Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 08/08/1972 |
Numero: | 483 |
Sommario |
Art. 1. Fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado, le vigenti misure mensili lorde delle indennità di direzione e del compenso per prestazioni [...] |
Art. 2. Per corrispondere ad effettive esigenze connesse al crescente sviluppo della scuola, il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione materna, secondaria ed artistica, gli [...] |
Art. 3. All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1972 in lire 59.692 milioni, si provvederà mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al [...] |
§ 57.7.373 - Legge 8 agosto 1972, n. 483.
Aumento di indennità e compensi per maggiori impegni del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica.
(G.U. 26 agosto 1972, n. 222)
Fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado, le vigenti misure mensili lorde delle indennità di direzione e del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previste per il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, sono aumentate, a decorrere dal 1° luglio 1972, degli importi secondo le tabelle allegate A) e B).
Per corrispondere ad effettive esigenze connesse al crescente sviluppo della scuola, il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione materna, secondaria ed artistica, gli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche ai sensi dell'art. 2 della
Sono abrogati, limitatamente agli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche: le note a) e b) in calce rispettivamente alle tabelle F e G, annesse alla
All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1972 in lire 59.692 milioni, si provvederà mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A
A) Direttori dei conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di I categoria degli istituti di istruzione secondaria, preside dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte, rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: 30.000
B) direttori e presidi di II categoria delle scuole di istruzione secondaria, vice-rettori dei convitti nazionali e vice-direttori degli educandati femminili: 25.000
C) ispettori scolastici: 30.000
D) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti: 25.000
Tabella B
A) Scuola materna
Insegnanti di ruolo e non di ruolo: 15.500
B) Istruzione elementare
I - Insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo: 15.500
II - Insegnanti e assistenti della scuola di metodo "Augusto Romagnoli" e degli istituti statali dei sordomuti: 18.000
C) Istruzione secondaria
I - Professori di ruolo e non di ruolo:
di ruolo A: 22.000
di ruolo B: 18.000
di ruolo C: 15.500
II - Vice rettori aggiunti dei convitti nazionali: 18.000
III - Maestre istitutrici degli educandati femminili:
di ruolo e non di ruolo: 15.500
IV - Insegnanti tecnico-pratici, personale tecnico degli istituti tecnici professionali:
di ruolo e non di ruolo: 15.500
D) Istruzione artistica
I. Professori:
a) dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli istituti d'arte:
di ruolo e non di ruolo: 22.000
b) delle scuole d'arte:
di ruolo e non di ruolo: 18.000
II - Insegnanti d'arte applicata:
di ruolo e non di ruolo: 15.500