Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.8 integrazione salariale |
Data: | 18/12/1964 |
Numero: | 1359 |
Sommario |
Art. 1. Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini che per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono [...] |
Art. 2. Nulla è innovato nella procedura stabilita dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77. |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 58.8.18 - Legge 18 dicembre 1964, n. 1359. [1]
Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini in materia di integrazione guadagni.
(G.U. 24 dicembre 1964, n. 319)
Agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini che per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, l'integrazione salariale di cui all'art. 1 della
Nulla è innovato nella procedura stabilita dall'ultimo comma dell'art. 8 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del