§ 86.4.59 – L. 16 maggio 1974, n. 200.
Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:16/05/1974
Numero:200


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° marzo 1974 a tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura [...]
Art. 2.      Nei casi di complessi o istituti convenzionati tra università ed enti ospedalieri ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, [...]


§ 86.4.59 – L. 16 maggio 1974, n. 200.

Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari.

(G.U. 30 maggio 1974, n. 140).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° marzo 1974 a tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università è corrisposta una indennità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario ma escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità.

     Le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma sono a carico degli enti o istituti e sono erogate con le modalità di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213.

 

          Art. 2.

     Nei casi di complessi o istituti convenzionati tra università ed enti ospedalieri ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, il personale di ruolo non medico in servizio presso istituti clinici universitari e di fatto adibiti all'espletamento di attività assistenziali, previa deliberazione dell'ente ospedaliero anche in relazione ai necessari adeguamenti delle dotazioni organiche in conformità alle vigenti leggi, passa a domanda alle dipendenze dell'ente ospedaliero medesimo. Sarà in ogni caso salvaguardato il riconoscimento delle posizioni di carriera ed economiche già acquisite nei ruoli di provenienza e, ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita, si provvede alla ricongiunzione del precedente con il nuovo servizio ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523.

     Negli stessi casi gli enti ospedalieri deliberano altresì il passaggio a domanda alle proprie dipendenze del personale non medico non di ruolo in servizio presso gli istituti clinici universitari e di fatto adibito all'espletamento di attività assistenziali, con il riconoscimento, in conformità alle norme dell'ordinamento del personale ospedaliero, del servizio comunque prestato alle dipendenze dell'amministrazione universitaria.

     Il personale che intende avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi deve in ogni caso presentare domanda all'ente ospedaliero competente entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nelle more dell'adozione delle prescritte deliberazioni da parte degli enti ospedalieri.

     Gli enti ospedalieri stabiliranno i criteri e le modalità dei passaggi di cui ai precedenti commi sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e facendo in ogni caso salvi i diritti e le aspettative del personale già in servizio alle proprie dipendenze.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per il personale non medico degli istituti clinici universitari adibito di fatto all'espletamento di attività assistenziali nei reparti del policlinico "Umberto I".