§ 72.1.14 - L. 10 gennaio 2006, n. 17.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.1 accordi di sede
Data:10/01/2006
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 72.1.14 - L. 10 gennaio 2006, n. 17.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004.

(G.U. 26 gennaio 2006, n. 21)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ACCORDO DI SEDE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

 

LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata «l'Italia»)

da una parte, e

L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

(successivamente denominata «l'Autorità»)

dall'altra parte

CONSIDERANDO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178 del 28 gennaio 2002 che istituisce l'Autorità;

CONSIDERANDO che la decisione adottata a Bruxelles il 13 dicembre 2003 dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri a livello di Capi di Stato o di Governo ha fissato la sede dell'Autorità a Parma;

CONSIDERANDO che l'articolo 46 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002 stabilisce che il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile all'Autorità, e che l'articolo 48 del detto regolamento precisa che al personale della Autorità si applicano le norme ed i regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, ma che è necessario prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli del citato Protocollo nonché ad altri aspetti;

CONSIDERANDO che il sostegno dell'Italia sarà disciplinato dal presente Accordo e dalle intese amministrative riguardanti la messa a disposizione degli edifici, locali e terreni, situati in Parma;

INTENZIONATE a prendere tutte le misure necessarie per garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento delle strutture della Autorità in Italia,

Hanno convenuto quanto segue:

 

Articolo 1

Sede.

1. L'Italia metterà a disposizione gli edifici, i locali e i terreni che saranno individuati, a seguito di successivi negoziati, in intese supplementari con le competenti Autorità italiane.

2. Per «sede» si intendono:

a) gli «edifici, locali e terreni» utilizzati dalla Autorità ed indicati come tali nell'allegato I al presente Accordo; le modifiche saranno comunicate mediante scambio di lettere tra le autorità designate dalle parti contraenti; le planimetrie degli edifici saranno messe a disposizione in caso di necessità;

b) gli «edifici, locali e terreni» che la Autorità utilizzerà temporaneamente per proprie attività ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Autorità occupa detti edifici, locali e terreni. In ciascuna di tali evenienze la Autorità provvederà ad avvertire le autorità competenti, per quanto possibile con almeno una settimana di anticipo e secondo una procedura da concordare, indicando l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attività.

 

Articolo 2

Personalità giuridica.

1. L'Italia riconosce la personalità giuridica dell'Autorità come prevista all'articolo 46 del Regolamento n. 178/2002 ed, in particolare, la sua capacità giuridica di:

a) stipulare contratti;

b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili;

c) di stare in giudizio.

2. Per le finalità dei presente Accordo, l'Autorità sarà rappresentata dal Direttore esecutivo.

 

Articolo 3

Sostegno generale.

1. L'Italia adotterà tutti i provvedimenti necessari ad aiutare l'Autorità ad insediare e mantenere in buono stato di funzionamento le proprie strutture in Italia.

2. L'Italia riconoscerà e converrà che per il buon funzionamento dell'Autorità sono necessarie apposite misure e prestazioni, nonché impianti e servizi di sostegno. Per agevolare l'applicazione a livello locale del presente Accordo, l'Autorità manterrà stretti rapporti di coordinamento con i rappresentanti nominati dall'Italia e con le amministrazioni locali.

3.

a) Le competenti autorità italiane e gli enti loro subordinati, si adopereranno per quanto possibile a fornire alla Autorità, su sua richiesta, tutti i servizi necessari, che comprendono a titolo non esaustivo l'elettricità, l'acqua, le fognature, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, il telegrafo, trasporti locali, le canalizzazioni, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio.

b) I suddetti servizi saranno forniti all'Autorità a condizioni eguali a quelle garantite in circostanze simili alle amministrazioni pubbliche dello Stato italiano.

4. L'Italia si adopererà affinché le competenti autorità italiane garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti gli edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire ingerenze o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo.

5.

a) L'Italia si adopererà per fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Autorità garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole Europee.

L'Italia realizzerà tale impegno attraverso una istituzione scolastica, statale o paritaria, associata al sistema delle Scuole Europee.

