§ 58.3.20 - Legge 14 luglio 1957, n. 594.
Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:14/07/1957
Numero:594


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [5]
Art. 3. 
Art. 4.  [6]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.  [9]


§ 58.3.20 - Legge 14 luglio 1957, n. 594.

Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.

(G.U. 29 luglio 1957, n. 188)

 

Disposizioni transitorie

 

     Art. 1. [1]

     Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga all'art. 6 del D.L. 5 febbraio 1948, n. 61 e all'art. 12 del D.L. 7 aprile 1948, n. 262, nonché alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico [2].

     Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'età di 50 anni, e semprechè siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista. In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualità di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo [3] .

     Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico conseguita ai sensi dell'art. 2 costituisce, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, requisito valido per l'inquadramento di cui al comma precedente.

     L'obbligo dell'assunzione di centralinisti telefonici ciechi, in caso di nuove assunzioni di centralinisti, riguarda anche i privati datori di lavoro, i cui uffici, sedi o stabilimenti abbiano un centralino di smistamento a più di un posto di lavoro od un centralino ad un solo posto di lavoro con almeno cinque linee urbane.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quali installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

     1) le centrali e i centralini dell'Azienda telefonica di Stato e delle Società concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato;

     2) i centralini affidati per l'esercizio all'Amministrazione della pubblica sicurezza o comunque destinati ai servizi di polizia;

     3) i centralini telefonici dei servizi della Protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [4] .

     La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti, è a carico dell'Unione italiana dei ciechi.

 

          Art. 2. [5]

     Presso il ministero del lavoro è istituito un albo professionale nazionale nel quale verranno iscritti i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico che siano stati sottoposti con esito positivo ad una prova teorico-pratica da parte di apposita Commissione.

     La Commissione di cui al precedente comma ha sede presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale, è presieduta dal direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale e composta da:

     un ingegnere dell'Ispettorato del lavoro;

     un ingegnere designato dal ministero delle poste;

     un ingegnere designato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

     un sanitario dell'Ispettorato medico del lavoro;

     un tecnico scelto tra i tecnici di una Azienda telefonica di interesse nazionale, in rappresentanza dei datori di lavoro;

     un esperto designato dall'Unione italiana dei ciechi, in rappresentanza dei lavoratori.

     Espleta le funzioni di segretario un funzionario del ministero del lavoro di grado non inferiore al 6°.

     La Commissione è nominata con decreto del ministro per il lavoro e dura in carica tre anni.

 

          Art. 3.

     I minorati della vista che aspirino ad essere iscritti nell'albo professionale di cui al precedente articolo dovranno presentare domanda al ministero del lavoro per essere sottoposti alla prova teorico-pratica, allegando i seguenti documenti:

     a) diploma di conseguita idoneità alle funzioni di centralinista telefonico rilasciato da una scuola autorizzata o dalla direzione di uno dei corsi direttamente promossi o autorizzati dal ministero del lavoro, a norma dell'art. 45 legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato con legge 4 maggio 1951, n. 456;

     b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira.

 

          Art. 4. [6]

     Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro, di cui all'art. 1 della presente legge, debbono inviare al ministero del lavoro una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati dei centralini contemplati dal predetto art. 1. La dichiarazione deve essere inviata entro sessanta giorni dall'installazione dei centralini.

     Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro debbono altresì comunicare, nel termine sopra indicato, il numero e le generalità dei centralinisti vedenti addetti ai singoli centralini.

     Entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno, a cura dei pubblici e privati datori di lavoro interessati, essere comunicate al ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra.

     I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con un'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000 [7].

 

          Art. 5.

     Il ministero del lavoro, sulla scorta dei dati forniti dalle Amministrazioni od Enti pubblici e privati datori di lavoro di cui al precedente art. 4, provvede, per il tramite degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, competenti per territorio, ad avviare al lavoro i minorati della vista iscritti nell'albo professionale dei centralinisti telefonici.

     Ai minorati della vista assunti al lavoro in forza della presente legge dai privati datori di lavoro deve essere applicato il normale trattamento di lavoro e di previdenza in atto nelle aziende.

 

          Art. 6.

     Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente art. 1, possono conteggiare i minorati della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio, occupati come centralinisti telefonici, nel numero dei minorati di guerra, del lavoro e per servizio che siano tenuti ad assumere ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, e della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

 

          Art. 7.

     I privati datori di lavoro i quali, essendovi obbligati ai sensi dei precedenti articoli, rifiutino di assumere i centralinisti minorati della vista sono puniti con una ammenda da lire 7.500 a lire 15.000 [8] per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta.

 

          Art. 8.

     La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

     Le contravvenzioni previste dagli articoli 4 e 7 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della Provincia competente per territorio al quale sono rimessi i verbali relativi.

     Il prefetto, sentito il parere del competente ufficio dell'Ispettorato del lavoro, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 4 e 7 predetti, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

     Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui all'art. 4, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione e in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

     Le ammende stabilite dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente alla sede centrale dell'Unione italiana dei ciechi per essere destinate al fondo avviamento al lavoro istituito con legge 29 gennaio 1951, n. 37.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 9. [9]


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 28 luglio 1960, n. 778.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 5 marzo 1965, n. 155.

[3] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 5 marzo 1965, n. 155 e così modificato dalla L. 11 aprile 1967, n. 231.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 5 marzo 1965, n. 155.

[5] L'albo di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 12 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 28 luglio 1960, n. 778.

[7] Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[8] Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[9] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 28 luglio 1960, n. 778.