§ 58.3.2c - Legge 5 marzo 1963, n. 367.
Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:05/03/1963
Numero:367


Sommario
Art. 1.      Alla legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti
Art. 2.      All'art. 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente
Art. 3.      All'art. 4, primo comma, dopo le parole "civili di guerra", sono inserite le seguenti: "e alla compatibilità dello stato fisico degli stessi con le mansioni loro [...]
Art. 4.      All'art. 5, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 5.      All'art. 6, il numero 1) è sostituito dal seguente
Art. 6.      All'art. 7, quarto comma, dopo le parole: "dal Ministro competente", sono aggiunte le seguenti: "sarà invece nominato dal prefetto quando si tratti di assunzione [...]
Art. 7.      L'art. 9 è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 10 è sostituito dal seguente
Art. 9.      All'art. 11, primo comma, dopo le parole: "Enti pubblici a carattere nazionale", sono inserite le seguenti: "o interprovinciale"
Art. 10.      L'art. 12 è sostituito dal seguente
Art. 11.      All'art. 13, il primo comma è sostituito dal seguente
Art. 12.      All'art. 14, secondo comma, le parole: "3 per cento del personale maschile", sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento del personale maschile"
Art. 13.      L'art. 16 è sostituito dal seguente
Art. 14.      All'art. 18, i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente
Art. 15.      L'art. 20 è sostituito dal seguente
Art. 16.      All'art. 22, primo comma, sono soppresse le parole: "non provvedono a ciò direttamente o", e dopo le parole: "sono puniti" viene aggiunto il seguente inciso: "previa [...]
Art. 17.      All'art. 23, il secondo comma è sostituito dal seguente
Art. 18.      L'art. 26 è sostituito dal seguente
Art. 19.      L'art. 27 è sostituito dal seguente
Art. 20.      E' abrogata qualsiasi norma statutaria di Enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge


§ 58.3.2c - Legge 5 marzo 1963, n. 367. [1]

Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

(G.U. 2 aprile 1963, n. 89).

 

 

     Art. 1.

     Alla legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     All'art. 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

     "e) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa".

 

          Art. 3.

     All'art. 4, primo comma, dopo le parole "civili di guerra", sono inserite le seguenti: "e alla compatibilità dello stato fisico degli stessi con le mansioni loro affidate all'atto dell'assunzione presso le imprese private".

 

          Art. 4.

     All'art. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

     “Nel detto ruolo, ai fini previsti dagli articoli 9, 10 e 14 della presente legge, sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

     Gli invalidi che aspirano ad essere avviati al lavoro alle dipendenze altrui, in forza della presente legge, devono iscriversi nel ruolo provinciale di cui al primo comma del presente articolo".

 

          Art. 5.

     All'art. 6, il numero 1) è sostituito dal seguente:

     “1) il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione. Qualora dai detti documenti non sia possibile desumere la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la voce dell'invalidità da cui è colpito, l'interessato dovrà presentare anche il modello 69 oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione di guerra.

 

          Art. 6.

     All'art. 7, quarto comma, dopo le parole: "dal Ministro competente", sono aggiunte le seguenti: "sarà invece nominato dal prefetto quando si tratti di assunzione dell'invalido presso Enti locali, a termini dell'art. 9".

 

          Art. 7.

     L'art. 9 è sostituito dal seguente:

     “Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o che si rendessero vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate, negli Enti pubblici in genere e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzione di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

     Qualora si tratti di posti delle carriere direttive e di concetto o parificati da assegnarsi per concorso, gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi tra i vincitori sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'art. 1 per ogni dieci posti di organico o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'art. 2 per ogni venti posti di organico o frazione, anche se di due soltanto.

     I posti iniziali delle carriere esecutive e di quelle del personale ausiliario saranno conferiti senza concorso nella proporzione rispettivamente del 10 per cento e del 30 per cento dei posti di organico per gli invalidi di cui all'art. 1 e nella proporzione del 5 per cento e del 15 per cento per gli invalidi di cui all'art. 2, con le modalità che saranno fissate nel regolamento per l'applicazione della presente legge. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

     Eguale precedenza sarà data agli invalidi nell'ammissione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo.

     Nelle assunzioni ai posti iniziali delle carriere esecutive e a quelli delle carriere ausiliarie, i mutilati di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge hanno diritto di precedenza sugli altri invalidi di guerra, nell'ambito delle rispettive categorie previste dagli articoli 1 e 2 e compatibilmente con le mansioni cui essi dovranno essere adibiti.

     Qualsiasi provvedimento che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le Amministrazioni e gli Enti di cui al primo comma del presente articolo, non potrà ottenere la prescritta esecutorietà se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi con la presente legge.

     I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati.

     Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 55° anno".

 

          Art. 8.

     L'art. 10 è sostituito dal seguente:

     “Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso, operai invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2, rispettivamente nella proporzione del 6 e del 3 per cento, in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze. E', tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria.

