Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 16/07/1960 |
Numero: | 727 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. [2] |
Art. 3. [3] |
Art. 4. [4] |
Art. 5. [5] |
Art. 6. [6] |
Art. 7. [7] |
Art. 8. [8] |
Art. 9. [9] |
§ 57.7.22f - Legge 16 luglio 1960, n. 727.
Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica.
(G.U. 27 luglio 1960, n. 183).
Al personale ispettivo della scuola elementare, al quale, per effetto della prima applicazione della
Il testo del comma quarto dell'art. 25 della
"Il servizio prestato nella carriera di professore e di capo di istituto di categoria inferiore, in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati alla classe di stipendio iniziale di capo di istituto, è valutato per intero agli effetti della progressione economica, previa ricostruzione della carriera, sulla base delle norme attualmente in vigore, ai soli fini giuridici, nel vecchio ruolo di professore o di capo di istituto di categoria inferiore".
I benefici economici e di carriera per il personale in attività di servizio si applicano con decorrenza 1° gennaio 1958.
Alla riliquidazione del trattamento di quiescenza del personale direttivo e ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957, si provvede applicando il combinato disposto di cui al secondo comma dell'art. 28 della
Il primo comma dell'art. 7 della
"In favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica che si trovava nelle condizioni di cui all'art. 1 del
La retrodatazione di nomina, prevista dall'art. 7 della
Al personale direttivo e docente - che per mancata documentazione, agli interessati non imputabile, del requisito di ex combattente o reduce o per accertati motivi di salute dipendenti da causa di servizio di guerra, non abbia potuto prender parte ai concorsi riservati, indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del
La retrodatazione di nomina è riconosciuta al personale direttivo e docente che abbia avuto la nomina in ruolo per effetto dei concorsi indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del
Ai fini di cui al quinto comma dell'art. 4, nonchè al secondo comma dell'art. 6 della
E' fatto obbligo alle Amministrazioni comunali di applicare la norma di cui all'art. 26 della
Gli insegnanti collocati in pensione dal 1° agosto 1954 al 21 marzo 1958, hanno facoltà di opzione fra il trattamento di quiescenza secondo i regolamenti comunali e quello per gli impiegati civili dello Stato.
Al personale di cui alle tabelle F e G della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61, concernenti il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[8] Per un’abrogazione del presente articolo vedi l'art. 2 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 1 del