Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 10/09/1923 |
Numero: | 1957 |
Sommario |
Art. 1. E' approvata la tabella annessa al presente decreto e vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali, per necessità imposte da esigenze [...] |
Art. 2. L'orario massimo di lavoro non può superare le 10 ore al giorno e le ore 60 settimanali nei periodi stabiliti per ciascuna industria o lavorazione, salvo le maggiori limitazioni di orario [...] |
Art. 3. Le limitazioni di orario di cui al precedente articolo non si applicano per le industrie o lavorazioni comprese nella tabella quando la facoltà di superare l'orario massimo normale di lavoro sia [...] |
§ 58.6.5 - R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.
Approvazione della tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro.
(G.U. 28 settembre 1923, n. 228).
E' approvata la tabella annessa al presente decreto e vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali, per necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali, è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, per i periodi per ciascuna industria in essa determinati.
L'orario massimo di lavoro non può superare le 10 ore al giorno e le ore 60 settimanali nei periodi stabiliti per ciascuna industria o lavorazione, salvo le maggiori limitazioni di orario previste nella tabella stessa.
Le limitazioni di orario di cui al precedente articolo non si applicano per le industrie o lavorazioni comprese nella tabella quando la facoltà di superare l'orario massimo normale di lavoro sia consentita da concordati stipulati tra le parti interessate a norma e per gli effetti dell'art. 4 del
Tabella indicante le lavorazioni per le quali, per necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali, è consentita la facoltà di superare le ore otto giornaliere o le quarantotto settimanali per i periodi per ciascuna industria determinati (art. 4 del regio
N. d'ordine |
Industrie e generi di lavorazione per cui è consentita la facoltà suddetta |
Periodo per il quale è consentito di superare i limiti di orario sopraindicati |
1 |
Industrie di costruz. edilizie, stradali ed idrauliche (per il personale addetto ai lavori all'aperto |
4 mesi all'anno. |
2 |
Industrie dei laterizi a mano e a macchina |
4 mesi all'anno fermo restando il disposto della voce n. 27 della presente tabella [1] |
3 |
Miniere e cave di alta montagna (oltre i 1.000 metri) (per tutto il personale). |
6 mesi all'anno. |
4 |
Fabbriche e depositi di birra (per il personale addetto all'imbottigliamento, alla spedizione e alla distribuzione). |
3 mesi all'anno. |
5 |
Fabbriche e depositi di acque gazzose (per il personale addetto all'imbottigliamento, alla spedizione e alla distribuzione). |
3 mesi all'anno. |
6 |
Saline (per il personale addetto alla raccolta del sale). |
4 mesi all'anno. |
7 |
Fabbriche di conserva di pomodoro (per tutto il personale addetto alla lavorazione del prodotto fresco). |
3 mesi all'anno. |
8 |
Fabbriche di conserve alimentari vegetali (per tutto il personale addetto alla lavorazione del prodotto fresco). |
3 mesi all'anno. |
9 |
Industria enologica (per il personale addetto alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasamento e cottura del mosto). |
Settembre, ottobre, novembre. |
10 |
Industrie della lavorazione del pesce fresco (per il personale addetto alla lavorazione del pesce fresco). |
Per tutto il periodo della lavorazione del pesce e non oltre i 6 mesi all'anno [2] . |
11 |
Cantieri di costruzione, riparazione e demolizione di navi all'aperto (per il personale addetto ai lavori all'aperto). |
4 mesi all'anno. |
12 |
Opifici azionati esclusivamente dall'acqua e suscettibili di essere arrestati per siccità od inondazioni (per tutto il personale). |
4 mesi all'anno. |
13 |
Lavanderie (per il solo personale addetto allo stendaggio all'aperto). |
4 mesi all'anno. |
14 |
Laboratori per vestiario che hanno periodi di stagione morta e di forti ordinazioni (per tutto il personale). |
3 mesi all'anno. |
15 |
Industria meccanica-metallurgica (per il personale addetto alla preparazione del materiale enologico, del materiale per le fabbriche di birra e delle macchine agricole). |
2 mesi all'anno. |
16 |
Industria acetati e derivati (personale addetto ai lavori estivi nelle foreste per provvedere legna da distillare: taglio boschi e trasporti funicolari). |
5 mesi all'anno. |
17 |
Industria superfosfati (per gli operai addetti ai lavori di preparazione e spedizione). |
3 mesi all'anno. |
18 |
Industria olearia (per il personale, addetto al lavoro delle sanse). |
5 mesi all'anno: da novembre a marzo. |
19 |
Industria dei cappelli da signora (per tutto il personale). |
3 mesi all'anno. |
20 |
Industria dei berretti (per tutto il personale). |
3 mesi all'anno. |
21 |
Industria dei cappelli di paglia (per tutto il personale). |
3 mesi all'anno. |
22 |
Industria degli zuccheri (per tutto il personale addetto ai lavori nel periodo di campagna). |
3 mesi all'anno. |
23 |
Industrie in genere che partecipino ad esposizioni (per tutto il personale). |
