§ 57.8.23 – D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.8 riconoscimento dei titoli di studio
Data:18/04/1994
Numero:777


Sommario
Art. 1.  Oggetto ed ambito di applicazione.
Art. 2.  Iscrizione dell'elenco.
Art. 3.  Sospensione o revoca dell'iscrizione all'elenco.
Art. 4.  Abrogazione di norme.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 57.8.23 – D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777. [1]

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.

(G.U. 6 maggio 1994, n. 104).

 

     Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale.

     2. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede a Ginevra, è riconosciuto sul territorio italiano alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento.

     3. Ai fini dell'iscrizione all'università ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituiti di istruzione secondaria con durata quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua italiana non fosse stato contemplato dal corso di studi per il quale si è conseguito il diploma suddetto, ai fini dell'immatricolazione è prevista una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalità verranno definite di volta in volta dalle competenti autorità accademiche.

     4. Ai fini del presente regolamento, il Ministero della pubblica istruzione è definito come "Ministero".

 

          Art. 2. Iscrizione dell'elenco.

     1. Il Ministero cura la formazione di un elenco nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche italiane e straniere idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano. L'iscrizione all'elenco è subordinata alla presentazione di un documento attestante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra e alla determinazione delle affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

     2. L'elenco di cui al comma 1 dovrà indicare, a cura del Ministero, la denominazione ufficiale e la sede del collegio e dell'istituzione; le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento italiano; l'eventuale presenza, tra gli esami superati al fine di conseguire il diploma, di una prova di conoscenza della lingua italiana.

     3. Il Ministero deve acquisire, per la determinazione delle affinità di cui al comma 2, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione riguardo al piano di studio - modello a cui gli studenti devono uniformare il loro corso di studio di baccellierato internazionale.

     4. Nell'elenco di cui al comma 1, sono iscritti di diritto i collegi del Mondo Unito e le istituzioni italiane e straniere che abbiano già ottenuto l'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per l'ammissione al biennio di baccellierato internazionale è necessario che l'allievo sia in possesso di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza.

 

          Art. 3. Sospensione o revoca dell'iscrizione all'elenco.

     1. L'iscrizione all'elenco può essere sospesa o revocata, con provvedimento motivato, qualora il Ministero accerti violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti o per la sopravvenuta revoca del riconoscimento del diploma da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra ovvero quando sussistano gravi ragioni di ordine didattico. Gli effetti del provvedimento decorrono dalla sua comunicazione alle istituzioni cui viene sospesa o revocata l'iscrizione.

 

          Art. 4. Abrogazione di norme.

     1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli articoli 391e392 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

          Art. 5. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164.