§ 58.3.17 - D.P.R. 18 giugno 1952, n. 1176.
Regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:18/06/1952
Numero:1176


Sommario
Art. 1.      Nei ruoli provinciali, di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sono iscritti gli invalidi che, possedendo i requisiti stabiliti dalla legge stessa, abbiano [...]
Art. 2.      Nell'ambito delle categorie professionali previste dall'articolo 5 della legge, gli invalidi aspiranti al collocamento saranno iscritti nei relativi ruoli distinguendoli [...]
Art. 3.      L'invalido di guerra disoccupato, che intende avvalersi delle disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, deve inoltrare domanda alla Rappresentanza provinciale [...]
Art. 4.      La domanda di cui al precedente articolo deve essere corredata dai seguenti documenti
Art. 5.      Per gli invalidi affetti dalle lesioni indicate nel primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 del presente regolamento l'ufficiale sanitario deve esplicitamente [...]
Art. 6.      Nei casi di esclusione dal beneficio del collocamento a norma dell'art. 3, lettera b della legge, avverso il giudizio di incollocabilità espresso dall'ufficiale [...]
Art. 7.      Agli invalidi iscritti nei ruoli degli aspiranti al collocamento le Rappresentanze provinciali rilasciano le tessere personali di cui all'art. 8 della legge, indicando [...]
Art. 8.      A norma dell'art. 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, i mutilati ed invalidi di guerra hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento degli Uffici del [...]
Art. 9.      In corrispondenza di ciascuno dei membri effettivi dei Consigli direttivi dell'O.N.I.G. di cui alle lettere d), e) ed f), dell'art. 4 della legge, dovrà essere nominato [...]
Art. 10.      Spetta ai Consigli direttivi delle Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi deliberare in ordine alla qualità di invalido ai sensi della legge, tenuto conto dei [...]
Art. 11.      Il Collegio medico provinciale, di cui all'art. 7 della legge è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed ha sede presso la [...]
Art. 12.      Le designazioni di cui al precedente articolo dovranno pervenire entro il 30 novembre del secondo anno del biennio al prefetto della provincia il quale le inoltrerà [...]
Art. 13.      Il Collegio medico deve normalmente pronunciare il suo giudizio entro quindici giorni dalla data della richiesta
Art. 14.      Il datore di lavoro può, in qualunque tempo, prima e dopo l'assunzione, chiedere la visita di controllo presso il Collegio medico di cui all'art. 7 della legge
Art. 15.      Nel numero dei prestatori di lavoro subordinato, occupati presso i datori di lavoro di cui all'art. 14 della legge, si intendono compresi anche gli apprendisti, purchè [...]
Art. 16.      Salvo quanto disposto dal successivo art. 49, il computo delle assunzioni obbligatorie presso i privati datori di lavoro in relazione alle categorie professionali [...]
Art. 17.      Il datore di lavoro, che non abbia provveduto direttamente alle assunzioni, deve rivolgere alla Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi la richiesta del personale [...]
Art. 18.      L'invalido di guerra, assunto al lavoro, è tenuto ad esibire al datore di lavoro, per poter invocare i benefici di legge, la tessera di cui all'art. 8 della legge [...]
Art. 19.      La Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi segnala al datore di lavoro che ne abbia fatto richiesta il personale invalido disponibile nel luogo del lavoro e [...]
Art. 20.      Il datore di lavoro di cui all'art. 14 della legge, che occupi spontaneamente invalidi non soggetti alle disposizioni di legge per aver perduto ogni capacità lavorativa, [...]
Art. 21.      L'invalido assunto in virtù della legge ha diritto alle condizioni di retribuzione vigenti per il personale occupato ed è soggetto agli stessi obblighi stabiliti in [...]
Art. 22.      Negli aumenti e nelle riduzioni del personale, i datori di lavoro devono procedere in modo che non risultino diminuite nel complesso le proporzioni di cui all'art. 14 [...]
Art. 23.      Nel computo del personale dipendente, ai fini della determinazione delle aliquote percentuali di assunzioni obbligatorie, a norma dell'art. 14 della legge 3 giugno 1950, [...]
Art. 24.      Le aziende private soggette alla legge debbono tenere in evidenza presso ciascun stabilimento due distinti elenchi rispettivamente degli invalidi militari e civili con [...]
Art. 25.      L'esonero di cui all'art. 15 della legge può essere richiesto soltanto dai privati datori di lavoro e dalle imprese contemplate dal primo comma dell'art. 34 del presente [...]
Art. 26.      La compensazione territoriale, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge, ha luogo di diritto per il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e da Enti [...]
Art. 27.      Le denunce complessive, di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, devono essere integrate dal prospetto riepilogativo numerico contenente i dati di cui [...]
Art. 28.      Nei casi di riduzione delle aliquote di invalidi, per effetto di concessione di parziale esonero o per mancanza di invalidi da collocare, il datore di lavoro, ai sensi [...]
Art. 29.      Il datore di lavoro di cui all'art. 14 della legge, esperite le pratiche per l'assunzione di invalidi e di orfani di guerra a norma del presente regolamento e trascorso [...]
Art. 30.      Le aziende agricole soggette all'imponibile di mano d'opera sono tenute ad occupare invalidi di guerra, anche relativamente al personale occupato in applicazione dei [...]
Art. 31.      Le imprese, ai cui all'art. 12 della legge, sono tenute, per quanto riguarda le denuncie periodiche di cui all'art. 11, ad inoltrare le denuncie medesime direttamente al [...]
Art. 32.      Allorchè si tratti di occupazione di invalidi presso le Amministrazioni dello Stato, il Collegio medico previsto dal quarto comma dell'art. 7 della legge è nominato dai [...]
Art. 33.      Nei casi di assunzione presso le Amministrazioni, Istituti ed Enti di cui all'art. 9 della legge, qualora a giudizio di dette Amministrazioni, Istituti ed Enti, il [...]
Art. 34.      Le Aziende e gli Istituti di cui all'art. 9 della legge, le quali svolgano una attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, una attività intermediaria [...]
Art. 35.      Ferma restando ogni facoltà di assunzione diretta, il collocamento degli invalidi presso le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici a carattere nazionale viene [...]
Art. 36.      Le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti pubblici a carattere nazionale di cui all'art. 9 della legge devono dare notizia alla sede centrale dell'Opera [...]
Art. 37.      Nel caso di indisponibilità di invalidi da collocare, le Amministrazioni, gli Istituti ed Enti di cui all'art. 9 della legge, esperite le relative pratiche, e salvo il [...]
Art. 38.      Ai sensi dell'art. 9 della legge, sono ritenuti ultimi posti di ruolo quelli ai quali si accede, secondo gli ordinamenti di ogni singola Amministrazione, Istituto od [...]
Art. 39.      Ferma restando la facoltà di assunzione diretta prevista dall'art. 35 del presente regolamento, le Amministrazioni dello Stato e quelle degli Enti pubblici a carattere [...]
Art. 40.      L'ammissione degli invalidi agli ultimi posti di ruolo di gruppo A e B, che sono o si renderanno vacanti nelle Amministrazioni di cui all'art. 9 della legge, avrà luogo [...]
Art. 41.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge, sono equiparati agli impiegati di gruppo C o d'ordine e subalterno delle Amministrazioni statali, i salariati delle [...]
Art. 42.      Per gli Enti e gli Istituti pubblici e per le Aziende di trasporto in concessione il cui personale non abbia qualifiche corrispondenti a quelle previste dalla legge e [...]
Art. 43.      Nell'espletamento dei concorsi e nelle assunzioni senza concorso, previste dagli articoli 9, 10 e 12 della legge, lo stato di occupazione non infirma il diritto [...]
Art. 44.      L'esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsto dall'art. 25 della legge non si estende alla decisione, in via [...]
Art. 45.      Le Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi devono trasmettere semestralmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alla sede centrale dell'Opera [...]
Art. 46.      Oltre che all'Ispettorato del lavoro, la funzione ispettiva per l'applicazione delle norme sull'assunzione degli invalidi e per l'accertamento delle relative [...]
Art. 47.      Agli scopritori delle contravvenzioni spetta una quota del 5% sulle prime L. 100.000 (centomila) dell'importo netto delle contravvenzioni medesime, del 3% sulle somme da [...]
Art. 48.      Le compensazioni consentite, successivamente al 16 aprile 1946, ai sensi dell'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, saranno valide [...]
Art. 49.      Le modalità relative al computo delle assunzioni obbligatorie, di cui al precedente art. 16, si applicano alle assunzioni che verranno effettuate dopo l'entrata in [...]
Art. 50.      Le pubbliche Amministrazioni ed i privati datori di lavoro, qualora si trovino ad avere occupato, per effetto di assunzioni già effettuate, un numero di invalidi di [...]
Art. 51.      Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, si intende abrogato