Il reclutamento del relativo personale avverrà attraverso nomine in deroga anche facendo ricorso a contratti di prestazione d'opera di durata annuale rinnovabili.

Analogamente in deroga al limite di numero di alunni frequentanti si provvederà per la costituzione delle sezioni e delle classi.

b) L'Italia e l'Autorità stabiliranno di comune accordo la data a partire dalla quale sarà data attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma (a).

 

Articolo 4

Comunicazioni.

1. La Autorità sarà autorizzata ad impiantare ed operare sul proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia adotterà tutti i provvedimenti idonei ad agevolare la Autorità nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e adotterà in particolare provvedimenti che permettano la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie ad impiantare e utilizzare antenne fisse e mobili e altri dispositivi di telecomunicazione via satellite.

2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Autorità o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dalla Autorità, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potrà essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza. La tutela riguarda in particolare le pubblicazioni, i nastri magnetici, i dischi ottici, i dischetti, le immagini fisse, i film e le registrazioni visive e sonore.

3. L'Autorità godrà per le sue comunicazioni ufficiali dei trattamento non meno favorevole di quello che è accordato dall'Italia a qualsiasi altro governo incluse le missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica italiana, in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi etc.

4. L'Autorità sarà autorizzata, per le sue funzioni ufficiali, ad usare le ferrovie dello Stato e altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane.

 

Articolo 5

Responsabilità giuridica internazionale.

La responsabilità giuridica internazionale dell'Italia non potrà essere chiamata in causa in conseguenza di attività della Autorità sul territorio italiano, di atti o omissioni della Autorità o di suoi rappresentatiti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora venisse chiamata in causa la responsabilità dell'Italia, questa avrà diritto di rivalsa nei confronti della Autorità.

 

Articolo 6

Responsabilità per danni o pregiudizi.

1. La Autorità sarà responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia. Senza alcun pregiudizio per la prerogativa dell'Autorità di scegliere il diritto applicabile ai contratti secondo l'art. 47 del Regolamento tale responsabilità sarà in principio disciplinata dal diritto italiano.

2. La Autorità dovrà tenere indenne l'Italia da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi.

3. La Autorità stipulerà un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilità civili.

 

Articolo 7

Privilegi ed immunità.

1. L'Italia applicherà alla Autorità i privilegi e le immunità previsti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965.

2. Ai fini dell'applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee alle relazioni tra la Autorità e l'Italia, valgono le seguenti definizioni:

- tutti i riferimenti alle Comunità europee vanno letti come riferimenti alla Autorità;

- tutti i riferimenti ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee vanno letti come riferimenti ai funzionari e agli altri agenti della Autorità;

- fatta eccezione per gli articoli 7, 13, 15 e 16, i riferimenti al Consiglio e alla Commissione vanno letti come riferimenti al «Consiglio d'amministrazione» della Autorità.

3. Altri specifici o individuali privilegi non disciplinati dal presente Accordo saranno oggetto di accordi supplementari da negoziare alle condizioni già ottenute o applicate alle organizzazioni internazionali o istituzioni dell'Unione europea o ad organismi già presenti in Italia.

 

Articolo 8

Immunità dell'Autorità.

1. La Autorità, i suoi beni, i suoi averi ed i suoi archivi - ovunque situati e destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Autorità - saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale e non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

2. I locali e gli edifici utilizzati dalla Autorità saranno inviolabili. Le autorità competenti italiane non entreranno nei locali per svolgere attività ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore esecutivo dell'Autorità ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumerà il consenso del Direttore esecutivo o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo né l'uno né l'altro.

3. La Autorità non godrà dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari:

i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene o è utilizzato per conto dell'Autorità ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;

ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale;

iii) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'Autorità.

4. Il Direttore esecutivo della Autorità si impegna a fare in modo che i locali della Autorità non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della libertà personale ai sensi della legislazione italiana o sono ricercati dall'Italia ai tini dell'estradizione in un altro Paese.

