Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 19/02/1979 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle Università, con le seguenti modificazioni: |
§ 57.7.40C - Legge 19 febbraio 1979, n. 54.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle Università.
(G.U. 21 febbraio 1979, n. 51)
E' convertito in legge il
Al primo comma le parole: gli assegni di studio, sono sostituite dalle seguenti: gli assegni di formazione scientifica e didattica.
Al secondo comma è aggiunto, in fine il seguente periodo: L'importo delle borse di cui al precedente comma è equiparato a quello degli assegni di formazione scientifica e didattica. Ai loro titolari sono altresì corrisposte le stesse indennità attribuite ai titolari dei contratti e degli assegni di formazione scientifica e didattica.
Il terzo comma è sostituito dal seguente:
Il Consiglio nazionale delle ricerche, gli altri enti pubblici di ricerca, di cui alla tabella VI allegata alla
Al quarto comma sono soppresse le parole: Ai fini della loro formazione scientifica e didattica e le parole: sono tenuti a svolgere, sono sostituite con le seguenti: possono svolgere.
Al sesto comma le parole da: Sono altresì prorogati, fino alle parole: sopravvenuta indisponibilità del posto, sono sostituite dalle seguenti: Sono altresì prorogati fino al 31 ottobre 1979 gli incarichi e le supplenze sui posti di assistente ordinario di coloro che erano in servizio alla data del 23 ottobre 1978.
Al secondo periodo del sesto comma, le parole: potranno essere, sono sostituite dalla parola: sono, e sono aggiunte, in fine, le parole: L'importo annuo di tali borse ed assegni è elevato compatibilmente alle disponibilità di bilancio delle singole università e comunque in misura non superiore a L. 2.600.000.
Il settimo comma è sostituito dal seguente:
Il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonchè quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, è equiparato, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente ospedaliero di ruolo.
All'ottavo comma le parole: Ciascun corso non potrà comprendere, di norma, un numero di iscritti superiore a centocinquanta, sono sostituite dalle seguenti: Il numero di incarichi di lettorato così conferibile sarà determinato, di norma, sulla base del rapporto lettori-studenti iscritti ai singoli corsi di uno a centocinquanta.
L'undicesimo comma è sostituito dal seguente:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle università ed agli istituti di istruzione superiore di conferire le funzioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 19 della
Il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:
Restano ferme le nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti della amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della già vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel presente decreto, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni.
Il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:
La data della trasformazione del ruolo degli assistenti in ruolo ad esaurimento, di cui al tredicesimo comma dell'art. 3 del
Il quindicesimo comma è sostituito dal seguente:
Il disposto di cui al primo comma dell'art. 4 del
Dopo il quindicesimo comma è aggiunto il seguente:
I direttori di scuola autonoma di ostetricia di ruolo ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono immessi nel ruolo dei professori ordinari.
Al sedicesimo comma le parole: le quote, sono sostituite dalle parole: delle quote, e le parole: gli assegni familiari, sono sostituite dalle parole: degli assegni familiari.
Al sedicesimo comma la parola: elevabili, è sostituita dalla parola: elevabile.
Al diciassettesimo comma dopo le parole: va riferito a quello, sono aggiunte le seguenti: annuo lordo.
Dopo il diciottesimo comma è aggiunto il seguente:
Sono esonerati dalla conferma nel ruolo dei professori aggregati, i professori aggregati con nomina al 1° novembre 1970, che, alla data del 1° novembre 1973, sono stati collocati nel ruolo dei professori universitari ai sensi dell'art. 3 della
Il diciannovesimo comma è sostituito dai seguenti:
Al personale non docente già dipendente dal Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, inquadrato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 del
Il personale non docente iscritto nel quadro speciale o nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e della
Per tutte le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di completamento, è abrogato il disposto di cui all'art. 1 della
Il ventiduesimo comma è soppresso.