§ 58.3.17 - D.P.R. 18 giugno 1952, n. 1176.

Regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

(G.U. 12 settembre 1952, n. 212)

 

 

     Art. 1.

     Nei ruoli provinciali, di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sono iscritti gli invalidi che, possedendo i requisiti stabiliti dalla legge stessa, abbiano conseguito la pensione di guerra o assegno rinnovabile, salvo il disposto di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4 del presente regolamento.

     Gli invalidi che siano affetti da lesioni ascritte od ascrivibili ad una delle voci contemplate da 4 a 10 della categoria 9a e da 3 a 6 della categoria 10a, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, continuano a beneficiare del collocamento obbligatorio anche dopo la scadenza dell'assegno temporaneo o dopo la liquidazione dell'assegno per una volta tanto e sono pertanto iscritti nei ruoli provinciali di cui al precedente comma.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli invalidi affetti dalle lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

     La stessa disposizione si applica altresì agli invalidi affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

 

          Art. 2.

     Nell'ambito delle categorie professionali previste dall'articolo 5 della legge, gli invalidi aspiranti al collocamento saranno iscritti nei relativi ruoli distinguendoli per sesso, per settore di produzione, per qualifica e specializzazione.

     Le distinzioni di cui sopra hanno mero valore indicativo ai fini di una oculata selezione dei minorati collocabili, in rapporto alle occupazioni cui il datore di lavoro intende destinarli. E pertanto il datore di lavoro è tenuto a far luogo alle assunzioni di legge anche indipendentemente dalle distinzioni predette, salvo quanto disposto dall'art. 16 del presente Regolamento.

     Trattandosi di aziende con non più di 20 dipendenti, ove venga dimostrata l'assoluta impossibilità di utilizzare il minorato se non provvisto del requisito professionale minimo indispensabile per il genere di lavoro - principale o ausiliario - praticato nell'azienda, il Consiglio direttivo di cui all'art. 4 della legge può - se lo ritenga opportuno - rimandare la assunzione per un periodo di 180 giorni, in attesa che fra i minorati si rendano disponibili elementi più idonei.

     I mutilati e invalidi per cause inerenti al servizio di bonifica di campi minati, i quali abbiano optato per il trattamento di pensione privilegiata di guerra, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, hanno diritto ad essere iscritti nel ruolo riservato agli invalidi di cui all'art. 1 della legge.

     I mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio, previsti dalla legge 19 agosto 1948, n. 1180, debbono essere iscritti nel ruolo riservato agli invalidi di cui all'art. 2 della legge.

 

          Art. 3.

     L'invalido di guerra disoccupato, che intende avvalersi delle disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, deve inoltrare domanda alla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, anche a mezzo del sindaco del Comune di residenza.

     L'ufficio, cui la domanda è presentata, deve rilasciarne ricevuta.

     Le domande presentate dagli invalidi ai sindaci dei rispettivi Comuni sono trasmesse entro cinque giorni dalla data di consegna alla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi.

