§ 58.6.56 - D.L. 11 ottobre 1976, n. 699 .
Disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:11/10/1976
Numero:699


Sommario
Art. 1.      I maggiori compensi dovuti per effetto di variazioni del costo della vita, determinatesi successivamente al 30 settembre 1976 e fino al 30 aprile 1978, sono corrisposti ai lavoratori dipendenti [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 58.6.56 - D.L. 11 ottobre 1976, n. 699 [1].

Disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita.

(G.U. 12 ottobre 1976, n. 272).

 

     Art. 1.

     I maggiori compensi dovuti per effetto di variazioni del costo della vita, determinatesi successivamente al 30 settembre 1976 e fino al 30 aprile 1978, sono corrisposti ai lavoratori dipendenti con trattamento complessivo mensile corrispondente ad un importo annuo superiore a lire 8 milioni mediante buoni del tesoro poliennali al portatore che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere alla pari [2].

     Per la determinazione del trattamento complessivo mensile si considerano tutti gli emolumenti a carattere continuativo, ivi compresi i ratei delle mensilità aggiuntive, premi di rendimento, indennità e compensi della stessa natura, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate in applicazione di norme di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali. Sono esclusi dal computo gli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1976, n. 447.

     Per i dipendenti il cui trattamento complessivo determinato ai sensi dei precedenti commi è superiore a lire 6 milioni, la corresponsione dei maggiori compensi di cui al primo comma è effettuata mediante buoni del tesoro poliennali al portatore limitatamente al cinquanta per cento di essi fino al raggiungimento del limite di 8 milioni [3].

     Nei confronti dei dipendenti con trattamento annuo inferiore a lire 6 milioni, la disposizione del comma precedente si applica dal momento in cui il trattamento complessivo supera tale limite e per la parte eccedente di esso.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei titolari di trattamenti pensionistici e di coloro che beneficiano di un meccanismo automatico di adeguamento dei compensi alle variazioni degli indici del costo della vita [4].

     Le somme corrisposte mediante buoni del tesoro poliennali al portatore si considerano comprese nel trattamento retributivo in godimento ai fini della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei soggetti tenuti a corrisponderli ai fini dell'art. 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364 e per la determinazione del trattamento di quiescenza e di fine rapporto [5].

 

          Art. 2. [6]

     Le somme corrispondenti all'ammontare dei maggiori compensi di cui all'articolo 1, primo comma, pagate mediante buoni del tesoro poliennali al portatore, devono essere versate dai soggetti tenuti a corrisponderle, rispettivamente per i periodi di paga che cadono in ciascun semestre in rate semestrali con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre, alla Banca d'Italia - Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato - che emetteranno, per i versamenti complessivi semestrali, apposite quietanze di entrata, da inoltrare alla Direzione generale del debito pubblico unitamente agli elenchi di cui al successivo comma. Analogamente procederà la tesoreria centrale dello Stato per quanto di sua competenza.

     Entro lo stesso termine i soggetti sopra indicati devono inviare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, l'elenco degli aventi diritto ai buoni del tesoro poliennali predetti con l'indicazione per ciascuno del relativo ammontare nominale e devono altresì dare comunicazione all'interessato dell'entità delle competenze corrisposte in buoni del tesoro poliennali al portatore. Copia dell'elenco, per gli opportuni controlli, deve essere inviata al competente ispettorato provinciale del lavoro.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno stabilite le ulteriori modalità di versamento nonché le condizioni e modalità di emissione e di consegna dei buoni poliennali di cui all'articolo 1, per i quali valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 941, e le altre norme vigenti in materia.

     Le somme di cui al primo comma devono essere versate al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali per quota a carico del lavoratore, che continuano ad essere versati agli enti e gestioni interessati.

 

          Art. 3. [7]

     La Direzione generale del debito pubblico, in contropartita dei versamenti effettuati, emette, entro il semestre successivo, i buoni del tesoro poliennali al portatore da inviare alle competenti sezioni di tesoreria provinciale per la consegna agli aventi diritto tramite i soggetti che hanno eseguito i versamenti anzidetti.

     In caso di decesso del lavoratore o del pensionato, i titoli sono consegnati agli aventi diritto, previa esibizione della necessaria documentazione.

     I buoni del tesoro poliennali al portatore di cui al presente decreto non possono essere ceduti dai portatori se non dopo cinque anni dalla loro emissione.

     Ai detti buoni poliennali e ai relativi interessi si applicano le garanzie, i privilegi ed i benefici previsti per gli altri titoli di debito pubblico dal testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni.

 

          Art. 4. [8]

     I buoni del tesoro poliennali di cui al presente decreto sono emessi al tasso di interesse, per la durata e secondo condizioni e modalità relative al rimborso stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     I buoni poliennali predetti fruttano interessi annuali pagabili posticipatamente.

 

          Art. 5. [9]

     I fondi derivanti dai versamenti di cui al presente decreto devono essere versati ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per essere destinati a provvedimenti di incentivazione delle attività produttive.

 

          Art. 6. [10]

 

          Art. 7. [11]

     In caso di omesso, tardivo od incompleto versamento, a carico dei soggetti tenuti si applica un interesse pari al triplo di quello annuo che sarà previsto per i buoni poliennali di cui al presente decreto; il relativo importo deve essere versato alla tesoreria dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

     Per la riscossione delle somme non versate e dell'interesse di cui al primo comma l'ispettorato provinciale del lavoro effettuerà subito le necessarie comunicazioni alla ragioneria provinciale dello Stato, competente per territorio, la quale provvederà alle riscossioni mediante emissione degli occorrenti decreti ingiuntivi.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 10 dicembre 1976, n. 797.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[7] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[8] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[9] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[10] Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[11] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.