§ 58.6.5 - R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.
Approvazione della tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:10/09/1923
Numero:1957


Sommario
Art. 1.      E' approvata la tabella annessa al presente decreto e vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali, per necessità imposte da esigenze [...]
Art. 2.      L'orario massimo di lavoro non può superare le 10 ore al giorno e le ore 60 settimanali nei periodi stabiliti per ciascuna industria o lavorazione, salvo le maggiori limitazioni di orario [...]
Art. 3.      Le limitazioni di orario di cui al precedente articolo non si applicano per le industrie o lavorazioni comprese nella tabella quando la facoltà di superare l'orario massimo normale di lavoro sia [...]


§ 58.6.5 - R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.

Approvazione della tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro.

(G.U. 28 settembre 1923, n. 228).

 

     Art. 1.

     E' approvata la tabella annessa al presente decreto e vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali, per necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali, è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, per i periodi per ciascuna industria in essa determinati.

 

          Art. 2.

     L'orario massimo di lavoro non può superare le 10 ore al giorno e le ore 60 settimanali nei periodi stabiliti per ciascuna industria o lavorazione, salvo le maggiori limitazioni di orario previste nella tabella stessa.

 

          Art. 3.

     Le limitazioni di orario di cui al precedente articolo non si applicano per le industrie o lavorazioni comprese nella tabella quando la facoltà di superare l'orario massimo normale di lavoro sia consentita da concordati stipulati tra le parti interessate a norma e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

 

Tabella indicante le lavorazioni per le quali, per necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali, è consentita la facoltà di superare le ore otto giornaliere o le quarantotto settimanali per i periodi per ciascuna industria determinati (art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, ed art. 8 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955)

N. d'ordine

Industrie e generi di lavorazione per cui è consentita la facoltà suddetta

Periodo per il quale è consentito di superare i limiti di orario sopraindicati

1

Industrie di costruz. edilizie, stradali ed idrauliche (per il personale addetto ai lavori all'aperto

4 mesi all'anno.

2

Industrie dei laterizi a mano e a macchina

4 mesi all'anno fermo restando il disposto della voce n. 27 della presente tabella [1]

3

Miniere e cave di alta montagna (oltre i 1.000 metri) (per tutto il personale).

6 mesi all'anno.

4

Fabbriche e depositi di birra (per il personale addetto all'imbottigliamento, alla spedizione e alla distribuzione).

3 mesi all'anno.

5

Fabbriche e depositi di acque gazzose (per il personale addetto all'imbottigliamento, alla spedizione e alla distribuzione).

3 mesi all'anno.

6

Saline (per il personale addetto alla raccolta del sale).

4 mesi all'anno.

7

Fabbriche di conserva di pomodoro (per tutto il personale addetto alla lavorazione del prodotto fresco).

3 mesi all'anno.

8

Fabbriche di conserve alimentari vegetali (per tutto il personale addetto alla lavorazione del prodotto fresco).

3 mesi all'anno.

9

Industria enologica (per il personale addetto alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasamento e cottura del mosto).

Settembre, ottobre, novembre.

10

Industrie della lavorazione del pesce fresco (per il personale addetto alla lavorazione del pesce fresco).

Per tutto il periodo della lavorazione del pesce e non oltre i 6 mesi all'anno [2] .

11

Cantieri di costruzione, riparazione e demolizione di navi all'aperto (per il personale addetto ai lavori all'aperto).

4 mesi all'anno.

12

Opifici azionati esclusivamente dall'acqua e suscettibili di essere arrestati per siccità od inondazioni (per tutto il personale).

4 mesi all'anno.

13

Lavanderie (per il solo personale addetto allo stendaggio all'aperto).

4 mesi all'anno.

14

Laboratori per vestiario che hanno periodi di stagione morta e di forti ordinazioni (per tutto il personale).

3 mesi all'anno.

15

Industria meccanica-metallurgica (per il personale addetto alla preparazione del materiale enologico, del materiale per le fabbriche di birra e delle macchine agricole).

2 mesi all'anno.

16

Industria acetati e derivati (personale addetto ai lavori estivi nelle foreste per provvedere legna da distillare: taglio boschi e trasporti funicolari).

5 mesi all'anno.

17

Industria superfosfati (per gli operai addetti ai lavori di preparazione e spedizione).

3 mesi all'anno.

18

Industria olearia (per il personale, addetto al lavoro delle sanse).

5 mesi all'anno: da novembre a marzo.

19

Industria dei cappelli da signora (per tutto il personale).

3 mesi all'anno.

20

Industria dei berretti (per tutto il personale).

3 mesi all'anno.

21

Industria dei cappelli di paglia (per tutto il personale).

3 mesi all'anno.

22

Industria degli zuccheri (per tutto il personale addetto ai lavori nel periodo di campagna).

3 mesi all'anno.

23

Industrie in genere che partecipino ad esposizioni (per tutto il personale).

1 mese prima dell'apertura dell'esposizione.

24

Industria mineraria (per il personale addetto ai lavori di escavazione a mezzo di pale a vapore ed a tutti i lavori esterni).

3 mesi all'anno - orario massimo di 9 ore giornaliere di 56 ore settimanali.

25

Industrie con lavoro a processo continuo a tripla squadra (per tutti gli operai di squadra).

56 ore per una settimana nel ciclo di tre settimane, ferma restando la media di 48 ore settimanali.

26

Industrie tessili: (per gli operai addetti ai lavori di tintoria, stamperia, candeggio, appretto e finissaggio).

60 ore settimanali per un periodo massimo di tre mesi, ferma restando nell'anno la media di 48 ore settimanali.

