Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/06/1980 |
Numero: | 268 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dai seguenti |
Art. 2. La durata della riduzione contributiva di cui abbiano fruito o fruiscano le cooperative indicate nell'art. 9 della legge 1° giugno 1977, n. 285, nel testo sostituito [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27609 - D.L. 21 giugno 1980, n. 268 [1] .
Proroga dei contratti stipulati dalle pubblicheamministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni
(G.U. 24 giugno 1980, n. 171)
Il primo comma dell'art. 26 del
"I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi della
Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti, a tempo pieno, ad un'attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione".
La durata della riduzione contributiva di cui abbiano fruito o fruiscano le cooperative indicate nell'art. 9 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dalla