Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.8 riconoscimento dei titoli di studio |
Data: | 02/08/2010 |
Numero: | 164 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione |
Art. 2. Iscrizione all'elenco |
Art. 3. Sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco |
Art. 4. Abrogazioni |
§ 57.8.63 - D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sulle istituzioni scolastiche associate al sistema International baccalaureate organization - IBO.
(G.U. 6 ottobre 2010, n. 234)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 aprile 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale.
2. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento, è riconosciuto, sul territorio italiano, alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
3. Ai fini dell'iscrizione all'università ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua italiana non sia contemplato dal percorso di studi in relazione al quale è stato conseguito il diploma suddetto, ai fini dell'immatricolazione, i singoli atenei, nell'esercizio della propria autonomia, possono prevedere una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalità, con particolare riferimento alle classi di laurea previste dalla facoltà a cui lo studente intende iscriversi, saranno, di volta in volta, definite dalle competenti autorità accademiche.
4. Ai fini del presente regolamento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è di seguito denominato: «Ministero».
Art. 2. Iscrizione all'elenco
1. Il Ministero cura la formazione di un elenco nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere, operanti all'estero e in Italia ai sensi del
2. L'elenco di cui al comma 1 deve indicare, a cura del Ministero, la denominazione e la sede del collegio e dell'istituzione, le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento italiano e l'eventuale presenza, tra gli esami superati al fine di conseguire il diploma, di una prova di conoscenza di lingua italiana.
3. Il Ministero acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai fini dell'individuazione dei piani di studio, in coerenza con il riordino della scuola secondaria di secondo grado, in attuazione dell'articolo 64 del
4. Nell'elenco di cui al comma 1 permangono i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia, che hanno già ottenuto l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 2 della
5. Per l'ammissione al biennio di baccellierato internazionale, è necessario che lo studente sia in possesso di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado, in conformità con l'ordinamento scolastico di provenienza.
Art. 3. Sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco
1. L'iscrizione all'elenco può essere sospesa o revocata, con provvedimento motivato, qualora il Ministero accerti violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti o per la sopravvenuta revoca del riconoscimento del diploma da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra, ovvero quando sussistano gravi ragioni di ordine didattico. Gli effetti del provvedimento decorrono dalla sua comunicazione alle istituzioni cui viene sospesa o revocata l'iscrizione.
Art. 4. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 254
[1] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 11 ottobre 2010, n. 238.