1 mese prima dell'apertura dell'esposizione. |
24 |
Industria mineraria (per il personale addetto ai lavori di escavazione a mezzo di pale a vapore ed a tutti i lavori esterni). |
3 mesi all'anno - orario massimo di 9 ore giornaliere di 56 ore settimanali. |
25 |
Industrie con lavoro a processo continuo a tripla squadra (per tutti gli operai di squadra). |
56 ore per una settimana nel ciclo di tre settimane, ferma restando la media di 48 ore settimanali. |
26 |
Industrie tessili: (per gli operai addetti ai lavori di tintoria, stamperia, candeggio, appretto e finissaggio). |
60 ore settimanali per un periodo massimo di tre mesi, ferma restando nell'anno la media di 48 ore settimanali. |
|
(per gli operai addetti ad altri reparti). |
Orario ripartito su tre mesi con un massimo settimanale di ore 60, ferma restando la media di 48 ore settimanali. |
27 |
Industria laterizi (per gli operai addetti al riparto cave). |
60 ore settimanali per un periodo massimo di tre mesi, ferma restando nell'anno la media 48 ore settimanali. |
28 |
Industrie del cemento (per gli operai addetti al riparto cave). |
|
29 |
Industrie e generi di lavorazione indicati nelle tabelle A e B annesse al regolam. 8 agosto 1908, n. 559 per l'applicazione della |
Qualora ai precedenti numeri della presente tabella non siano già previste più favorevoli concessioni, per tutti i generi di lavori contemplati nelle tabelle A e B controcitate si intende accordata la facoltà di superare l'orario massimo normale fino al limite di 56 ore settimanali per i periodi rispettivamente stabiliti nelle tabelle medesime. |
30 |
Aziende per l'esercizio di impianti idrovoli per la bonifica dei terreni limitatamente al personale necessario per il funzionamento, la riparazione e la pulizia degli impianti e agli operai addetti ai servizi annessi. |
5 mesi all'anno [3] . |
31 |
Stabilimenti per la raccolta e compressione dell'acido carbonico sorgente dal suolo. |
3 mesi all'anno [4] . |
32 |
Fabbriche di ghiaccio artificiale (per tutto il personale). |
4 mesi all'anno, da giugno a settembre [5] . |
33 |
Industria olearia (per il personale addetto alla lavorazione delle olive allo stato fresco). |
4 mesi all'anno, da novembre a tutto febbraio [6] . |
34 |
Corderie esercitate all'aperto. |
4 mesi all'anno [7] . |
35 |
Industria agrumaria (per gli addetti alle operazioni di cernita, confezione e imballaggio). |
3 mesi all'anno [8] . |
36 |
Industria dei derivati agrumari (fabbriche di citrato di calcio, grocotto, scorze in salamoia, estrazione di essenze), per tutto il personale addetto. |
mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e dicembre [9] . |
37 |
Molluschicoltura (per tutto il personale addetto alla coltivazione). |
5 mesi all'anno; orario massimo di 10 ore giornaliere e 60 settimanali ferma restando la media di 48 ore settimanali durante l'anno solare [10] . |
38 |
Industria casearia (per il personale addetto alla produzione). |
4 mesi all'anno [11] . |
39 |
Lavorazione e preparazione in genere per la spedizione di frutta e verdure fresce ed essicate. |
4 mesi all'anno [12] . |
40 |
Montaggio, manutenzione ed incastellatura di cartelli ed avvisi per pubblicità all'aperto. |
4 mesi all'anno [13] . |
41 |
Estrazione della colla da pelli, da ossa e da osseina. |
3 mesi all'anno [14] . |
42 |
Trebbiatura (per il personale tecnico addetto alle locomobili). |
60 ore settimanali per il periodo massimo di mesi 5 ferma restando nell'orario la media di 48 ore settimanali [15] . |
43 |
Industrie elettrochimiche ed elettrometallurgiche che consumano annualmente non meno di 10 milioni di Kwh. di energia elettrica, quando siano soggette ad interruzioni di attività per un periodo non inferiore a 4 mesi all'anno ed usufruiscono per non meno di 4 mesi all'anno di energia elettrica fornita con ribassi di tariffa superiori del 50% di quella normale. |
Per il periodo in cui è effettuata la fornitura a tariffa ridotta ed in ogni caso per non più di 6 mesi all'anno, previo riconoscimento da parte dell'Ispettorato corporativo delle condizioni previste dal presente decreto [16]. |
44 |
Fabbricazione delle ceste per fiori. |
3 mesi all'anno nel periodo dal novembre all'aprile [17]. |
45 |
Industria delle utilizzazioni boschive comprese le operazioni effettuate con gli impianti mobili che funzionano in bosco durante l'attività di abbattimento di singoli lotti boschivi. |
6 mesi all'anno [18]. |
[1] Voce così modificata dall'art. 1 del
[2] Voce così modificata dall'art. 2 del
[3] Voce aggiunta dall'art. 3 del
[4] Voce aggiunta dall'art. 3 del
[5] Voce aggiunta dall'art. 3 del
[6] Voce aggiunta dall'art. 3 del
[7] Voce aggiunta dall'art. 3 del
[8] Voce aggiunta dall'art. 3 del
[9] Voce aggiunta dall'art. 3 del
[10] Voce aggiunta dall'art. unico del
[11] Voce aggiunta dall'art. unico del
[12] Voce aggiunta dall'art. unico del
[13] Voce aggiunta dall'art. unico del
[14] Voce aggiunta dall'art. unico del
[15] Voce aggiunta dall'art. unico del
[16] Voce aggiunta dal
[17] Voce aggiunta dal
[18] Voce aggiunta dal