste di collocamento.

Il possesso dei titoli di studio o attestati di qualifica, così come degli altri requisiti - ad esclusione di quelli verificabili dalle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego - dovranno essere autocertificati dai giovani al momento dell'adesione al progetto, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'accertamento relativo all'effettivo possesso del titolo di studio dichiarato dai soggetti interessati sarà eseguito dall'Ente promotore del progetto.

Si ricorda infine che quanto riportato nell'articolo 2 del decreto ministeriale 29 agosto 1997 non modifica in alcun modo la portata delle disposizioni relative al soggetto imprenditoriale incaricato di svolgere l'attività dopo il progetto di LPU, stabilite dal decreto legislativo in oggetto e in particolare nel modello di scheda progettuale, All. a) del decreto medesimo (ad esempio, il soggetto può non essere formalmente costituito, ma preindicato in sede di accordo preliminare con l'ente promotore).

È opportuno precisare che, con la rigorosa osservanza della normativa che disciplina i lavori di pubblica utilità, gli Enti proponenti possono proporre anche progetti già presentati nell'ambito dei lavori socialmente utili e che in tale sede non sono stati approvati per carenza di fondi.

- Entro il 6 novembre 1997 le Direzioni regionali del lavoro devono trasmettere al Ministero del lavoro - Direzione generale per l'impiego Divisione II (n. fax 47887247), alle Regioni - Assessorati al lavoro e alle Province interessate un quadro riassuntivo dei progetti presentati contenente i seguenti dati: gli enti proponenti, il numero dei lavoratori interessati, l'ambito territoriale specificando le province interessate, il settore, l'ambito e la tipologia di intervento (D.M. 29 agosto 1997), l'agenzia di promozione che ha rilasciato l'attestazione, l'indicazione precisa della quota di finanziamento destinata alle attrezzature e all'assistenza tecnico progettuale e di quella destinata al sussidio da erogare ai giovani.

- Entro il 27 novembre 1997 con apposito decreto ministeriale sono ripartite le risorse previste per l'attuazione del piano tra le regioni e le province. Nello stesso decreto è, inoltre, determinata la suddivisione del finanziamento da destinare ai lavori di pubblica utilità e alle borse di lavoro, sentite le regioni, le province interessate e la Conferenza Stato - Città e Autonomie locali, in modo equilibrato al fine di ottenere la realizzazione degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi.

- Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di ripartizione delle risorse di cui al punto precedente, la CCI e le CRI approvano, con un unico atto, ciascuna per quanto di propria competenza, i progetti ammissibili entro i limiti finanziari - insuperabili - assegnati. Nel caso le risorse previste non siano sufficienti a finanziare tutti i progetti presentati, la CCI e le CRI dovranno operare una selezione tenendo presente come criteri guida la destinazione territoriale equilibrata e la qualità dei progetti.

- Entro 30 giorni dall'approvazione dei progetti i giovani che vi abbiano aderito attraverso il bando di avviso pubblico sono avviati dalle Sezioni Circoscrizionali secondo i criteri dell'art. 16 della legge n. 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e, per la regione Sicilia, secondo i criteri determinati dalla Commissione regionale per l'impiego. Nel caso si riscontri un numero molto elevato di adesioni ad un singolo progetto, ipotesi probabile soprattutto nelle città più grandi, le graduatorie potranno essere pubblicate in modo parziale, fino al raggiungimento di un numero di nominativi doppio rispetto alle unità richieste nel progetto.

Si precisa che una volta pubblicate le graduatorie, sarà concesso un periodo di 15 giorni per la presentazione da parte degli interessati di eventuali ricorsi, in carta semplice, alla competente Sezione Circoscrizionale. Tali ricorsi dovranno essere definiti entro 15 giorni dalla loro presentazione.

- Per quanto riguarda la possibilità prevista dal comma 2 dell'art. 8 da parte degli enti proponenti di richiedere un contributo a carico del Fondo per l'occupazione, si precisa che la richiesta di tale contributo deve essere approvata nel momento dell'approvazione del progetto nel suo complesso e comunicato alla Direzione generale per l'impiego - Divisione seconda - specificando dettagliatamente i dati relativi ai beneficiari, alle attrezzature e alla progettazione, per la successiva erogazione, alle condizioni indicate nell'articolo 8, comma 2 medesimo, a cura della scrivente. Con successive direttive si preciseranno gli adempimenti necessari per l'erogazione della quota "a saldo".

