§ 98.1.29547 - D.P.R. 6 giugno 1955, n. 1203.
Ulteriore aggiunta alla tabella approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/06/1955
Numero:1203

§ 98.1.29547 - D.P.R. 6 giugno 1955, n. 1203.

Ulteriore aggiunta alla tabella approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le quarantotto settimanali di lavoro

(G.U. 15 dicembre 1955, n. 288)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;

     Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

     Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

     Visto il regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successive modificazioni, concernenti la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e il Ministro per l'industria e commercio;

     Decreta:

 

     Alla tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro, approvata, con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successivamente modificata, è aggiunta la seguente voce:

Numero

Industrie e generi di lavorazione

Periodo per il quale

d'ordine

per cui è consentita la facoltà suddetta

è consentito

 

 

di superare i limiti

 

 

di orario sopraindicato

45

Industria delle utilizzazioni boschive ivi comprese le operazioni effettuate con gli impianti mobili che funzionano in bosco durante l'attività di abbattimento di singoli lotti boschivi

6 mesi all'anno