§ 57.11.33 - Legge 13 marzo 1958, n. 254.
Trasformazione della libera Università di Camerino in Università statale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:13/03/1958
Numero:254


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'anno accademico 1958-59 l'Università libera di Camerino è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione [...]
Art. 2.      I contributi attualmente corrisposti dalle Provincie, dai Comuni e dagli altri enti locali sono devoluti all'Università degli studi di Camerino
Art. 3.      Lo Stato corrisponderà annualmente all'Università di Camerino per il suo mantenimento un contributo di lire 20.000.000
Art. 4.      Il patrimonio mobile ed immobile dell'Università libera, devoluto all'Università statale
Art. 5.      All'Università di Camerino è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui alla tabella A annessa alla presente legge
Art. 6.      Salvo quanto disposto nei successivi articoli 14 e 15 per il personale insegnante e assistente della Facoltà di medicina veterinaria, nella prima applicazione della [...]
Art. 7.      Nella prima applicazione della presente legge, i posti della carriera esecutiva, previsti dall'annessa tabella A, che risultino disponibili dopo effettuato [...]
Art. 8.      Per il personale che verrà inquadrato, ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, nei ruoli statali, l'inquadramento è consentito solo nei confronti di coloro che abbiano [...]
Art. 9.      Il personale non di ruolo assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Università libera di [...]
Art. 10.      Al personale di ruolo dell'Università libera di Camerino, che per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di [...]
Art. 11.      Il Consiglio di amministrazione dell'Università libera è sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge
Art. 12.      Lo statuto dell'Università statale di Camerino sarà predisposto ed approvato a norma di legge ed avrà vigore a decorrere dall'anno accademico 1958-59
Art. 13.      A decorrere dall'anno accademico 1958-59 la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Camerino è soppressa
Art. 14.      I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso la anzidetta Facoltà di medicina veterinaria, sono iscritti nei ruoli del personale insegnante delle [...]
Art. 15.      Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso la Facoltà di medicina veterinaria, sono iscritti nei ruoli del personale assistente delle Università statali [...]
Art. 16.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59, previsto in lire 102.700.000, si farà fronte: quanto a lire 25.000.000 a [...]


§ 57.11.33 - Legge 13 marzo 1958, n. 254.

Trasformazione della libera Università di Camerino in Università statale.

(G.U. 8 aprile 1958, n. 84)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'anno accademico 1958-59 l'Università libera di Camerino è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 2.

     I contributi attualmente corrisposti dalle Provincie, dai Comuni e dagli altri enti locali sono devoluti all'Università degli studi di Camerino.

     L'Università degli studi provvederà a stipulare cogli enti locali apposite convenzioni per la determinazione dell'ammontare dei singoli contributi e della durata di essi.

 

          Art. 3.

     Lo Stato corrisponderà annualmente all'Università di Camerino per il suo mantenimento un contributo di lire 20.000.000.

 

          Art. 4.

     Il patrimonio mobile ed immobile dell'Università libera, devoluto all'Università statale.

     L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà del comune di Camerino all'Università libera è mantenuta per l'Università statale.

 

          Art. 5.

     All'Università di Camerino è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

     I posti previsti sono portati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.

 

          Art. 6.

     Salvo quanto disposto nei successivi articoli 14 e 15 per il personale insegnante e assistente della Facoltà di medicina veterinaria, nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante e di segreteria, assistente, tecnico ed ausiliario, organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dallo statuto della Università libera, che trovasi in servizio alla data della legge stessa, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università.

     Il personale insegnante della predetta Università libera è collocato nella corrispondente categoria statale.

     Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria e d'ordine, dell'Università libera, è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente, nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle Segreterie universitarie, secondo la sua anzianità di servizio di ruolo.

     Il personale assistente, tecnico ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

 

          Art. 7.

     Nella prima applicazione della presente legge, i posti della carriera esecutiva, previsti dall'annessa tabella A, che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 6, sono conferiti mediante concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale non di ruolo in servizio presso l'Università libera di Camerino alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

     Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma e per l'espletamento di esso vanno osservati i limiti, le condizioni e le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1950, n. 224.

     I posti di tecnico e di ausiliario di cui all'annessa tabella A che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 6, sono conferiti, mediante concorso, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 32 dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e dall'art. 32-bis della relativa legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

 

          Art. 8.

