§ 58.10.1 – R.D. 11 agosto 1933, n. 1438.
Aggiunta di una voce alla tabella approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, concernente gli orari di lavoro nelle industrie stagionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.10 lavoro a tempo parziale/determinato
Data:11/08/1933
Numero:1438

§ 58.10.1 – R.D. 11 agosto 1933, n. 1438.

Aggiunta di una voce alla tabella approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, concernente gli orari di lavoro nelle industrie stagionali.

(G.U. 16 novembre 1933, n. 265).

 

     Nella tabella approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali, per necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro, è aggiunta la seguente voce:

 

N. d'ord.

Industrie e generi di lavorazione per cui è consentita la facoltà suddetta

Periodo per il quale è consentito di superare i limiti di orario sopraindicati

44

Fabbricazione delle ceste per fiori

Tre mesi all'anno nel periodo dal novembre all'aprile