§ 57.8.63 - D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sulle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.8 riconoscimento dei titoli di studio
Data:02/08/2010
Numero:164


Sommario
Art. 1.  Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 2.  Iscrizione all'elenco
Art. 3.  Sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco
Art. 4.  Abrogazioni


§ 57.8.63 - D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sulle istituzioni scolastiche associate al sistema International baccalaureate organization - IBO.

(G.U. 6 ottobre 2010, n. 234)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 2;

     Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

     Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 aprile 2010;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale.

     2. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento, è riconosciuto, sul territorio italiano, alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

     3. Ai fini dell'iscrizione all'università ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua italiana non sia contemplato dal percorso di studi in relazione al quale è stato conseguito il diploma suddetto, ai fini dell'immatricolazione, i singoli atenei, nell'esercizio della propria autonomia, possono prevedere una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalità, con particolare riferimento alle classi di laurea previste dalla facoltà a cui lo studente intende iscriversi, saranno, di volta in volta, definite dalle competenti autorità accademiche.

     4. Ai fini del presente regolamento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è di seguito denominato: «Ministero».

 

     Art. 2. Iscrizione all'elenco

     1. Il Ministero cura la formazione di un elenco nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere, operanti all'estero e in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano. L'iscrizione nell'elenco è subordinata alla presentazione di un documento attestante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra ed alla determinazione delle affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

     2. L'elenco di cui al comma 1 deve indicare, a cura del Ministero, la denominazione e la sede del collegio e dell'istituzione, le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento italiano e l'eventuale presenza, tra gli esami superati al fine di conseguire il diploma, di una prova di conoscenza di lingua italiana.

     3. Il Ministero acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai fini dell'individuazione dei piani di studio, in coerenza con il riordino della scuola secondaria di secondo grado, in attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla cui base stabilire le affinità di cui al comma 2 dei percorsi di baccellierato internazionale. Detti piani di studio sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     4. Nell'elenco di cui al comma 1 permangono i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia, che hanno già ottenuto l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, previa verifica della coerenza dei piani di studio con quelli individuati ai sensi del comma 3.

     5. Per l'ammissione al biennio di baccellierato internazionale, è necessario che lo studente sia in possesso di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado, in conformità con l'ordinamento scolastico di provenienza.

 

     Art. 3. Sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco

     1. L'iscrizione all'elenco può essere sospesa o revocata, con provvedimento motivato, qualora il Ministero accerti violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti o per la sopravvenuta revoca del riconoscimento del diploma da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra, ovvero quando sussistano gravi ragioni di ordine didattico. Gli effetti del provvedimento decorrono dalla sua comunicazione alle istituzioni cui viene sospesa o revocata l'iscrizione.

 

     Art. 4. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 [1].

 

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2010  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 254


[1] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 11 ottobre 2010, n. 238.