 

          Art. 4.

     La domanda di cui al precedente articolo deve essere corredata dai seguenti documenti:

     1) un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo e precisamente:

     a) quando l'invalido sia provvisto di pensione di guerra, è sufficiente la presentazione di uno dei seguenti documenti: decreto di concessione di pensione, certificato o libretto di iscrizione, Mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, credenziale di concessione provvisoria, oppure copia autentica di detti documenti rilasciata dal sindaco o da un notaio;

     b) quando si tratti di invalido militare in attesa di pensione, all'estratto di visita collegiale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare, o della riconosciuta dipendenza della minorazione da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare;

     c) quando si tratti invece di invalido civile, all'estratto di visita collegiale deve essere allegata una dichiarazione della prefettura ovvero della questura, o del competente Comando dei carabinieri circa le circostanze di fatto, luogo e tempo in cui fu riportato l'infortunio;

     d) nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), quando la causa bellica non sia sufficientemente provata, la decisione spetta al Consiglio direttivo di cui all'art. 4 della legge [1] ;

     e) nel caso che l'assegno temporaneo sia scaduto e la liquidazione dell'assegno per una volta tanto sia stata effettuata, l'invalido deve presentare tutti i documenti atti a provare che antecedentemente alla data della domanda ha fruito di assegno o di indennità per una delle lesioni indicate al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 del presente Regolamento.

     2) i documenti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 6 della legge.

     Il certificato di cui al citato n. 3 dell'art. 6 dovrà contenere, oltre gli elementi espressamente indicati dalla legge, l'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obbiettivo, e l'apprezzamento se tali condizioni lo rendano idoneo a proficuo lavoro e in quale professione o mestiere.

 

          Art. 5.

     Per gli invalidi affetti dalle lesioni indicate nel primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 del presente regolamento l'ufficiale sanitario deve esplicitamente dichiarare se ed in quale delle voci seguenti sia contemplata l'invalidità:

     Nona categoria: Voci

     4. - La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani; 5. - La perdita totale di uno degli indici, accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano; 6. - La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici o dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle ultime tre dita di una mano, o di quattro, tra le due mani; 7. - La perdita delle due ultime falangi dei due indici; 8. - La perdita della falange ungueale dei due pollici; 9. - La perdita della falange ungueale di uno dei pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani; 10. - La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici.

     Decima categoria: Voci

     3. - La perdita delle due ultime falangi di due dita, di una o delle due mani quando non siano quelle dei pollici, nè degli indici; 4. - La perdita della falange ungueale di uno dei pollici; 5. - La perdita della falange ungueale dei due indici, oppure la perdita della falange ungueale di quattro dita tra le due mani, che non siano i pollici nè gli indici; 6. - La perdita della falange ungueale di tre o due delle ultime quattro dita, tra le due mani, compresa, o non, quella di uno degli indici.

     Tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491

     4. - La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani; 6. - La perdita totale di uno degli indici, accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano; 7. - La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici o di quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici o dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro tra le due mani; 8. - La perdita delle ultime falangi dei due indici; 9. - La perdita della falange ungueale dei due pollici; 10. - La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici, insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani; 11. - La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici.

     Tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648

     4. - La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani; 5. - La perdita totale di uno degli indici, accompagnata o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano; 6. - La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro tra le due mani; 7. - La perdita delle due ultime falangi dei due indici; 8. - La perdita della falange ungueale dei due pollici; 9. - La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani; 10. - La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici.

 

          Art. 6.

     Nei casi di esclusione dal beneficio del collocamento a norma dell'art. 3, lettera b della legge, avverso il giudizio di incollocabilità espresso dall'ufficiale sanitario, è data facoltà, sia agli invalidi interessati che alle organizzazioni che li rappresentano, di chiedere il giudizio del Collegio medico provinciale, di cui all'art. 7 della legge.

     Qualora l'ufficiale sanitario ed il Collegio medico si siano concordemente pronunciati per la esclusione dal beneficio del collocamento, la Rappresentanza provinciale dell'Opera trasmetterà gli atti al Ministero del tesoro per i provvedimenti di cui all'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

 

          Art. 7.

     Agli invalidi iscritti nei ruoli degli aspiranti al collocamento le Rappresentanze provinciali rilasciano le tessere personali di cui all'art. 8 della legge, indicando il termine della validità delle tessere stesse: a vita per coloro che fruiscono di pensione vitalizia o per quelli di cui ai comma primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 1 del presente regolamento, oppure specificando la data di scadenza per gli invalidi che fruiscono di assegno rinnovabile.

 

          Art. 8.

     A norma dell'art. 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, i mutilati ed invalidi di guerra hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, classificati per professioni o per mestieri adatti alle loro condizioni fisiche dalle Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi. Pertanto, ai fini del coordinamento delle attività degli Uffici del lavoro e delle Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, in materia di collocamento dei minorati di guerra, saranno osservate le seguenti norme:

     a) ogni avviamento effettuato dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi sarà comunicato al competente Ufficio di collocamento, che provvederà a consegnare all'interessato il libretto di lavoro, previo ritiro dell'attestato di iscrizione - Mod. C/1 - e ad effettuare le opportune variazioni sulla scheda personale - Mod. C/2 - o a prendere nota in apposito registro dell'avviamento, nel caso in cui l'invalido non risulti iscritto nelle liste di collocamento;

     b) gli avviamenti al lavoro di invalidi effettuati dagli Uffici di collocamento saranno di volta in volta comunicati alle competenti Rappresentanze dell'Opera invalidi;

     c) gli Uffici di collocamento, ai quali, a norma dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, i datori di lavoro debbono comunicare il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, sono tenuti, qualora si tratti di lavoratori invalidi di guerra, a dare notizia di dette comunicazioni alle competenti Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi che ne abbiano fatto richiesta.

