§ 57.7.163 - Legge 10 marzo 1955, n. 95.
Nuove norme sulle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:10/03/1955
Numero:95


Sommario
Art. 1.      Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica, [...]
Art. 2.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con i fondi stanziati nei capitoli 92, 126 e 201 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per [...]


§ 57.7.163 - Legge 10 marzo 1955, n. 95. [1]

Nuove norme sulle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica.

(G.U. 26 marzo 1955, n. 70)

 

     Art. 1.

     Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alla indennità di missione, spetta il compenso giornaliero di lire 1600 (milleseicento); per i componenti ai quali spetta detta indennità, il compenso giornaliero è fissato nella misura di lire 800 (ottocento). Agli uni e agli altri, inoltre, è concessa la propina di lire 40 (quaranta) per ogni candidato esaminato.

     Sono abrogati il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, nonché, limitatamente a quanto concerne le Commissioni per gli esami di maturità artistica e di diploma nei Conservatori di musica, l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190 [2] .

 

          Art. 2.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con i fondi stanziati nei capitoli 92, 126 e 201 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

     La presente legge si applica a partire dall'anno scolastico 1953-54.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 8 febbraio 1957, n. 44.