§ 58.14.i - Legge 6 febbraio 1981, n. 21.
Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:06/02/1981
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e modificato con il decreto-legge 21 giugno 1980, n. [...]
Art. 2.      I giovani assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che non abbiano potuto sostenere la prova scritta relativa agli esami di idoneità previsti [...]
Art. 3.      Per i corsi che potranno essere organizzati presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, in attuazione dell'art. 26-quinquies, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. [...]
Art. 4.      Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1981.


§ 58.14.i - Legge 6 febbraio 1981, n. 21. [1]

Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

(G.U. 17 febbraio 1981, n. 47)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e modificato con il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 439, è sostituito dai seguenti:

     "I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento degli esami di idoneità da parte delle stesse amministrazioni.

     Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti a tempo pieno ad una attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione".

 

          Art. 2.

     I giovani assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che non abbiano potuto sostenere la prova scritta relativa agli esami di idoneità previsti dal terzo comma dell'art. 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, a causa di impossibilità obiettiva e documentata sono ammessi a sostenere tale prova ed il successivo colloquio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le medesime modalità previste dai bandi relativi agli esami ai quali i giovani non hanno potuto partecipare.

     Agli esami di cui al precedente comma sono ammessi anche i giovani che non si siano presentati alla prima prova scritta e che siano residenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.

 

          Art. 3.

     Per i corsi che potranno essere organizzati presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, in attuazione dell'art. 26-quinquies, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

 

          Art. 4.

     Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, che vengono all'uopo integrati per un importo massimo non superiore a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983.

     Al maggior onere di lire 300 miliardi valutato per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Si applica l'art. 26-octies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1981.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.