 

          Art. 9.

     In corrispondenza di ciascuno dei membri effettivi dei Consigli direttivi dell'O.N.I.G. di cui alle lettere d), e) ed f), dell'art. 4 della legge, dovrà essere nominato un membro supplente scelto dagli stessi organi previsti per la scelta dei rappresentanti effettivi.

     I membri supplenti possono partecipare ai lavori del Consiglio direttivo delle Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi solo nei casi di temporaneo comprovato impedimento dei rispettivi titolari.

     Per la durata in carica dei membri supplenti vale la norma dell'art. 4 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

 

          Art. 10.

     Spetta ai Consigli direttivi delle Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi deliberare in ordine alla qualità di invalido ai sensi della legge, tenuto conto dei documenti esibiti dagli interessati e dei risultati dell'eventuale visita medica collegiale.

     La Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi qualora il Consiglio direttivo accerti che l'invalido, in base ai documenti presentati, non si trova nelle condizioni di essere iscritto nel ruolo provinciale degli invalidi ne rifiuta l'iscrizione, dandone immediato avviso all'interessato.

     Contro il provvedimento di non iscrizione è ammesso il ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     La dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla Rappresentanza provinciale sulla base dei documenti di cui all'art. 4 del presente regolamento, è documento valido al fine della attestazione della qualità di invalido militare o civile di guerra.

 

          Art. 11.

     Il Collegio medico provinciale, di cui all'art. 7 della legge è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed ha sede presso la Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi.

     Il Collegio medico è composto da tre medici designati uno dalla Rappresentanza dell'Opera invalidi, uno dai datori di lavoro, uno dai lavoratori della provincia.

     La scelta deve ordinariamente essere fatta fra i chirurghi e medici degli ospedali civili consulenti o fiduciari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione infortuni sul lavoro o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     I componenti del Collegio medico durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

     Il Presidente è nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che lo sceglie tra i membri del Collegio stesso.

 

          Art. 12.

     Le designazioni di cui al precedente articolo dovranno pervenire entro il 30 novembre del secondo anno del biennio al prefetto della provincia il quale le inoltrerà entro il 15 dicembre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale unitamente al proprio parere sulle qualità morali e professionali dei designati ed alle lettere di accettazione dell'eventuale nomina da parte dei medesimi.

     Le Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi designeranno di norma il proprio medico di fiducia o, eccezionalmente, un nominativo scelto fra una terna di sanitari segnalati dagli organi provinciali delle associazioni nazionali invalidi di guerra e vittime civili di guerra.

     Qualora gli enti e le organizzazioni provinciali interessati non provvedano alle designazioni entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo, oppure in caso di disaccordo nelle designazioni, le designazioni stesse saranno fatte dal prefetto.

     L'Opera invalidi, cui compete l'onere della spesa per il funzionamento dei Collegi medici in relazione ai propri compiti istituzionali, stabilirà con proprio regolamento la misura dei compensi da corrispondere ai sanitari appartenenti ai Collegi stessi.

 

          Art. 13.

     Il Collegio medico deve normalmente pronunciare il suo giudizio entro quindici giorni dalla data della richiesta.

     Il Collegio medico giudica a maggioranza di voti. Il risultato della visita collegiale è subito notificato con lettera raccomandata all'interessato.

     Il mutilato o invalido sottoposto a visita collegiale il cui risultato sia stato a lui sfavorevole, non può chiedere di essere sottoposto a nuova visita prima che sia trascorso un semestre.

     Qualora peraltro sia eccepito un errore materiale, a richiesta dell'interessato, il Consiglio direttivo di cui all'art. 4 della legge, può richiedere al Collegio medico una nuova visita.

     Il giudizio espresso dal Collegio medico ha effetto solo per quanto riguarda l'applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, e del presente regolamento.

 

          Art. 14.

     Il datore di lavoro può, in qualunque tempo, prima e dopo l'assunzione, chiedere la visita di controllo presso il Collegio medico di cui all'art. 7 della legge.

     Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del Collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido, è tenuto a corrispondere a questo le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del Collegio riesca favorevole all'invalido.

     Fermo il disposto dell'art. 2103 Codice civile, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purchè compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso.

     L'invalido che ritenga di essere stato destinato a mansioni incompatibili con il proprio stato di minorazione, può ricorrere al Collegio medico di cui all'art. 7 della legge.

     In caso di giudizio del Collegio medico favorevole all'invalido il datore di lavoro è tenuto ad assegnare al medesimo una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.

 

          Art. 15.

     Nel numero dei prestatori di lavoro subordinato, occupati presso i datori di lavoro di cui all'art. 14 della legge, si intendono compresi anche gli apprendisti, purchè retribuiti.

     Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione degli invalidi, a norma dell'art. 14 della legge, il computo del personale dipendente da ogni singolo datore di lavoro deve effettuarsi sul complesso aziendale e non sui singoli stabilimenti, anche se dislocati in provincie diverse.

     Per le aziende costituite in cooperativa di lavoro, non si tiene conto, nel calcolo del numero dei dipendenti, degli operai ed impiegati che siano soci.

 

          Art. 16.

     Salvo quanto disposto dal successivo art. 49, il computo delle assunzioni obbligatorie presso i privati datori di lavoro in relazione alle categorie professionali previste dall'art. 5 della legge per la compilazione dei ruoli dei collocabili, viene effettuato distintamente per operai ed impiegati.

 

          Art. 17.

     Il datore di lavoro, che non abbia provveduto direttamente alle assunzioni, deve rivolgere alla Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi la richiesta del personale invalido occorrente specificando:

     1) il numero dei posti disponibili per ciascuna categoria di lavoro o di impiego, sia per gli invalidi militari, sia per gli invalidi civili;

     2) il trattamento economico fatto al personale dipendente, che trovasi in servizio, per le medesime categorie di lavoro o di impiego.