 

(per gli operai addetti ad altri reparti).

Orario ripartito su tre mesi con un massimo settimanale di ore 60, ferma restando la media di 48 ore settimanali.

27

Industria laterizi (per gli operai addetti al riparto cave).

60 ore settimanali per un periodo massimo di tre mesi, ferma restando nell'anno la media 48 ore settimanali.

28

Industrie del cemento (per gli operai addetti al riparto cave).

 

29

Industrie e generi di lavorazione indicati nelle tabelle A e B annesse al regolam. 8 agosto 1908, n. 559 per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo alle aziende industriali.

Qualora ai precedenti numeri della presente tabella non siano già previste più favorevoli concessioni, per tutti i generi di lavori contemplati nelle tabelle A e B controcitate si intende accordata la facoltà di superare l'orario massimo normale fino al limite di 56 ore settimanali per i periodi rispettivamente stabiliti nelle tabelle medesime.

30

Aziende per l'esercizio di impianti idrovoli per la bonifica dei terreni limitatamente al personale necessario per il funzionamento, la riparazione e la pulizia degli impianti e agli operai addetti ai servizi annessi.

5 mesi all'anno [3] .

31

Stabilimenti per la raccolta e compressione dell'acido carbonico sorgente dal suolo.

3 mesi all'anno [4] .

32

Fabbriche di ghiaccio artificiale (per tutto il personale).

4 mesi all'anno, da giugno a settembre [5] .

33

Industria olearia (per il personale addetto alla lavorazione delle olive allo stato fresco).

4 mesi all'anno, da novembre a tutto febbraio [6] .

34

Corderie esercitate all'aperto.

4 mesi all'anno [7] .

35

Industria agrumaria (per gli addetti alle operazioni di cernita, confezione e imballaggio).

3 mesi all'anno [8] .

36

Industria dei derivati agrumari (fabbriche di citrato di calcio, grocotto, scorze in salamoia, estrazione di essenze), per tutto il personale addetto.

mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e dicembre [9] .

37

Molluschicoltura (per tutto il personale addetto alla coltivazione).

5 mesi all'anno; orario massimo di 10 ore giornaliere e 60 settimanali ferma restando la media di 48 ore settimanali durante l'anno solare [10] .

38

Industria casearia (per il personale addetto alla produzione).

4 mesi all'anno [11] .

39

Lavorazione e preparazione in genere per la spedizione di frutta e verdure fresce ed essicate.

4 mesi all'anno [12] .

40

Montaggio, manutenzione ed incastellatura di cartelli ed avvisi per pubblicità all'aperto.

4 mesi all'anno [13] .

41

Estrazione della colla da pelli, da ossa e da osseina.

3 mesi all'anno [14] .

42

Trebbiatura (per il personale tecnico addetto alle locomobili).

60 ore settimanali per il periodo massimo di mesi 5 ferma restando nell'orario la media di 48 ore settimanali [15] .

43

Industrie elettrochimiche ed elettrometallurgiche che consumano annualmente non meno di 10 milioni di Kwh. di energia elettrica, quando siano soggette ad interruzioni di attività per un periodo non inferiore a 4 mesi all'anno ed usufruiscono per non meno di 4 mesi all'anno di energia elettrica fornita con ribassi di tariffa superiori del 50% di quella normale.

Per il periodo in cui è effettuata la fornitura a tariffa ridotta ed in ogni caso per non più di 6 mesi all'anno, previo riconoscimento da parte dell'Ispettorato corporativo delle condizioni previste dal presente decreto [16].

44

Fabbricazione delle ceste per fiori.

3 mesi all'anno nel periodo dal novembre all'aprile [17].

45

Industria delle utilizzazioni boschive comprese le operazioni effettuate con gli impianti mobili che funzionano in bosco durante l'attività di abbattimento di singoli lotti boschivi.

6 mesi all'anno [18].

 


[1] Voce così modificata dall'art. 1 del R.D. 7 agosto 1925, n. 1478.

[2] Voce così modificata dall'art. 2 del R.D. 7 agosto 1925, n. 1478.

[3] Voce aggiunta dall'art. 3 del R.D. 7 agosto 1925, n. 1478.

[4] Voce aggiunta dall'art. 3 del R.D. 7 agosto 1925, n. 1478.

[5] Voce aggiunta dall'art. 3 del R.D. 7 agosto 1925, n. 1478.

[6] Voce aggiunta dall'art. 3 del R.D. 7 agosto 1925, n. 1478.

[7] Voce aggiunta dall'art. 3 del R.D. 7 agosto 1925, n. 1478.

[8] Voce aggiunta dall'art. 3 del R.D. 7 agosto 1925, n. 1478.

[9] Voce aggiunta dall'art. 3 del R.D. 7 agosto 1925, n. 1478.

[10] Voce aggiunta dall'art. unico del R.D. 12 maggio 1930, n. 807.

[11] Voce aggiunta dall'art. unico del R.D. 12 maggio 1930, n. 807.

[12] Voce aggiunta dall'art. unico del R.D. 13 novembre 1930, n. 1678.

[13] Voce aggiunta dall'art. unico del R.D. 13 novembre 1930, n. 1678.

[14] Voce aggiunta dall'art. unico del R.D. 23 giugno 1932 n. 982.

[15] Voce aggiunta dall'art. unico del R.D. 22 settembre 1932, n. 1339.

[16] Voce aggiunta dal R.D. 5 dicembre 1932, n. 1841.

[17] Voce aggiunta dal R.D. 11 agosto 1933, n. 1438.

[18] Voce aggiunta dal D.P.R. 6 giugno 1955, n. 1203.