Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 06/02/1981 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e modificato con il decreto-legge 21 giugno 1980, n. [...] |
Art. 2. I giovani assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che non abbiano potuto sostenere la prova scritta relativa agli esami di idoneità previsti [...] |
Art. 3. Per i corsi che potranno essere organizzati presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, in attuazione dell'art. 26-quinquies, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. [...] |
Art. 4. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1981. |
§ 58.14.i - Legge 6 febbraio 1981, n. 21. [1]
Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
(G.U. 17 febbraio 1981, n. 47)
Il primo comma dell'art. 26 del
"I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della
Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti a tempo pieno ad una attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione".
I giovani assunti ai sensi della
Agli esami di cui al precedente comma sono ammessi anche i giovani che non si siano presentati alla prima prova scritta e che siano residenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 del
Per i corsi che potranno essere organizzati presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, in attuazione dell'art. 26-quinquies, terzo comma, del
Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla
Al maggior onere di lire 300 miliardi valutato per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si applica l'art. 26-octies, secondo comma, del
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1981.
[1] Abrogata dall'art. 24 del