     In caso di indisponibilità di elementi collocabili dell'una o dell'altra categoria di invalidi di cui agli articoli 1 e 2 della legge, si applicano le norme di cui agli articoli 29 e 37 del presente regolamento.

 

          Art. 18.

     L'invalido di guerra, assunto al lavoro, è tenuto ad esibire al datore di lavoro, per poter invocare i benefici di legge, la tessera di cui all'art. 8 della legge stessa. Tale esibizione, per giustificati motivi, potrà essere fatta successivamente, ma non oltre 30 giorni dalla data dell'assunzione.

     La Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi ha la facoltà di richiedere a coloro che siano stati assunti direttamente in qualità di invalidi la dimostrazione documentata del loro diritto a beneficiare del collocamento obbligatorio.

     Qualora si accerti che il datore di lavoro ha assunto e posto in conto come invalidi persone che non possono giovarsi delle disposizioni sul collocamento obbligatorio, sarà fissato un termine non superiore a 30 giorni per le assunzioni necessarie a raggiungere le proporzioni prescritte dalla legge.

 

          Art. 19.

     La Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi segnala al datore di lavoro che ne abbia fatto richiesta il personale invalido disponibile nel luogo del lavoro e località viciniori della stessa provincia.

     Il datore di lavoro rimane tuttavia libero di effettuare le assunzioni anche al di fuori dei lavoratori invalidi indicatigli a norma del precedente comma, purchè trattisi di lavoratori residenti nella provincia dove si svolgono i lavori.

     Qualora la Rappresentanza provinciale competente per territorio non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alla richiesta, potrà trasmettere questa, per la parte non soddisfatta, ad altre Rappresentanze, le quali, ove siano in grado di corrispondere in tutto o in parte alla richiesta interesseranno la sede centrale dell'Opera invalidi ai fini dell'autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, prevista dal secondo comma dell'art. 16 della legge.

     I relativi avviamenti al lavoro dovranno essere effettuati entro 20 giorni dalla data di ricezione della autorizzazione di cui al precedente comma.

 

          Art. 20.

     Il datore di lavoro di cui all'art. 14 della legge, che occupi spontaneamente invalidi non soggetti alle disposizioni di legge per aver perduto ogni capacità lavorativa, può conteggiarli nelle percentuali degli invalidi che è tenuto ad occupare nella sua azienda.

     I datori di lavoro di cui agli articoli 9, 12 e 14 della legge hanno facoltà altresì di conteggiare nelle percentuali predette, per tempo indeterminato, i minorati di guerra già in servizio, per i quali siano venuti a cessare le condizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge.

 

          Art. 21.

     L'invalido assunto in virtù della legge ha diritto alle condizioni di retribuzione vigenti per il personale occupato ed è soggetto agli stessi obblighi stabiliti in genere per il personale dell'azienda ed agli stessi regolamenti e norme di lavoro, fermo restando quanto è disposto dal quarto comma dell'art. 14 del presente regolamento.

 

          Art. 22.

     Negli aumenti e nelle riduzioni del personale, i datori di lavoro devono procedere in modo che non risultino diminuite nel complesso le proporzioni di cui all'art. 14 della legge.

     Le vacanze di posti che si determineranno nelle ipotesi previste dal presente articolo dovranno essere colmate entro 90 giorni dal verificarsi delle vacanze medesime.

 

          Art. 23.

     Nel computo del personale dipendente, ai fini della determinazione delle aliquote percentuali di assunzioni obbligatorie, a norma dell'art. 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, i datori di lavoro sono autorizzati a non tener conto dei dipendenti assunti in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222; analoga autorizzazione agli effetti degli obblighi di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, è concessa nei confronti dei dipendenti assunti in applicazione dell'art. 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

 

          Art. 24.

     Le aziende private soggette alla legge debbono tenere in evidenza presso ciascun stabilimento due distinti elenchi rispettivamente degli invalidi militari e civili con l'indicazione del nome, cognome, paternità, luogo di nascita e data di assunzione degli invalidi occupati, nonchè della data dei licenziamenti di invalidi eventualmente effettuati nel semestre solare.

     Debbono altresì tenere a disposizione della Rappresentanza dell'Opera invalidi le tessere personali di cui all'art. 8 della legge, ritirate agli interessati.

 

          Art. 25.

     L'esonero di cui all'art. 15 della legge può essere richiesto soltanto dai privati datori di lavoro e dalle imprese contemplate dal primo comma dell'art. 34 del presente Regolamento che siano autorizzate all'opzione a norma del secondo comma dell'articolo stesso, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 12 della legge.

     La domanda di esonero, limitatamente all'escomputo richiesto, ha effetto sospensivo dall'obbligo di assunzione:

     a) per le imprese di cui al primo comma che l'abbiano proposta contro i termini previsti dall'art. 19 della legge per la regolarizzazione della situazione aziendale in rapporto alla mano d'opera invalida;

     b) per le imprese di nuova costituzione, semprechè venga avanzata entro il primo anno di attività.

     E' riconosciuto altresì l'effetto sospensivo delle domande di esonero, allorquando dette domande siano inoltrate entro 180 giorni dal verificarsi di aumenti di personale che determinino l'obbligo delle imprese di assumere nuovi lavoratori invalidi, e limitatamente alla assunzione di detti invalidi.

     La domanda deve essere prodotta dai legali rappresentanti dell'azienda, indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presentata in duplice copia, di cui una in carta legale, alla Rappresentanza dell'Opera invalidi della provincia in cui si trova la sede principale dell'azienda stessa.

     La domanda di esonero, oltre ad esporre i motivi specifici della richiesta, deve precisare le denominazioni e le località degli stabilimenti per i quali si richiede la concessione e contenere le rispettive situazioni del personale valido ed invalido occupato, distinto per sesso.

 

          Art. 26.

     La compensazione territoriale, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge, ha luogo di diritto per il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e da Enti pubblici a carattere nazionale o aventi uffici in più provincie.