Le borse di lavoro

L'art. 5, comma 1-4, del decreto legislativo n. 280 del 1997 disciplina dettagliatamente i requisiti che devono avere le imprese presso le quali possono essere attivate le borse di lavoro.

Al riguardo si precisa che i limiti numerici di personale devono riferirsi all'impresa unitariamente intesa.

Si informa che l'I.N. P.S. ha provveduto a informare le imprese aventi i requisiti di legge delle iniziative del piano straordinario con apposita nota di cui si allega copia. Come si evince dalla nota stessa, gli Uffici dell'I.N. P.S. non appena ricevuta la comunicazione delle Aziende sulla attivazione delle borse di lavoro ne trasmetteranno copia alle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego.

Monitoraggio

- Entro il 31 gennaio 1998 le Agenzie regionali per l'impiego, sulla scorta dei dati forniti dalle SCICA attraverso le Direzioni provinciali del lavoro e dagli Enti che realizzano i progetti, svolgono un monitoraggio sulle attività dei lavori di pubblica utilità. I dati elaborati, unitamente alle relative relazioni illustrative sull'andamento dell'utilizzazione dei progetti di lavori di pubblica utilità, dovranno essere inviati, entro la suddetta data, alla Direzione generale per l'impiego - Divisione seconda, alle Regioni - Assessorati al lavoro e alle Amministrazioni provinciali e alle C.R.I. interessate.

- Entro il 31 gennaio 1998 l'I.N. P.S. comunica al Ministero del lavoro - Direzione generale impiego - Divisione II, alle Regioni - Assessorati al lavoro, alle province interessate e alle Commissioni regionali impiego i risultati del monitoraggio sull'attivazione delle borse di lavoro.

- Si raccomanda, in proposito, la massima celerità nella trasmissione dei dati per consentire i conseguenti adempimenti di questo Ministero (D.M. di modifica ripartizione e suddivisione finanziaria; rapporto semestrale al Parlamento - Art. 9, comma 4 e 6) e delle C.R.I. (proposta di revisione della suddivisione delle risorse tra lavori di pubblica utilità e borse di lavoro - art. 9, comma 3).

 

 

Allegato 1

 

 

 

 

 

 

Sezione Circoscrizionale per l'impiego e il collocamento in agricoltura di 

 

 

 

 

 

Si certifica che il/la Sig. 

 

, nat 

 

a 

 

il 

 

 

, residente a 

 

in Via 

 

 

risulta iscritt 

 

nella classe 1B della lista di collocamento di questa Sezione dal 

 

e, pertanto, al 31 ottobre 1997 risulta iscritt 

 

da più di 30 mesi. 

L'impegno dei giovani nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non determina l'instaurazione di  

un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. 

Si rilascia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Funzionario SCICA 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ente proponente 

 

Avviso al pubblico 

Lavori di pubblica utilità 

 

Per il reperimento di n.  

 

unità da impegnare in lavori di pubblica utilità presso 

 

 

 

 

 

A seguito dell'approvazione, in data 

 

, da parte della Commissione 

 

per l'impiego presso 

 

del Progetto di lavori di pubblica utilità del 

 

si procederà al reperimento di 

 

unità tra i giovani in cerca di prima occupazione di età compresa tra  

i 21 e i 32 anni iscritti da più di 30 mesi nelle liste di collocamento. 

La partecipazione al progetto non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la 

cancellazione dalle liste di collocamento -1B 

 

Requisiti richiesti 

Le unità da reperire devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 

 

 

 

Attività richiesta 

(Breve descrizione attività) 

 

 

 

Le unità saranno utilizzate in funzione della qualifica di riferimento e del titolo di studio richiesto. 

 

Durata del progetto e orario di lavoro 

 

Il progetto ha una durata di n.  

 

mesi. 

La prestazione lavorativa sarà articolata su un orario settimanale ridotto, per un numero di ore derivante dal 

rapporto tra il sussidio e la retribuzione corrispondente al livello di riferimento, ovvero a tempo pieno. 

 

Compenso 

 

Ai partecipanti al progetto sarà corrisposto un sussidio mensile pari a L. 800.000 a carico del Fondo per 

l'occupazione, oltre agli assegni familiari, se spettanti e a L 

 

per eventuale 

importo integrativo. 

(L'ente proponente) provvederà ad assicurare presso l'I.N. A.I.L. i lavoratori per il periodo di utilizzo,  

versando i relativi premi di assicurazione, e a garantire la copertura assicurativa di responsabilità civile  

verso terzi. 

