§ 98.1.27609 - D.L. 21 giugno 1980, n. 268 .
Proroga dei contratti stipulati dalle pubblicheamministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni


Settore:Normativa nazionale
Data:21/06/1980
Numero:268


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dai seguenti
Art. 2.      La durata della riduzione contributiva di cui abbiano fruito o fruiscano le cooperative indicate nell'art. 9 della legge 1° giugno 1977, n. 285, nel testo sostituito [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27609 - D.L. 21 giugno 1980, n. 268 [1] .

Proroga dei contratti stipulati dalle pubblicheamministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni

(G.U. 24 giugno 1980, n. 171)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dai seguenti:

     "I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, già scaduti o che vengano a scadenza entro il 31 dicembre 1980, sono prorogati a tale data.

     Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti, a tempo pieno, ad un'attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione".

 

          Art. 2.

     La durata della riduzione contributiva di cui abbiano fruito o fruiscano le cooperative indicate nell'art. 9 della legge 1° giugno 1977, n. 285, nel testo sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, non può eccedere i ventiquattro mesi.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 8 agosto 1980, n. 439.