§ 58.8.18 - Legge 18 dicembre 1964, n. 1359.
Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini in materia di integrazione guadagni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:18/12/1964
Numero:1359


Sommario
Art. 1.      Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini che per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono [...]
Art. 2.      Nulla è innovato nella procedura stabilita dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 58.8.18 - Legge 18 dicembre 1964, n. 1359. [1]

Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini in materia di integrazione guadagni.

(G.U. 24 dicembre 1964, n. 319)

 

     Art. 1.

     Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini che per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, ed all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

 

          Art. 2.

     Nulla è innovato nella procedura stabilita dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.