     Nel numero degli operai validi si calcola anche il personale femminile.

     Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli oneri assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato.

     Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici.

     Il limite massimo di età per l'assunzione degli invalidi di guerra è, in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo".

 

          Art. 9.

     All'art. 11, primo comma, dopo le parole: "Enti pubblici a carattere nazionale", sono inserite le seguenti: "o interprovinciale".

 

          Art. 10.

     L'art. 12 è sostituito dal seguente:

     “Le disposizioni dell'art. 9 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali.

     Fermi restando i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni, le ammissioni di invalidi in tali servizi sono limitate alle qualifiche ed alle percentuali indicate nella seguente tabella:

Percentuali invalidi di guerra

 

di cui all'art. 1

di cui all'art. 2

Categorie di impiego nelle Ferrovie dello Stato:

manovali (per funzioni di inservienti, chiamatori, ecc.)

6%

3%

cantonieri (per servizi accessori)

6%

3%

operai qualificati

6%

3%

Categorie di impiego nei servizi pubblici dei trasporti in concessione:

guardie e custodi in genere delle stazioni

10%

5%

portieri

30%

15%

inservienti

30%

15%

manovali (per funzioni di custodi, fattorini, chiamatori, ecc.)

6%

3%

cantonieri (per servizi accessori)

6%

3%

operai ed aiutanti operai

6%

3%

     I servizi pubblici di trasporto in concessione, di cui al presente articolo, si intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie".

 

          Art. 11.

     All'art. 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

     “Nei concorsi a posti di notaio gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi fra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'art. 2, per ogni venti posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto. Tale norma si applica dopo l'entrata in vigore della presente legge".

 

          Art. 12.

     All'art. 14, secondo comma, le parole: "3 per cento del personale maschile", sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento del personale maschile".

     Inoltre, è aggiunto il seguente comma:

     “Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del presente articolo, saranno riservati ai minorati di guerra almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza agli amputati di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge".

 

          Art. 13.

     L'art. 16 è sostituito dal seguente:

     “I privati datori di lavoro che sono tenuti in virtù della presente legge ad occupare invalidi di guerra dovranno rivolgere le richieste alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

     E' ammessa la richiesta nominativa per i lavoratori di concetto e per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza, la custodia della sede di opifici, cantieri, o comunque di beni dell'azienda, nonchè per i qualificati e specializzati di cui al terzo comma, lettera b), e al penultimo comma dell'art. 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili nel ruolo degli aspiranti al collocamento".

 

          Art. 14.

     All'art. 18, i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente:

     “Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola Provincia l'entità numerica dei mutilati ed invalidi disoccupati e le locali possibilità di occupazione, può, dopo aver udito il parere dell'Opera invalidi, eccezionalmente autorizzate, su loro motivata e documentata richiesta, le imprese private che svolgono la propria attività in più di una Provincia ad assumere nella Provincia o nelle Provincie indicate nella richiesta stessa un numero di mutilati ed invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre".

 

          Art. 15.

     L'art. 20 è sostituito dal seguente:

     “Ai mutilati ed invalidi occupati a norma della presente legge deve essere usato il normale trattamento economico giuridico e normativo.

     Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2118 e 2119 del Codice civile, i mutilati ed invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando a giudizio del Collegio medico provinciale di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità delle persone nonchè alla sicurezza degli impianti.

     Per i posti residui comunque vacanti, la richiesta di sostituzione delle unità invalide mancanti deve essere inoltrata al competente organo del collocamento entro cinque giorni dal verificarsi delle vacanze".

 

          Art. 16.

     All'art. 22, primo comma, sono soppresse le parole: "non provvedono a ciò direttamente o", e dopo le parole: "sono puniti" viene aggiunto il seguente inciso: "previa diffida a regolarizzare".

 

          Art. 17.

     All'art. 23, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     “Il prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'art. 4 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 17 e 22 predetti, con facoltà di ridurre l'importo fino alla metà ma comunque non al disotto dei limiti minimi stabiliti dagli stessi articoli 17 e 22".

     All'ultimo comma del predetto articolo sono aggiunte le seguenti parole: "non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine".

 

          Art. 18.

     L'art. 26 è sostituito dal seguente:

     “Le Camere di commercio al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno, comunicheranno alle rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, in rapporto alle disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, l'elenco delle ditte, imprese o istituti operanti nel territorio di rispettiva giurisdizione e informeranno le stesse della cessazione di ditte, imprese o istituti già esistenti".

 

          Art. 19.

     L'art. 27 è sostituito dal seguente:

     “Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge per le quali non siano state previste apposite sanzioni si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000".

 

          Art. 20.

     E' abrogata qualsiasi norma statutaria di Enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

     Le modifiche necessarie per il coordinamento del vigente regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con la presente legge saranno disposte entro un anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Resta fermo che, per quanto non disciplinato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, valgono, in quanto applicabili, le norme della presente legge, del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e delle successive modifiche ed integrazioni.

     Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.