5. L'Italia riconoscerà alla Autorità il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane interessate in qualsiasi altra località d'Italia.

6. Le autorità italiane garantiranno il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dalla Autorità alle persone indicate nel presente Accordo.

 

Articolo 9

Agevolazioni finanziarie.

1. La Autorità, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque siano tenuti, saranno, entro i limiti della loro attività ufficiali, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni.

2. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la Autorità ne sarà esente per gli acquisti di beni e servizi nonché per le importazioni di beni di rilevante importo concernenti le sue attività ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione «acquisti e/o importazioni di importo rilevante» si applicherà all'acquisto di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.

3. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicheranno a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorità competenti italiane alla Autorità.

4. La Autorità sarà esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea; le autorità italiane si impegneranno ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Autorità.

5. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle autorità italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.

6. La Autorità potrà ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

 

Articolo 10

Veicoli della Autorità.

La Autorità sarà esente da imposte, dazi o da ogni altro diritto, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati «alle attività ufficiali» e dei relativi pezzi di ricambio. La Autorità sarà parimenti esente dalla tassa di possesso sui veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli potranno essere acquistati o importati in esenzione dei diritti doganali e delle accise e imposte di consumo, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali.

 

Articolo 11

Personale della Autorità.

1. Il personale della Autorità sarà composto dalle seguenti categorie:

a) personale statutario soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità Europee

- funzionari

- agenti temporanei

- agenti a contratto

- agenti ausiliari

b) personale esterno

- esperti nazionali distaccati (END)

- esperti a contratto, incaricati di studi, ecc.

Il personale esterno con incarichi ad hoc di natura specialistica della Autorità viene considerato «esperto incaricato dalla Autorità».

2. I privilegi e le immunità concessi dal presente Accordo al personale della Autorità e agli esperti incaricati dalla Autorità mireranno unicamente a garantire il funzionamento senza ostacoli della Autorità, e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono.

3. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 12 a 15 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, si conviene specificamente che i funzionari, gli agenti temporanei, gli agenti a contratto e gli agenti ausiliari della Autorità

i) godranno dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, comprese le loro parole e i loro scritti e continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

ii) saranno esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Autorità;

iii) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico non saranno sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

iv) godranno, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;

v) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico, riceveranno la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani o residenti permanenti;

vi) potranno importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso l'Autorità e per un massimo di due spedizioni - la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale paese, che sarà registrato in una serie speciale.

vii) beneficeranno, per un periodo di due anni ad iniziare dall'installazione ufficiale dell'Autorità nella sua sede permanente o dalla loro assunzione da parte dell'Autorità, qualunque sia l'ultimo, dell'esenzione dall'IVA su acquisti e/o importazioni di mobilia ed altri effetti personali, necessari per il loro insediamento, di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia;

viii) potranno esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dalla Autorità, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli in loro uso e possesso.

4. L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente all'Autorità o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. La Autorità, comunque, si impegnerà a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

5. Oltre ai privilegi e alle immunità definite ai paragrafi precedenti, al Direttore esecutivo della Autorità e ai membri del suo gruppo aventi funzioni direttive, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, sono riconosciuti privilegi e immunità, agevolazioni e facilitazioni accordate dal Governo italiano ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia.

6. Oltre i privilegi e le immunità suddette i membri del personale, che non sono residenti permanenti in Italia al momento della loro assunzione in servizio presso l'Autorità ed i funzionari assunti dall'Autorità prima del trasferimento a Parma, potranno acquistare un autoveicolo in esenzione da diritti e tasse per il periodo della loro residenza in Italia; l'autoveicolo è registrato in una serie speciale.

 

Articolo 12

Sicurezza sociale.

1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso, e per consentire agli interessati di crearsi una pensione di vecchiaia,

a) i funzionari e gli agenti temporanei e gli agenti a contratto saranno iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea;

b) gli agenti-ausiliari saranno iscritti ad un regime obbligatorio, preferibilmente quello dell'ultimo paese di iscrizione o del paese di origine;

c) gli agenti ausiliari non iscritti ad un regime obbligatorio dell'Unione europea verranno iscritti al regime italiano, e saranno pagati dalla Autorità i contributi previsti dalla normativa in vigore.