     In tutti gli altri casi la domanda relativa deve essere redatta e presentata secondo le stesse modalità stabilite dal precedente articolo per gli esoneri.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà provvisoriamente autorizzare la compensazione se il datore di lavoro dimostri di avere occupato per intero le aliquote di invalidi in relazione alla totalità del personale dipendente.

 

          Art. 27.

     Le denunce complessive, di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, devono essere integrate dal prospetto riepilogativo numerico contenente i dati di cui all'allegato mod. C.L. 10 da inoltrare nei termini di legge, oltre che al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche alla sede centrale ed alla Rappresentanza dell'Opera invalidi della provincia in cui si trova la sede legale dell'azienda.

 

          Art. 28.

     Nei casi di riduzione delle aliquote di invalidi, per effetto di concessione di parziale esonero o per mancanza di invalidi da collocare, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 58 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, deve assumere altrettanti orfani di guerra quanti sono gli invalidi non assunti.

     Quando la richiesta di invalidi da parte del datore di lavoro è rimasta insoddisfatta per il periodo di almeno 10 giorni, l'indisponibilità di invalidi da collocare deve risultare da un certificato della Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi, che dovrà essere rilasciato non appena trascorso detto periodo.

     L'indisponibilità di orfani da collocare deve essere documentata dal Comitato provinciale dell'Opera orfani di guerra con le stesse modalità stabilite nel comma precedente per la indisponibilità di invalidi.

     Le assunzioni di orfani, in sostituzione di invalidi di guerra, debbono avvenire, per quanto attiene al personale femminile, tenendo conto delle distinzioni di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge.

 

          Art. 29.

     Il datore di lavoro di cui all'art. 14 della legge, esperite le pratiche per l'assunzione di invalidi e di orfani di guerra a norma del presente regolamento e trascorso il periodo di dieci giorni dalla richiesta dei medesimi - previo rilascio da parte della Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi o del Comitato provinciale dell'Opera orfani della dichiarazione da cui risulti che non vi è personale invalido od orfano disponibile - non è tenuto alla osservanza dell'obbligo di assumere invalidi ed orfani di guerra, fino a quando gli organi suddetti non gli notifichino i nominativi di invalidi ed orfani da assumere.

 

          Art. 30.

     Le aziende agricole soggette all'imponibile di mano d'opera sono tenute ad occupare invalidi di guerra, anche relativamente al personale occupato in applicazione dei decreti prefettizi emanati a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

     Le assunzioni di minorati in applicazione del precedente comma dovranno essere effettuate entro il limite massimo dell'imponibile di mano d'opera agricola fissato dai decreti suddetti, e non in soprannumero.

     E' a cura delle Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, di concerto con le Commissioni per la massima occupazione in agricoltura, provvedere alla determinazione e all'avviamento delle prescritte aliquote di lavoratori invalidi di guerra presso le aziende agricole soggette all'imponibile, in relazione all'entità dell'imponibile stesso, tenuto conto della limitazione di cui al precedente comma.

 

          Art. 31.

     Le imprese, ai cui all'art. 12 della legge, sono tenute, per quanto riguarda le denuncie periodiche di cui all'art. 11, ad inoltrare le denuncie medesime direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alla Sede centrale dell'Opera invalidi di guerra, se a carattere nazionale o aventi filiazioni in più di una provincia; quando invece esercitino la propria attività nell'ambito di una sola provincia le rispettive denuncie saranno inviate al prefetto e alla locale Rappresentanza dell'Opera invalidi.

     I servizi di trasporto in concessione, di cui al predetto art. 12 della legge, si intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

 

          Art. 32.

     Allorchè si tratti di occupazione di invalidi presso le Amministrazioni dello Stato, il Collegio medico previsto dal quarto comma dell'art. 7 della legge è nominato dai rispettivi Ministri.

     Quando si tratti invece di occupazione di invalidi presso Enti pubblici, il Collegio è nominato dall'Amministrazione dello Stato che esercita la tutela o la vigilanza sugli Enti stessi.

     Il Collegio è formato da un sanitario designato dall'Amministrazione interessata all'assunzione, da uno designato dall'Opera invalidi e dal presidente nominato dal Ministro.

     E' in facoltà delle Amministrazioni e degli Enti previsti dall'art. 9 della legge di sottoporre l'invalido alla visita del Collegio medico contemplato dall'art. 11 del presente regolamento.

 

          Art. 33.

     Nei casi di assunzione presso le Amministrazioni, Istituti ed Enti di cui all'art. 9 della legge, qualora a giudizio di dette Amministrazioni, Istituti ed Enti, il requisito della idoneità fisica costituisca una esigenza imprescindibile ed assoluta per l'espletamento delle mansioni per le quali le assunzioni hanno luogo, potrà farsi obbligo di includere fra i documenti relativi nelle domande di assunzione o di ammissione ai concorsi, una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale sanitario dalla quale risulti che il grado di minorazione dell'interessato non è incompatibile con i compiti specifici inerenti al posto cui l'invalido aspira.

     Tale obbligo, previo parere favorevole del Ministero del lavoro della previdenza sociale, dovrà essere stabilito mediante decreto del Ministro competente o, quando si tratti di Enti locali, a mezzo di decreto prefettizio, e dovrà essere enunciato nei singoli bandi di concorso, con espresso riferimento ai provvedimenti di cui sopra.

     Avverso il giudizio dell'ufficiale sanitario di cui al primo comma, è ammesso ricorso ai Collegi medici di cui all'art. 7 della legge e all'art. 32 del presente regolamento, sia da parte dell'invalido sia da parte delle Amministrazioni, Istituti ed Enti interessati.

 

          Art. 34.