Individuazione dei lavoratori 

 

In relazione alle domande di partecipazione presentate, i giovani in cerca di prima occupazione da avviare 

verranno individuati in base alla graduatoria predisposta dalla Sezione circoscrizionale per l'impiego di 

 

 

, sulla base della corrispondenza dei requisiti professionali e di studio con quelli richiesti nei 

progetti e specificati nel presente bando e secondo i criteri previsti dall'art. 16, L. n. 56 del 1987. 

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data del 31 ottobre 1997 

 

Domande di partecipazione 

 

Le domande di partecipazione, compilate esclusivamente sul modulo predisposto, dovranno essere 

consegnate esclusivamente a mano a partire dal giorno 

 

ed entro il 

 

alla Sezione 

circoscrizionale per l'impiego di riferimento. 

I moduli per la presentazione delle domande di partecipazione sono reperibili presso le Sezioni 

circoscrizionali per l'impiego. 

 

 

Allegato 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Sezione circoscrizionale 

 

 

 

per l'Impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: 

Partecipazione al progetto regionale 

 

interregionale 

 

di pubblica utilità (indicare l'ente 

 

proponente). 

 

 

 

 

 

 

In relazione al bando del 

 

, relativo all'utilizzo di giovani in cerca di prima occupazione nel 

progetto di lavori di pubblica utilità del 

 

(ente proponente) 

 

l 

 

sottoscritt 

 

nat 

 

prov 

 

il 

 

residente a 

 

in Via 

 

n.  

 

Tel. 

 

 

 

 

Chiede 

 

di partecipare al progetto di Lavori di Pubblica Utilità nella regione di 

 

sede 

 

qualifica 

 

livello 

 

 

l 

 

sottoscritt 

 

, consapevole che il rilascio di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o la 

presentazione di false documentazioni sono punibili a termine degli art. 495 c.p. e art. 496 c.p., 

 

Dichiara 

 

 

 

- 

che, ove iscritto negli Elenchi ed Albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori  

 

e negli albi dei liberi professionisti, all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività 

 

professionale; 

 

- 

di non aver percepito alcun reddito nell'anno 1996 

 

 

 

 

 

oppure 

 

 

 

- 

di aver percepito il seguente reddito nell'anno 1996 

 

 

 

 

 

 

 

- 

di essere capofamiglia di un nucleo familiare monoparentale  

 

 

no 

 

 

 

 

 

 

- 

di avere a carico n.  

 

familiari, come di seguito specificato (barrare le caselle che interessano); 

[] 

coniuge o convivente; 

 

 

[] 

n.  

 

figlio/i minorenni o conviventi; 

[] 

n.  

 

figlio/i maggiorenni e conviventi sino al compimento del 26° anno di età se studenti e  

 

disoccupati iscritti nella 1ª classe di collocamento oppure senza limiti di età se invalido con percentuale  

 

superiore al 66%; 

[] 

n.  

 

fratello/sorella minorenne o maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con percentuale 

 

superiore al 66% (possono essere considerati a carico solo in mancanza dei genitori o qualora questi  

 

siano entrambi disoccupati); 

[] 

n.  

 

genitore o ascendente ultrasessantacinquenne o di età anche inferiore se invalido con  

 

percentuale superiore al 66%; 

- 

di essere in possesso del seguente titolo di studio o attestato di qualifica 

 

 

 

; 

 

 

 

Dichiara, inoltre: 

 

 

 

- 

di avere preso visione del bando e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite; 

 

- 

di essere consapevole che l'utilizzo nei progetti di lavori di pubblica utilità non comporta l'instaurazione  

 

di un rapporto di lavoro. 

 

 

l 

 

sottoscritt 

 

dichiara infine di possedere l'idoneità fisica per lo svolgimento delle attività 

previste dal progetto. 

 

 

l 

 

sottoscritt 

 

dichiara inoltre di essere iscritto nelle liste di collocamento - classe 1B della 

Sezione Circoscrizionale di 

 

dalla data di 

 

e allega 

fotocopia del mod. C/1 (tesserino rosa). 

 

 

l 

 

sottoscritt 

 

fa presente che qualunque comunicazione potrà essere trasmessa all'indirizzo 

sottoindicato. Si impegna inoltre a comunicare le eventuali successive variazioni, riconoscendo comunque  

che la sezione circoscrizionale per l'impiego non assume responsabilità in caso di irreperibilità del  

destinatario. 

 

Indirizzo 

 

Recapito telefonico 

 

Luogo e data 

 

 

 

Firma del dichiarante