2. Salvo quanto previsto alla lettera (c) del precedente comma, la Autorità sarà esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dalla Autorità, o a suo nome, al proprio personale. Il personale di cittadinanza italiana sarà tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Autorità, o a suo nome.

 

Articolo 13

Disposizioni particolari.

1. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, la Autorità ne informerà le autorità italiane. Almeno una volta all'anno la Autorità comunicherà alle autorità italiane l'elenco del personale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dei coniugi e dei familiari a loro carico.

2. Sulla base dell'elenco del personale di cui al precedente comma l, il Ministero degli Affari Esteri rilascerà ai funzionari dell'Autorità, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, ed agli esperti nazionali distaccati, una speciale carta d'identità che attesti che il titolare di tale carta d'identità speciale è un funzionario dell'Autorità o il coniuge o il familiare a carico di tale funzionario che godano di privilegi ed immunità.

3. Il Consiglio d'amministrazione della Autorità avrà il diritto e il dovere di privare dell'immunità il Direttore esecutivo della Autorità o un membro del suo personale o un esperto incaricato dalla Autorità, qualora ritenga che l'immunità possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi della Autorità.

4. La Autorità si impegnerà a cooperare con le competenti autorità del Governo italiano ogniqualvolta sia necessario per prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni previste dal presente Accordo.

5. Fatti salvi i privilegi e le immunità concesse in base al presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunità avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.

6. Per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Autorità, nonché tutte le persone invitate dalla Autorità a partecipare alle proprie attività, le competenti autorità italiane assumeranno tutte le iniziative necessarie ad agevolarne l'ingresso nei territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Verranno loro concessi gratuitamente e con la massima rapidità visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito.

 

Articolo 14

Risoluzione delle controversie.

Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo saranno oggetto di un tentativo di soluzione negoziale tra le parti interessate. Le controversie non risolte con questa procedura saranno di competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

Articolo 15

Entrata in vigore.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

Fatto a Parma il 27 aprile 2004 in due originali nelle lingue italiana, francese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di controversie relative all'interpretazione del presente Accordo, prevarrà il testo in lingua italiana.

 

Scambio di lettere

Ministero degli Affari Esteri

Roma, 5 luglio 2004

Egregio Direttore Esecutivo,

mi riferisco all'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (qui di seguito denominata «EFSA») firmato a Parma il 27 aprile 2004, ed in particolare all'art. 1 paragrafo 2 lettera (a) del predetto accordo.

Il Governo italiano ha l'onore di portare a conoscenza della S.V. la Dichiarazione qui allegata, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Parma, Elvio Ubaldi, nella quale si garantisce al Governo italiano e all'EFSA l'immediata disponibilità della sede operativa provvisoria dell'EFSA e che quest'ultima sarà tenuta indenne da qualsiasi azione che possa restringere la piena disponibilità della suddetta sede.

Propongo che la presente lettera e la Sua risposta, nonché la Dichiarazione ad essa allegata, costituiscano un addendum all'Accordo di sede di cui sopra, in conformità a quanto previsto dall'art. 1,2 (a). Tale addendum sarà soggetto a ratifica da parte del Parlamento della Repubblica Italiana, ed entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo di sede cui si riferisce.

Egregio Direttore Esecutivo, La prego di accettare i sensi della mia più alta considerazione.