     Le Aziende e gli Istituti di cui all'art. 9 della legge, le quali svolgano una attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, una attività intermediaria nella circolazione dei beni, una attività di trasporto per terra, per mare, lacustre o fluviale o per aria, una attività creditizia o assicurativa o altre attività ausiliarie delle precedenti, possono optare per il trattamento previsto per i privati datori di lavoro, di cui all'art. 14 della legge e, in tal caso, saranno soggette a tutte le disposizioni stabilite al riguardo fermo restando però quanto disposto dall'art. 12 della legge medesima.

     L'opzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale al quale devesi inoltrare formale domanda per il tramite dell'Opera invalidi che esprimerà il proprio motivato parere.

     Per le Aziende dipendenti da Enti pubblici locali la domanda di opzione deve essere inoltrata previa deliberazione adottata nelle forme di legge e subordinatamente ad autorizzazione del prefetto.

 

          Art. 35.

     Ferma restando ogni facoltà di assunzione diretta, il collocamento degli invalidi presso le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici a carattere nazionale viene effettuato tramite la Sede centrale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra che si avvarrà delle segnalazioni delle Rappresentanze provinciali, avuto riguardo alla disoccupazione invalida delle varie provincie, e, quando se ne ravvisi la necessità, per il tramite delle relative Rappresentanze provinciali semprechè sia prevista l'utilizzazione degli invalidi da assumere in sedi rientranti nelle circoscrizioni delle Rappresentanze medesime.

     Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici a carattere nazionale comunicheranno alla sede centrale dell'Opera i nominativi degli invalidi assunti direttamente o per il tramite dell'Opera stessa.

 

          Art. 36.

     Le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti pubblici a carattere nazionale di cui all'art. 9 della legge devono dare notizia alla sede centrale dell'Opera invalidi di tutti i posti messi a concorso e di quelli conferibili senza concorso, nonché, delle assunzioni eccezionali a posti non di ruolo, consentite dalla legge.

     Le Amministrazioni degli Enti locali, delle Aziende municipalizzate e degli altri Istituti di cui allo stesso articolo della legge devono fare le stesse comunicazioni alla Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi competente per territorio.

     La Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi deve dare notizia alla sede centrale dei concorsi e dei posti conferiti senza concorso, dei quali ha avuta comunicazione, ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 37.

     Nel caso di indisponibilità di invalidi da collocare, le Amministrazioni, gli Istituti ed Enti di cui all'art. 9 della legge, esperite le relative pratiche, e salvo il disposto dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, potranno far luogo ad assunzioni di elementi validi in sostituzione degli invalidi mancanti.

     Trattandosi di assunzioni nei posti iniziali di gruppo C o d'ordine e subalterno, e di operai, e in posti non di ruolo, la indisponibilità di invalidi dovrà essere documentata dall'Opera nazionale invalidi di guerra mediante apposita dichiarazione da rilasciare, a riscontro della richiesta di invalidi, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta medesima.

     Resta fermo, in prosieguo di tempo l'obbligo delle amministrazioni e degli Enti di cui al primo comma di ristabilire le proporzioni prescritte dalla legge tra personale valido e invalido, in occasione di assunzioni a posti resisi successivamente disponibili.

     L'indisponibilità di invalidi di cui al primo comma si intende nell'ambito delle singole categorie previste rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della legge.

 

          Art. 38.

     Ai sensi dell'art. 9 della legge, sono ritenuti ultimi posti di ruolo quelli ai quali si accede, secondo gli ordinamenti di ogni singola Amministrazione, Istituto od Ente, senza speciale anzianità o senza particolari meriti di servizio acquisiti nella stessa Amministrazione o in Amministrazioni affini. Ove non esistano organici per gradi o anzianità, si considerano ultimi posti di ruolo quelli ai quali si accede per ciascuna categoria, secondo gli ordinamenti dell'Ente senza speciale esperienza professionale.

     Per far luogo all'applicazione degli articoli 9 e 12 della legge, sia per i posti di gruppo A e B o equiparati da assegnarsi per concorso, sia per quelli di gruppo C o d'ordine e subalterno, come pure per quelli non di ruolo, è sufficiente che i posti siano più di uno, anche se due soltanto.

     Le proporzioni d'impiego per gli invalidi stabilite dall'art. 9 della legge sono applicabili anche per i ruoli speciali o tecnici.

     La precedenza di cui all'art. 9 della legge riguarda esclusivamente l'assunzione e non l'ordine di graduatoria per il conferimento dei posti vacanti.

 

          Art. 39.

     Ferma restando la facoltà di assunzione diretta prevista dall'art. 35 del presente regolamento, le Amministrazioni dello Stato e quelle degli Enti pubblici a carattere nazionale, le quali siano tenute a conferire senza concorso ad invalidi militari e civili posti iniziali di gruppo C o d'ordine e di subalterno, oppure ad assegnare posti non di ruolo richiederanno, di regola, entro 30 giorni dalla vacanza dei singoli posti, alla sede centrale dell'Opera invalidi, la segnalazione degli invalidi aspiranti, indicando il numero e la specie dei posti, nonchè i titoli e i documenti rispettivamente occorrenti.

     La sede centrale dell'Opera invalidi, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al precedente comma, trasmetterà all'Amministrazione richiedente l'elenco degli aspiranti specificando la loro posizione di invalidi di guerra ed indicando i titoli e i documenti in loro possesso.

     E' in facoltà dell'Amministrazione richiedente, nei casi di urgenza, di fissare all'Opera invalidi un termine di giorni 15 per la segnalazione dei minorati collocabili. In tal caso la dichiarazione di indisponibilità di cui al secondo comma dell'art. 37 del presente regolamento deve essere rilasciata entro e non oltre il termine di giorni 15.

     Ove si tratti di conferimento dei posti di cui al primo comma da parte delle Amministrazioni provinciali e comunali, delle Aziende municipalizzate, ed in genere degli Enti pubblici locali, soggetti a vigilanza governativa, le richieste di segnalazione degli invalidi aspiranti saranno fatte alle competenti Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi.

