Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 06/06/1955 |
Numero: | 1203 |
§ 98.1.29547 - D.P.R. 6 giugno 1955, n. 1203.
Ulteriore aggiunta alla tabella approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le quarantotto settimanali di lavoro
(G.U. 15 dicembre 1955, n. 288)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Visto l'art. 4 del regio
Visto il
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e il Ministro per l'industria e commercio;
Decreta:
Alla tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro, approvata, con
Numero |
Industrie e generi di lavorazione |
Periodo per il quale |
d'ordine |
per cui è consentita la facoltà suddetta |
è consentito |
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di superare i limiti |
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di orario sopraindicato |
45 |
Industria delle utilizzazioni boschive ivi comprese le operazioni effettuate con gli impianti mobili che funzionano in bosco durante l'attività di abbattimento di singoli lotti boschivi |
6 mesi all'anno |