LUIGI SOLARI

Ministro Plenipotenziario

Mr. Geoffrey Podger

Direttore Esecutivo

Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare

Bruxelles

 

 

Il Sindaco di Parma

Dichiarazione di impegno circa l'immediata disponibilità della sede operativa provvisoria dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare

 

Il sottoscritto Elvio Ubaldi, nella sua qualità di sindaco del Comune di Parma

premesso:

- che la Città di Parma è stata individuata dall'Unione Europea come sede definitiva dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA);

- che la sede di rappresentanza dell'EFSA sarà collocata nel Palazzo Ducale di Parma, di proprietà del Comune di Parma, attualmente occupato dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;

- che il Comune di Parma ha prontamente attivato, per i profili di sua competenza, le procedure finalizzate alla realizzazione della sede operativa definitiva dell'EFSA, che sorgerà nelle immediate vicinanze del Palazzo Ducale;

- che si rende necessario porre subito a disposizione dell'EFSA una adeguata sede provvisoria, in modo da consentire l'immediato trasferimento a Parma degli uffici dell'Autorità;

- che, a seguito di colloqui con i soggetti interessati e di accurati sopralluoghi, è stato individuato dall'EFSA, come idonea sede operativa provvisoria, un nuovissimo complesso immobiliare ad uso uffici situato in Parma, viale Mentana;

- che il complesso immobiliare in data 23.06.2004 è stato acquisito da parte dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, ad eccezione di una piccola porzione che resta di proprietà privata;

- che l'Azienda U.S.L. e il privato proprietario della porzione residua, hanno concordato con l'EFSA le condizioni tecniche ed economiche per la messa a disposizione del complesso immobiliare, in tempi brevissimi, previa effettuazione dei lavori di adattamento che saranno ritenuti necessari per l'immediato trasferimento degli uffici;

- che il Comune di Parma intende adoperarsi per favorire la messa a disposizione dell'EFSA dell'intero complesso immobiliare nel più breve tempo possibile;

- che, a tal fine, l'azienda di servizi del Comune di Parma denominata AMPS s.p.a. prenderà in locazione la parte del complesso immobiliare di proprietà privata mettendola a disposizione dell'EFSA alle condizioni concordate.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Parma,

si impegna

nei confronti del Governo italiano e dell'EFSA

- ad adoperarsi affinché la propria Azienda di servizi AMPS s.p.a. e l'Azienda U.S.L. di Parma trasferiscano all'EFSA il complesso immobiliare in questione alle condizioni concordate e senza ulteriori oneri per l'Autorità;

- ad adoperarsi affinché il complesso immobiliare rimanga a disposizione dell'EFSA fino alla completa realizzazione della sede definitiva e comunque per tutto il tempo che sarà ritenuto necessario dalla stessa EFSA;

garantisce

al Governo italiano ed all'EFSA

che il complesso immobiliare è libero da qualsiasi vincolo di fatto o di diritto e che la stessa EFSA sarà tenuta indenne da qualsiasi azione che possa restringerne la piena disponibilità.

Il Sindaco

(Elvio Ubaldi)

Parma, 24.06.2004

Prot. n. 83074 I/6/2.9.9

 

 

Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare

IL DIRETTORE ESECUTIVO

Bruxelles, 23 Agosto 2004

Ref GP/ac/mh (2004)559

Egregio Ministro Plenipotenziario,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 5 luglio 2004, il cui testo è il seguente:

«mi riferisco all'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare firmato a Parma il 27 aprile 2004, ed in particolare all'art. 1 paragrafo 2 lettera a del predetto accordo.

Il Governo italiano si impegna a trasmettere in allegato una Dichiarazione, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Parma, Elvio Ubaldi, di garanzia circa l'immediata disponibilità della sede operativa provvisoria dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.

Propongo che la presente lettera e la Sua risposta, nonché la Dichiarazione ad essa allegata, costituiscano un addendum all'Accordo di sede di cui sopra, in conformità a quanto previsto dall'art. 1,2 (a). Tale addendum sarà soggetto a ratifica da parte del Parlamento della Repubblica Italiana, ed entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo di sede cui si riferisce.».

Desidero comunicare che l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha accettato i termini della Sua lettera e che il presente scambio di lettere costituirà un addendum all'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, firmato a Parma il 27 aprile 2004, con il quale entrerà in vigore.

Egregio Ministro Plenipotenziario, La prego di accettare i sensi della mia più alta considerazione.

Geoffrey Podger

Direttore Esecutivo

S. E. Luigi Solari

Ministro Plenipotenziario

Ministero degli Affari Esteri

Roma