     Per le richieste, le designazioni, le documentazioni e le dichiarazioni di indisponibilità di invalidi collocabili dovranno osservarsi le stesse modalità e gli stessi termini di cui ai precedenti comma.

 

          Art. 40.

     L'ammissione degli invalidi agli ultimi posti di ruolo di gruppo A e B, che sono o si renderanno vacanti nelle Amministrazioni di cui all'art. 9 della legge, avrà luogo in occasione di nuove assunzioni di personale che le Amministrazioni stesse effettueranno mediante l'espletamento di normali concorsi.

     Le ammissioni ai posti di gruppo C o d'ordine e di subalterno o equiparati, previste dal terzo comma dell'art. 9 della legge, verranno effettuate in occasione delle relative vacanze e possibilmente non oltre 180 giorni dal verificarsi delle vacanze stesse.

     Gli invalidi assunti ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge fruiranno del normale trattamento previsto per le rispettive categorie di impiego dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e dai regolamenti degli Enti pubblici presso i quali sono occupati, nonchè dal trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi.

 

          Art. 41.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge, sono equiparati agli impiegati di gruppo C o d'ordine e subalterno delle Amministrazioni statali, i salariati delle Amministrazioni comunali e provinciali, delle Aziende municipalizzate, degli Istituti di Stato, degli Istituti di credito di diritto pubblico, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed in genere di tutte le altre Amministrazioni o Istituti soggetti a vigilanza governativa centrale o locale, i quali svolgano rispettivamente mansioni di impiegati d'ordine e di sorveglianza o di attesa.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge, i salariati che prestino un'attività prevalentemente se non esclusivamente manuale, dipendenti dagli Enti ed Amministrazioni di cui al precedente comma, sono equiparati alla categoria degli operai delle Amministrazioni statali.

 

          Art. 42.

     Per gli Enti e gli Istituti pubblici e per le Aziende di trasporto in concessione il cui personale non abbia qualifiche corrispondenti a quelle previste dalla legge e dal presente Regolamento, sarà approvata una tabella di equiparazioni con decreto del Ministro che esercita la vigilanza su detti Enti, Istituti o Aziende, di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tale decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     Alle relative decisioni gli Enti in parola dovranno uniformarsi anche nella compilazione delle denunce periodiche, previste dall'art. 11 della legge.

 

          Art. 43.

     Nell'espletamento dei concorsi e nelle assunzioni senza concorso, previste dagli articoli 9, 10 e 12 della legge, lo stato di occupazione non infirma il diritto dell'invalido a fruire dei benefici previsti dalla legge medesima e dal presente regolamento.

 

          Art. 44.

     L'esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsto dall'art. 25 della legge non si estende alla decisione, in via amministrativa, dei ricorsi contemplati dall'art. 9, comma quinto, della legge medesima, salvo i casi di ricorsi per assunzioni presso il Ministero stesso o presso gli Enti pubblici sui quali quest'ultimo esercita la vigilanza.

 

          Art. 45.

     Le Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi devono trasmettere semestralmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alla sede centrale dell'Opera invalidi un prospetto statistico riassuntivo dello stato della occupazione e della disoccupazione delle categorie degli invalidi ed orfani, desunto dalle denuncie prescritte dall'art. 17 della legge avvalendosi del prospetto allegato mod. C.L. 6.

 

          Art. 46.

     Oltre che all'Ispettorato del lavoro, la funzione ispettiva per l'applicazione delle norme sull'assunzione degli invalidi e per l'accertamento delle relative contravvenzioni, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1925, n. 2151:

     a) ai componenti del Consiglio direttivo delle Rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi;

     b) agli impiegati dell'ufficio dipendente dal Consiglio stesso, autorizzati dal prefetto, in base alle deliberazioni di detto Consiglio.

 

          Art. 47.

     Agli scopritori delle contravvenzioni spetta una quota del 5% sulle prime L. 100.000 (centomila) dell'importo netto delle contravvenzioni medesime, del 3% sulle somme da L. 100.000 (centomila) a L. 500.000 (cinquecentomila) e dell'1% sulle ulteriori somme.

     Nulla spetta però al personale e agli organi di cui al precedente articolo.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 48.

     Le compensazioni consentite, successivamente al 16 aprile 1946, ai sensi dell'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, saranno valide sino a tutto il secondo anno solare successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, salvo revoca del provvedimento che autorizza la compensazione.

 

          Art. 49.

     Le modalità relative al computo delle assunzioni obbligatorie, di cui al precedente art. 16, si applicano alle assunzioni che verranno effettuate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e non potranno essere invocate dal datore di lavoro per effettuare licenziamenti di invalidi già in servizio, anche se in eccedenza rispetto al personale occupato in ciascuna delle due categorie di impiego e di lavoro considerate nel citato art. 16.

     Ai fini della norma di cui al precedente comma il datore di lavoro è autorizzato, in via temporanea, a portare l'eventuale eccedenza di invalidi occupati in una categoria a compenso del minor numero di invalidi occupati nell'altra.

 

          Art. 50.

     Le pubbliche Amministrazioni ed i privati datori di lavoro, qualora si trovino ad avere occupato, per effetto di assunzioni già effettuate, un numero di invalidi di guerra o di invalidi civili per fatto di guerra complessivamente pari o superiore a quello dato dalle percentuali di cui agli articoli 9, 10, 12 e 14 della legge sono tenuti ad assumere gli invalidi di cui agli articoli 1 e 2 della legge non appena detto numero venga a riportarsi complessivamente al disotto dei limiti previsti dalla legge medesima.

     Soltanto in sede di dette assunzioni o di eventuali licenziamenti le pubbliche Amministrazioni ed i privati datori di lavoro sono tenuti a raggiungere gradualmente le proporzioni tra le varie categorie di invalidi ai sensi di legge.

 

          Art. 51.

     Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, si intende abrogato.

 

     Modelli - (omissis)


[1]  Lettera così modificata da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 18 settembre 1952, n. 217.