Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.4 contrattazione collettiva |
Data: | 23/05/2011 |
Numero: | 105 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Decorrenza e durata |
Art. 3. Stipendio tabellare |
Art. 4. Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato |
Art. 5. Retribuzione di posizione |
Art. 6. Retribuzione di risultato |
Art. 7. Trattamento economico dei consiglieri |
Art. 8. Effetti del nuovo trattamento economico |
Art. 9. Proroga di efficacia di norme |
Art. 10. Copertura finanziaria |
§ 58.4.237 - D.P.R. 23 maggio 2011, n. 105.
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia.
(G.U. 11 luglio 2011, n. 159)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Visto l'articolo 26 del citato
Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato
Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 27 del
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 22 luglio 2008, con il quale è stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008-2009 riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il
Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e 28 marzo 2007, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del
Vista la
Tenuto conto che all'esito delle trattative riguardanti la procedura negoziale prevista dall'articolo 29 del
Visto l'articolo 9, comma 4, primo periodo, del
Atteso che in data 20 aprile 2011 è stata sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali SI.N.PRE.F. (Sindacato Nazionale dei Funzionari Prefettizi), S.N.A.DI.P. - CISAL (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Prefettizi), F.P.I. - CISL l'"ipotesi di accordo" relativa al biennio 2008-2009, con la quale sono state distribuite le risorse corrispondenti ai tassi di inflazione programmata del medesimo biennio, pari al 3,2 per cento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 29 del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 26 del
Art. 2. Decorrenza e durata
1. Il presente decreto concerne gli aspetti economici ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
Art. 3. Stipendio tabellare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
prefetto: 91.772,02;
viceprefetto: 60.743,51;
viceprefetto aggiunto: 43.714,09.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
prefetto: € 94.478,00;
viceprefetto: € 62.534,00;
viceprefetto aggiunto: € 45.003,00;
3. Gli importi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennità di vacanza contrattuale per il biennio economico 2008 - 2009.
4. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del
Art. 4. Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del
€ 38,66 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2009 per tredici mensilità.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Art. 5. Retribuzione di posizione
1. La retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a decorrere dal 1° gennaio 2009:
a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 24.212,00;
b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 13.792,00;
c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 7.226,00.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): € 37.083,00;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): € 32.093,00;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): € 25.886,00;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): € 24.426,00;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): € 19.916,00;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): € 16.006,00;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): € 11.870,00.
3. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore, e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.
4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del
5. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del
6. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.
7. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del
a decorrere dal 1° gennaio 2009:
incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): € 40.786,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): € 35.298,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): € 26.630,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): € 21.711,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): € 17.289,00.
8. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel comma 2 del presente articolo.
9. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del
Art. 6. Retribuzione di risultato
1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello Stato della regione Siciliana, il Rappresentante dello Stato nella regione Sardegna, la Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, in relazione alle diverse qualifiche, per entrambi gli anni 2008 e 2009, nel rispetto dei seguenti parametri:
a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;
b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;
c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.
2. La misura della retribuzione di risultato verrà definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del
Art. 7. Trattamento economico dei consiglieri
1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del
Art. 8. Effetti del nuovo trattamento economico
1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 3 e 5 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 3 e 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2008 - 2009. Agli effetti dell'indennità di fine rapporto, nonchè di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 9. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.
Art. 10. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 16.443.742 per l'anno 2011 ed euro 5.253.545 a decorrere dall'anno 2012, si provvede:
a) per l'anno 2011, quanto ad euro 8.488.818, a valere sulle disponibilità in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 "Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia"; quanto ad euro 3.710.515 a valere sulle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della
b) a decorrere dall'anno 2012, quanto ad euro 1.009.136 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.