Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 01/02/1977 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 1 bis. |
Art. 2. A partire dal 1° febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in [...] |
Art. 3. |
Art. 4. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente decreto. |
Art. 5. |
Art. 6. I maggiori compensi dovuti ai lavoratori dipendenti per effetto di variazioni del costo della vita, corrisposti mediante buoni del tesoro ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 ottobre 1976, [...] |
Art. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 58.6.57 - D.L. 1 febbraio 1977, n. 12 [1].
Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza.
(G.U. 1 febbraio 1977, n. 29).
A partire dal 1° febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonché con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione nè possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi [4].
Ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico per i quali le indennità dovute per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con quelle di cui ai precedenti commi.
Per il personale statale e per il personale degli enti pubblici di cui alla
E' abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.
Le norme regolamentari e le clausole contrattuali che dispongano in contrasto con il presente decreto sono nulle di diritto.
I maggiori compensi dovuti ai lavoratori dipendenti per effetto di variazioni del costo della vita, corrisposti mediante buoni del tesoro ai sensi dell'art. 1 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della
[2] Articolo così modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 4 della
[3] Articolo aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 4 della
[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 1991, n. 124, ha dichiarato l'illegittimità, sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, del presente comma nella parte in cui non consente la computabilità dell'indennità di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.
[5] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[6] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.