     Per il personale che verrà inquadrato, ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, nei ruoli statali, l'inquadramento è consentito solo nei confronti di coloro che abbiano acquisito, a norma dello statuto approvato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1172, posizione giuridica e gerarchica corrispondente a quella annessa ai posti da conferire.

 

          Art. 9.

     Il personale non di ruolo assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Università libera di Camerino, è inquadrato dal 1° novembre 1958 nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme relative ai requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie.

 

          Art. 10.

     Al personale di ruolo dell'Università libera di Camerino, che per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Università antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

     Al personale dell'Università suddetta si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell'art. 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente, tecnico e ausiliario.

     Lo Stato assume, a partire dal 1° novembre 1958, l'onere di tutte le pensioni già liquidate agli aventi diritto. Dalla stessa data, le pensioni stesse sono riliquidate sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

     L'Università di Camerino provvederà al versamento delle somme esistenti in cassa alla data del 31 ottobre 1958, trattenute sullo stipendio degli interessati, ai fini della pensione, secondo le norme del proprio statuto e di quelle accantonate, al medesimo titolo, quale contributo a carico dell'Università.

 

          Art. 11.

     Il Consiglio di amministrazione dell'Università libera è sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge.

     L'amministrazione provvisoria dell'Università è affidata ad un commissario governativo da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico anche di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

 

          Art. 12.

     Lo statuto dell'Università statale di Camerino sarà predisposto ed approvato a norma di legge ed avrà vigore a decorrere dall'anno accademico 1958-59.

 

          Art. 13.

     A decorrere dall'anno accademico 1958-59 la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Camerino è soppressa.

 

Disposizioni transitorie.

 

          Art. 14.

     I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso la anzidetta Facoltà di medicina veterinaria, sono iscritti nei ruoli del personale insegnante delle Università statali secondo la loro anzianità di nomina.

     I professori stessi sono assegnati a cattedra della stessa disciplina o di disciplina affine presso le Facoltà di medicina veterinaria, in soprannumero rispetto ai posti stabiliti nei rispettivi organici, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta della Facoltà interessata e con il consenso dei professori.

     Qualora l'assegnazione sia proposta in rapporto a disciplina affine a quella professata, dovrà essere altresì sentito il parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     I posti in soprannumero di cui al comma secondo del presente articolo dovranno essere riassorbiti qualora i professori ad essi assegnati vengano trasferiti ad altra sede.

     Qualora non intervenga proposta di assegnazione del professore ad altra Facoltà, il professore stesso è collocato nella posizione di disponibilità, ai sensi delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 72 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 15.

     Gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso la Facoltà di medicina veterinaria, sono iscritti nei ruoli del personale assistente delle Università statali secondo la loro anzianità di nomina. Gli assistenti stessi sono assegnati a cattedre della stessa disciplina o di disciplina affine presso le facoltà di medicina veterinaria, in soprannumero rispetto ai posti stabiliti nei rispettivi organici, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta della Facoltà interessata e con il consenso degli assistenti.

     I posti in soprannumero di cui al comma precedente dovranno essere riassorbiti qualora gli assistenti ad essi assegnati vengano trasferiti ad altra sede.

     Qualora non intervenga proposta di assegnazione dell'assistenza ad altra Facoltà, l'assistente stesso è collocato nella posizione di disponibilità, ai sensi delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 72 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Per l'inquadramento del personale assistente nel ruolo statale universitario valgono le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge.

 

          Art. 16.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59, previsto in lire 102.700.000, si farà fronte: quanto a lire 25.000.000 a carico del capitolo corrispondente a quello n. 285 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58; quanto a lire 77.700.000 a carico del fondo speciale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, della parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella A.

 

Ruolo organico professori universitari

Facoltà di giurisprudenza

n.

4

Facoltà di scienze

n.

4

Facoltà di farmacia

n.

2

Totale

n.

10

Ruolo organico del personale assistente

Assistenti

n.

9

Ruoli organici delle segreterie universitarie

Carriera direttiva

Qualifica: Consigliere di 1ª classe

n.

1

Carriere di concetto

 

 

Qualifica: Ragioniere

n.

1

Carriera esecutiva

 

 

Primo archivista

n.

1

Ruolo organico dei tecnici delle università

Ausiliari

n.

6