§ 58.3.10 - D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222 .
Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:03/10/1947
Numero:1222


Sommario
Art. 1.      Le imprese private, le quali abbiano alle loro dipendenze più di cinquanta lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenute ad assumere un mutilato o un invalido del [...]
Art. 2.      Hanno diritto ad essere assunti agli effetti del presente decreto, i lavoratori che non abbiano superato i 60 anni, se uomini, e i 55 se donne, i quali a causa di [...]
Art. 3.      I mutilati ed invalidi del lavoro che aspirano al collocamento devono presentare alla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, [...]
Art. 4.      Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro è costituita una Commissione presieduta dal dirigente dell'Ufficio e composta di due rappresentanti dell'associazione tra i [...]
Art. 5.      I datori di lavoro possono risolvere il rapporto di lavoro con i mutilati ed invalidi, qualora a giudizio dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro e dell'Ispettorato [...]
Art. 6.      Contro le decisioni sul grado di riduzione della capacità lavorativa emesse dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro è ammesso ricorso nei termini e [...]
Art. 7.      Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i datori di lavoro devono comunicare all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio [...]
Art. 8.      I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente decreto sono puniti con ammenda da L. 400 lire 8000 per ogni lavoratore cui si riferisce [...]
Art. 9.      La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dall'Ispettorato del lavoro


§ 58.3.10 - D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222 [1] .

Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

(G.U. 17 novembre 1947, n. 264)

 

 

     Art. 1.

     Le imprese private, le quali abbiano alle loro dipendenze più di cinquanta lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenute ad assumere un mutilato o un invalido del lavoro per ogni cinquanta dipendenti, o frazione di cinquanta, superiore a venticinque.

     Le imprese di navigazione aerea e marittima non sono tenute, per quanto concerne il personale navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.

     Nel computo di tale percentuale sono compresi i mutilati e gli invalidi del lavoro assunti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Hanno diritto ad essere assunti agli effetti del presente decreto, i lavoratori che non abbiano superato i 60 anni, se uomini, e i 55 se donne, i quali a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 40%.

     La disposizione precedente non è applicabile nei confronti dei mutilati ed invalidi del lavoro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e di quelli che, a giudizio della Commissione di cui all'art. 4 del presente decreto, per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

 

          Art. 3.

     I mutilati ed invalidi del lavoro che aspirano al collocamento devono presentare alla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, competente per territorio, domanda corredata di tutti i documenti, tra i quali l'attestato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro circa il grado di riduzione della capacità lavorativa, atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali sia generiche che specifiche.

     La Sezione compila il ruolo dei mutilati ed invalidi collocabili e ne invia trimestralmente copia all'Ufficio provinciale del lavoro ed alla sede centrale dell'assicurazione.

     A ciascun interessato la Sezione stessa rilascia un certificato attestante il numero di iscrizione nel ruolo.

 

          Art. 4.

     Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro è costituita una Commissione presieduta dal dirigente dell'Ufficio e composta di due rappresentanti dell'associazione tra i mutilati ed invalidi del lavoro, di uno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

     La Commissione dichiara l'idoneità al lavoro dei mutilati e degli invalidi, distinguendoli per categorie professionali, e ne cura il collocamento.

 

          Art. 5.

     I datori di lavoro possono risolvere il rapporto di lavoro con i mutilati ed invalidi, qualora a giudizio dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro e dell'Ispettorato del lavoro, risulti un aggravamento dell'invalidità che impedisce al lavoratore di prestare le mansioni per le quali è stato assunto, ovvero quando l'Ispettorato del lavoro accerti la sussistenza degli estremi di cui al secondo comma dell'art. 2.

 

          Art. 6.

     Contro le decisioni sul grado di riduzione della capacità lavorativa emesse dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro è ammesso ricorso nei termini e modi stabiliti dalle norme vigenti.

 

          Art. 7.

     Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i datori di lavoro devono comunicare all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio il numero complessivo dei lavoratori dipendenti distribuiti per stabilimento e distinti per categoria e sesso.

     Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno i datori di lavoro dovranno comunicare all'Ufficio del lavoro competente per territorio i dati di cui sopra nonchè il numero e le generalità dei mutilati ed invalidi del lavoro assunti in applicazione del presente decreto.

 

          Art. 8.

     I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente decreto sono puniti con ammenda da L. 400 lire 8000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'infrazione. In caso di sospensione e ritardo della comunicazione di cui all'art. 7 i datori di lavoro sono puniti con ammenda da L. 800 a L. 8.000.

 

          Art. 9.

     La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dall'Ispettorato del lavoro.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 9 aprile 1953, n. 292.